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Disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo da parte del conduttore

Ultima revisione Ultima revisione 23/09/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 23/09/2024

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La disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo da parte del conduttore è un documento attraverso il quale il conduttore, ossia l'inquilino, invia al locatore proprietario, la comunicazione di non voler più vivere all'interno dell'immobile in affitto.

Quando si stipula un contratto di affitto ad uso abitativo, vi sono degli obblighi che le parti devono rispettare. Uno di questi è rispettare la durata del contratto di affitto indicata nello stesso. Nulla toglie però, che le parti possano non rinnovare il contratto, e, per quanto riguarda il conduttore, vi è anche la possibilità di poter recedere dallo stesso in qualsiasi momento, qualora vi fossero gravi motivi. In ogni caso vi sono delle tempistiche da rispettare a seconda del tipo di contratto stipulato tra le parti.

Nel caso in cui il contratto sia quello standard e le parti non abbiano provveduto a delle modifiche, allora si dovrà rispettare quanto previsto dalla legge. Sia che il contratto di locazione 4+4 (quattro anni di locazione più quattro anni di rinnovo) o un contratto concordato 3+2 (tre anni di locazione e due di rinnovo), le parti dovranno rispettare un preavviso di almeno 6 mesi da dare all'altre.

Per quanto riguarda invece il contratto a regime transitorio, ovvero il contratto di durata da 1 a 18 mesi, data la natura breve di questo contratto, generalmente si attenderà la naturale scadenza dello stesso. Mentre per quanto riguarda il contratto per studenti universitari, la disdetta deve pervenire al locatore proprietario almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.Nel caso in cui invece le parti abbiano scelto un preavviso differente, queste sono libere di poterlo inserire nel contratto, e varrà quanto previsto dal contratto stesso. Questo significa che il conduttore potrà disdire il contratto ogni qualvolta lo ritenga opportuno e ricorrano i gravi motivi.

Nel caso in cui il conduttore volesse recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, si dovrà dare sempre un preavviso di 6 mesi, o di quanto indicato nel contratto, ed inoltre si potrà recedere solamente nel caso in cui ricorrano "gravi motivi". Non è chiaro cosa siano i gravi motivi indicati dalla legge, ma secondo la Corte di Cassazione si possono definire i "gravi motivi" in questa maniera:

  • determinati da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto;
  • estranei alla volontà del conduttore;
  • imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione.

Quindi, per gravi motivi si intendono motivi che non erano prevedibili al momento della stipula del contratto. Classico esempio è il caso in cui il lavoratore venga trasferito ad altra sede lavorativa. In quel caso, l'avvenimento è successivo alla stipula del contratto, è estreaneo alla volonta del conduttore, ed è imprevedibile, nel senso che per il conduttore sarebbe gravoso affrontare il pagamento di due affitti.

Per ulteriori approfondimenti sui gravi motivi e sulla disdetta del contratto da parte del conduttore, si legga la guida sulla disdetta del contratto di locazione da parte del conduttore.


Come usare il documento?

Attraverso questo documento si potrà indicare:

  • le generalità del conduttore e del locatore;
  • se la presente lettera viene inviata per disdire il contratto prima della scadenza o alla prima scadenza;
  • la data di stipula contratto, di fine contratto e di registrazione;
  • i motivi per cui si vuole disdire la locazione;
  • quando si rilascerà l'immobile.

Una volta firmato il presente documento questo potrà essere inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o nella maniera prevista dal contratto firmato dalle parti.


Normativa di riferimento

Legge 9 dicembre 1998 n. 431: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"


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