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Ultima revisione: 23/08/2024
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Compila il modelloIl contratto di cessione del marchio è un accordo mediante il quale una parte, titolare o cedente, cede, in tutto o in parte, i diritti relativi al marchio ad un'altra parte, il cessionario.
Attraverso questo documento si disciplinano tutte le modalità di utilizzo del marchio da parte del cessionario, la sua durata e i limiti.
La cessione del marchio implica che il titolare del marchio ceda la sua titolarità al cessionario che ne diventerà il leggitimo proprietario.
La cessione però, pèro, può essere totale o parziale:
In ogni caso, dalla cessione deriva un obbligo per il cessionario, ovvero che questi deve utilizzare lo stesso standard qualitativo utilizzato in precedenza, tale da non trarre in inganno i consumatori.
Una licenza del marchio e una cessione del marchio sono due istituti diversi, che comportanto diversi effetti giuridici.
Per entrambi, occorrerà che il titolare del marchio abbia registrato il marchio e che questo ne abbia il completo diritto di poterlo utilizzare e quindi poterlo cedere oppure darlo in licenza.
Con la cessione, il titolare del marchio cede definitivamente la totalità o la parzialità di un marchio, il che significa che egli non potrà più utilizzarlo ma sarà il compratore a poterlo utilizzare.
Mentre con la licenza del marchio, il titolare del marchio rimane sempre tale, e il marchio verrà utilizzato commercialmente da altri soggetti per un periodo di tempo limitato.
No, non è obbligatorio firmare un contratto scritto per cedere il marchio, ma è si obbligatorio avere una trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in caso di opposizione nei confronti di terzi.
Per opposizione nei confronti di terzi significa che se si vuole dimostrare che quel marchio è stato ceduto, occorrerà averlo trascritto. Altrimenti, se la cessione avviene senza trascrizione ed un'altra persona trascrive, quest'ultima avrà la titolarità del marchio.
Per poter compilare il documento di licenza marchio occorrerrà che il marchio sia registrato in Italia presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) oppure a livello Europeo presso l'EUIPO.
Senza la registrazione, è possibile firmare un pre-contratto in attesa di regitrazione. Ovviamente, nel caso in cui la registrazione venisse negata, il contratto non avrà valore e così la cessione.
Una volta compilato il documento di contratto di cessione marchio, questo deve essere firmato da entrambe le parti ed avere una copia a testa.
Il contratto può essere anche registrato e trascritto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ma la sua registrazione non è obbligatoria.
In caso di registrazione e trascrizione, il costo è di 81€.
Al contratto vanno allegati tutti i documenti necessari per far si che il licenziatario possa avere lo sfruttamento commerciale del marchio, come formule in caso di algoritmi, lista di prodotti, know-how e qualsiasi altro tipo di documento utile per utilizzare il marchio.
Si può allegare ad un contratto di cessione marchio un accordo di riservatezza (NDA) dove si possono indicare tutti i punti che le parti non possono rivelare a terzi.
Inoltre possono essere allegate tutte le informazioni relative al marchio e al suo corretto utilizzo.
Il marchio è un segno distintivo, serve ad identificare determinati prodotti o servizi rispetto alla concorrenza.
Questo può essere sia identificato sotto forma di un nome, simbolo o immagine per far si che agli occhi del consumatore quel marchio rappresenti un'azienda, si pensi al simbolo di McDonald's o alla mela di Apple.
Per avere la tutela del marchio è necessario che questo venga registrato presso le sedi opportune, altrimenti qualsiasi altra persona potrebbe utilizzare liberamente quei determinati prodotti o servizi che si vogliono tentare di proteggere.
La registrazione può avvenire sia a livello nazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che a livello comunitario, ossia comprendendo la protezione all'interno di tutti i Paesi dell'Unione Europea, presso l'EUIPO. Esiste anche la registrazione a livello mondiale, ma in quel caso si dovrà effettuare la registrazione in ognuno dei Paesi dove si vuole registrare il marchio.
La registrazione del marchio deve indicare a quali prodotti o servizi appartiene quel marchio, ossia che tipo di utilizzo si farà del marchio che si vuole registrare. A livello internazionale, per permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio, si prende come riferimento l'Accordo di Nizza. La classificazione di Nizza suddivide i prodotti nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Ciascuna classe è rappresentata da un titolo che dà informazioni generali sui relativi prodotti o servizi.
Il contratto di cessione marchio dovrà contenere:
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 23 Codice della proprietà industriale.
Artt. 1341-1342 Codice Civile
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Contratto cessione marchio - modello - Word e PDF
Stato: Italia