Quando si costituisce e si gestisce un'impresa, una degli elementi fondamentali, e, allo stesso tempo più difficili, è quello di trovare clienti e concludere affari.
Proprio per questa difficoltà, vi sono delle figure nel nostro ordinamento e nel mondo commerciale, dedicate a far si che un'impresa possa trovare clienti in maniera più semplice. Tra questi, vi sono il Procacciatore d'affari, e l'Agente.
Queste due figure sono spesso sovrapponibili, e generano non pochi problemi in ambito giuridico per il riconoscimento di una figura o l'altra. Nonostante le similitudini, vi sono degli elementi di contrasto notevoli nelle due figure, evidenziato anche dalla Corte di Cassazione in varie sentenze.
Prima di elencare le principali differenze tra le due fattispecie giuridiche, è bene ricordare che sia l'Agente che il Procacciatore sono due figure che non presuppongono mai un lavoro subordinato, e pertanto si configurano come prestatori di servizio, anche se, come vedremo, in maniera differente. Vi è infatti, il preponente, ossia qualsiasi Società, Ditta o persona fisica che incaricherà l'Agente o Procacciatore a una determinata prestazione, senza che ciò configuri un rapporto di lavoro subordinato.
Per maggiori informazioni, visitare la nostra guida sulle differenze tra contratto di lavoro subordinato e freelance.
Vediamo quindi quali sono le caratteristiche dell'Agente e del Procacciatore d'affari, per poi passare ad elencare dettagliatamente quali sono le differenze tra le due figure.
La figura dell'Agente è disciplinata dal Codice Civile. Ciò significa che l'Agente, per essere considerato come tale, dovrà rispondere ai requisiti imposti dalla legge.
I primi elementi normativi che identificano l'Agente riguardano il fatto che questi è in grado di svolgere stabilmente la sua prestazione su mandato del preponente, dietro pagamento, in una determinata zona geografica.
Gli elementi distintivi del contratto di agenzia sono quindi la continuità e la stabilità dell'attività dell'Agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Questo significa che l'attività dell'Agente non si esaurisce nella promozione di un singolo affare né tantomeno in un numero circoscritto di affari, ma si estende a tutti quegli affari che nel corso del rapporto si presentano utili e convenienti per il preponente. Come vedremo in seguito, questo è uno dei punti più importanti, se non il più importante, che lo distingue dal Procacciatore d'affari.
Articolo 1742 Codice Civile: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile"
Nonostante il rapporto continuativo che si ha tra il preponente e l'Agente, questo non può essere configurato come un rapporto di lavoro subordinato. L'Agente infatti, potrà effettuare il suo lavoro seguendo le direttive del preponente, ma sempre utilizzando la sua autonomia di gestione lavorativa. L'Agente potrà concludere gli affari nella maniera che riterrà più opportuna, non potendo ricevere dal preponente istruzioni riguardo all'orario di lavoro.
L'Agente potrà e dovrà firmare contratti con terzi per nome e per conto del preponente, dipendendo dal tipo di mandato ricevuto. Egli dovrà firmare un obbligo di esclusività con il preponente, generalmente all'interno dello stesso contratto d'agenzia, in maniera tale da evitare che questi possa lavorare per aziende competenti tra di loro.
Inoltre, il preponente, dovrà versare i contributi pensionistici all'ENASARCO (ovvero l'Ente Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio) per l'Agente e provvedere un trattamento di fine rapporto, detto FIRR per gli Agenti.
Il Procacciatore d'affari, a differenza dell'Agente, non gode di un riferimento normativo. Questo elemento ha fatto si che il contratto di Procacciatore d'affari venga considerato come contratto atipico, ossia, un contratto non disciplinato dalla legge. Pertanto, la figura del procacciatore, si è sviluppata per consuetudine nel mondo commerciale, facendolo sembrare spesso coincidente con la figura dell'Agente, anche se da questo se ne differenzia in alcune parti, come vedremo in seguito.
Il Procacciatore d'affari è colui che, senza vincolo di stabilità e, quindi, in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al preponente da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
L'attività del Procacciatore d'affari consiste essenzialmente nel mettere in contatto due distinte parti al fine di promuoverne un accordo commerciale essendo stato incaricato da una sola parte, il preponente, agendo quindi per far raggiungere un risultato positivo a quest'ultimo. Si limita a raccogliere gli ordini da trasmettere la preponente da cui ha ricevuto l'incarico senza vincolo di stabilità ed in via occasionale.
