Mancato rinnovo contratto di locazione ad uso abitativo da parte del locatore alla seconda scadenza Compila il modello

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Mancato rinnovo contratto di locazione ad uso abitativo da parte del locatore alla seconda scadenza

Ultima revisione Ultima revisione 24/09/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 24/09/2024

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Il mancato rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo alla seconda scadenza da parte del locatore è un documento attraverso il quale il locatore, ossia il proprietario, invia al conduttore inquilino, la comunicazione di non rinnovare il contratto di locazione.

Quando si stipula un contratto di affitto ad uso abitativo, vi sono degli obblighi che le parti devono rispettare. Uno di questi è rispettare la durata del contratto di affitto indicata nello stesso.

Nel caso in cui il contratto sia quello standard e le parti non abbiano provveduto a delle modifiche, allora si dovrà rispettare quanto previsto dalla legge. Sia che il contratto di locazione 4+4 (quattro anni di locazione più quattro anni di rinnovo) o un contratto concordato 3+2 (tre anni di locazione e due di rinnovo), le parti dovranno rispettare un preavviso di almeno 6 mesi da dare all'altre. Questo sempre nel momento in cui il contratto stia per scadere, ovvero, nel primo caso, dare un preavviso ai 3 anni e 6 mesi, e, nel secondo caso, dare un preavviso ai 2 anni e 6 mesi.

Per quanto riguarda invece il contratto a regime transitorio, ovvero il contratto di durata da 1 a 18 mesi, in questo caso si attenderà la naturale scadenza del contratto. Mentre per quanto riguarda il contratto per studenti universitari, la disdetta deve pervenire al locatore proprietario almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto, così come la disdetta da parte del proprietario al conduttore.

Nel caso in cui invece le parti abbiano scelto un preavviso differente, queste sono libere di poterlo inserire nel contratto, e varrà quanto previsto dal contratto stesso.

La legge tratta diversamente il mancato rinnovo del contratto da parte del locatore e da parte del conduttore. Nel caso in cui il conduttore volesse recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, si dovrà dare sempre un preavviso di 6 mesi, o di quanto indicato nel contratto, ed inoltre si potrà recedere solamente nel caso in cui ricorrano "gravi motivi". Per ulteriori approfondimenti sui gravi motivi e sulla disdetta del contratto da parte del conduttore, si legga la guida sulla disdetta del contratto di locazione da parte del conduttore.

Nel caso invece in cui sia il locatore a non voler rinnovare il contratto, si dovrà rispettare quanto previsto dalla legge. Ciò significa che il locatore non è libero di poter disdire il contratto quando vuole, in quanto l'ordinamento giuridico vuole tutelare il più possibile la pacifica abitabilità dell'immobile per il conduttore. Quindi, il locatore potrà non rinnovare il contratto, ossia dovrà attendere almeno la prima scadenza del contratto, e solamente per i casi indicati dalla legge.

Ma, nel caso in cui, si arrivi alla scadenza naturale del contratto, il locatore è libero di poter procedere al non rinnovo, senza fornire i motivi previsti dalla legge. Infatti, in questo caso, sarà sufficiente avvisare con il preavviso previsto nel contratto, generalmente sei mesi di anticipo, per poter comunicare al conduttore di non voler procedere al rinnovo e riottenere il possesso dell'immobile.

Per ulteriori approfondimenti sul mancato rinnovo del contratto di locazione da parte del locatore, si rimanda alla nostra guida sul mancato rinnovo della locazione da parte del proprietario.


Come usare il documento?

Attraverso questo documento si potrà indicare:

  • le generalità del conduttore e del locatore;
  • la data di stipula contratto, di fine contratto e di registrazione;
  • quando si rilascerà l'immobile.

Una volta firmato la presente lettera, questa potrà essere inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o nella maniera prevista dal contratto firmato dalle parti.


Normativa di riferimento

Legge 9 dicembre 1998 n. 431: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"


Assistenza di un avvocato

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