Il Procacciatore d'affari, quindi, è una persona fisica che viene incaricata dal preponente, il quale può essere una persona fisica o una persona giuridica, con la finalità di promuovere la conclusione di contratti tra il preponente e potenziali clienti interessati ai prodotti o servizi.
In definitiva, il Procacciatore d'affari, ha il compito di trovare e segnalare delle opportunità commerciali, quindi degli affari, al proprio preponente, ricevendo, da quest'ultimo, la provvigione per il lavoro svolto. Inoltre, è fondamentale che non vi sia un vincolo di stabilità tra le parti, ossia che la prestazione sia stata del tutto occasionale o episodica.
La provvigione per il Procacciatore si avrà quindi nel momento in cui questi riuscirà a mettere in contatto le parti, così come nel caso in cui questi riesca ad effettuare degli ordini, che il preponente può scegliere se accettare o meno. La provvigione verrà indicata nel contratto, e varia a seconda del tipo di prestazione svolta dal procacciatore.
Sono molti quindi gli elementi di connessione tra l'Agente e il Procacciatore d'affari, in quanto entrambi sono collaboratori che agiscono nell'interesse esclusivo di una delle parti, operando per promuovere la conclusione di contratti.
A differenza di quella svolta dall'Agente però, Il rapporto che si instaura tra il Procacciatore d'affari ed il preponente costituisce, è bene ribadirlo un contratto atipico, in quanto non disciplinato da alcuna specifica norma di legge e, inoltre, la sua attività manca del carattere della stabilità, e viene svolta in via del tutto episodica, in quanto si concreta nella raccolta occasionale di ordini, che vengono poi trasmessi al preponente. Il Procacciatore di affari ha, poi, il potere e non l'obbligo di procurare la conclusione di affari.
Sentenza Cass. civ. 24 giugno 2005, n. 13629: "Al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia, come le provvigioni, che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono, come l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto."
La differenza sostanziale quindi le due figure risiede nel fatto che il Procacciatore esegue una prestazione occasionale, senza stabilità e senza nessun tipo di obbligo a suo carico, mentre l'Agente, al contrario, svolgerà una prestazione stabile e duratura con il preponente.
Sul punto è intervenuta spesso la Corte di Cassazione, definendo che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'Agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Invece il rapporto di Procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
Sentenza Cass. civ. 24 giugno 2005, n.13629 : "Mentre la prestazione dell'Agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del Procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente di sua iniziativa."
La stabilità del rapporto con il preponente è quindi il primo e più importante elemento distintivo tra il Procacciatore d'affari e l'Agente. Ma, nel caso fosse difficile individuare questo elemento, vi sono altresì delle fattispecie differenti per individuare una categoria o l'altra.
Vi sono infatti altri rivelatori del rapporto che intercorre con il preponente che possono far capire se il tipo di prestazione svolta sia effettivamente quella di Agente o Procacciatore. Uno solo di questi elementi potrebbe non essere sufficiente a far rientrare la prestazione in una o in un'altra categoria, ma più elementi congiunti sicuramente determinano la differenza tra una o l'altra fattispecie giuridica. Elementi distintivi sono:
a) Una prima differenza è quella del diritto di esclusiva che ha l'Agente nei confronti del preponente, ma non il Procacciatore d'affari. Ciò comporta che il preponente potrà stare certo che l'Agente lavori solamente con lui, mentre lo stesso non si possa dire del Procacciatore, il quale, data la natura occasionale della prestazione, potrà svolgere attività di procacciamento anche presso altri preponenti.
b) Altra differenza riguarda una determinata zona di competenza che avrà l'Agente, dovuto al suo rapporto continuativo, rispetto al Procacciatore d'affari. Per zona di competenza di intende una determinata zona geografica, inserita nel contratto di Agenzia, nel quale si muoverà l'Agente. Il Procacciatore d'affari non avrà tale zona di competenza, data la natura occasionale della prestazione, la quale per sua natura sarebbe inutile.
c) L'Agente potrà concludere affari in nome e per conto del preponente qualora questo risultasse dal contratto, mentre il Procacciatore, di solito, si limiterà alla presentazione di clienti.
d) L'Agente inoltre, in quanto facente parte di una determinata categoria lavorativa, sarà tutelato dai vari Accordi Collettivi firmati tra le Associazioni di Categoria degli Agenti e altri controparti, come ad esempio Confindustria o Confartigianto. Questo tipo di Accordi collettivi non riguarderanno il Procacciatore. Inoltre, come visto, all'Agente sono dovuti i contributi ENASARCO così come il trattamento di fine rapporto.
Nonostante quanto scritto sopra, la distinzione tra un Agente ed un Procacciatore non è mai così semplice e netta rispetto a quanto possa apparire. Questo è dovuto al fatto che al Procacciatore si possono applicare alcune disposizioni normative previste per l'Agente, qualora queste non riguardino gli elementi distintivi di una o delle due parti.
Pertanto, molto spesso le due categorie potrebbero coincidere in alcuni aspetti. Ma, come visto al punto precedente, vi sono elementi distintivi tali da far inquadrare il rapporto tra il preponente e l'Agente/Procacciatore, in un una o in un'alta direzione.
Individuare una o l'altra fattispecie non è cosa da poco, in quanto nel caso in cui si abbia un rapporto d'agenzia il preponente dovrà versare i contributi ENASARCO così come garantire il trattamento di fine rapporto. Per questo motivo, si predilige il contratto di procacciatore d'affari rispetto a quello di Agente. Ovviamente questa differenza dovrà essere valutata caso per caso, essendo ogni tipo di relazione diversa, e si dovranno individuare gli elementi a disposizione dei giudici.
Recentemente, il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza 1139/2018, modificando il rapporto da Procacciatore ad Agente, in quanto ricorrevano le seguenti condizioni:
a) il rapporto era durato un considerevole periodo di tempo, nel caso concreto 12 anni;
b) l'intermediario aveva ricevuto compensi di ingente entità, ossia più di 450.000€; e
c) il preponente aveva corrisposto i compensi all'intermediario con cadenza periodica, seppur non regolare.
Il Tribunale ravvisava quindi che: "non può quindi ritenersi che l'attività si sia limitata ad una episodica e occasionale collaborazione, dovendosi evidenziare come la continuità dei rapporti e l'entità delle provvigioni conducano a ritenere che il rapporto fosse connotato invece da stabilità".
Quando ricorrono quindi elementi come la periodicità dei pagamenti e le ingenti somme di denaro, così come l'esclusività e il fatto che vi sia un rapporto duraturo, tutto ciò fa propendere a favore del rapporto d'agenzia.
Nel caso in cui il contratto che viene stipulato è quello di Procacciatore d'affari, ma in realtà doveva essere quello di agenzia, vi sono alcune sanzioni che verranno applicate al preponente.
Infatti, in caso di errata configurazione, l'ENASARCO avrà la possibilità di richiedere tutti i contributi non versati dal preponente, così come il versamento del trattamento di fine rapporto ed applicare le sanzioni. Queste varieranno in base al tempo e all'ammontare delle provvigioni. L'ENASARCO avrà 5 anni di tempo per richiedere gli arretrati una volta conclusosi il rapporto tra le parti.
Inoltre, anche il Procacciatore-Agente avrà diritto di far causa a sua volta impugnando il contratto e richiedendo il pagamento delle indennità di fine rapporto cosò come eventuali provvigioni indirette su affari conclusi nella zona dell'Agente, dato che, se il contratto fosse stato configurato in maniera corretta, nella zona di competenza non poteva esserci nessun altro Agente. Nel caso in cui l'Agente effettuasse la denuncia, l'ENASARCO avrà 10 anni di tempo per richiedere gli arretrati.
Abbiamo visto in questa guida quali sono le principali differenze ed i principali punti in comune tra un contratto d'Agenzia e un contratto di Procacciatore d'affari. Nello scegliere uno o l'altro il preponente dovrà valutare con attenzione molti fattori, perché se è vero che da un lato la scelta del procacciatore è "più facile", dall'altro una configurazione errata del rapporto giuridico potrebbe comportare sanzioni anche gravi, dato che è un punto molto delicato e dove vi sono spesso innumerevoli irregolarità.
Articoli 1742 - 1752 Codice Civile
Sentenza Cassazione civile 24 giugno 2005, n.13629
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 1139/2018