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Ultima revisione: 12/08/2024
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Compila il modelloLa richiesta di congedo parentale al datore di lavoro, è una richiesta che può essere effettuata dal genitore del neonato, fino ai primi 12 anni di vita del figlio/a, per potersi astenere dall'attività lavorativa e prendersi cura del figlio/a. Questo tipo di congedo parentale non deve essere confuso con il congedo parentale obbligatorio, previsto in casi individuati dalla legge.
Il congedo parentale è quindi un diritto fondamentale riconosciuto ai genitori lavoratori in Italia per prendersi cura dei propri figli durante i primi anni di vita. Questo può essere richiesto da entrambi i genitori, in via alternativa. È possibile usufruirne se si ha un figlio di età inferiore a 12 anni o un figlio disabile con un'età inferiore a 18 anni.
La durata del congedo parentale può variare a seconda delle esigenze dei genitori e dell'età dei figli. Ecco una panoramica delle opzioni disponibili:
a) Congedo parentale ordinario: È possibile richiedere fino a 6 mesi di congedo parentale per ciascun genitore. Se entrambi i genitori lavoratori ne usufruiscono, la durata può essere estesa fino a un massimo di 10 o 11 mesi.
b) Congedo parentale frazionato: È possibile richiedere il congedo in modo frazionato, distribuendo le ore o i giorni di assenza dal lavoro in modo più flessibile. Questa opzione permette ai genitori di conciliare meglio il lavoro e la cura dei figli.
c) Congedo parentale prolungato: In circostanze particolari, come la presenza di figli con disabilità grave o particolari condizioni di salute, è possibile richiedere un periodo di congedo parentale prolungato fino a un massimo di 6 anni.
Per ciascun genitore, la durata è la seguente:
a) La madre può fruire di massimo 6 mesi nei primi 12 anni di vita del figlio/a.
b) Il padre può fruire di massimo 6 mesi, che possono essere elevati a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi; sempre nei primi 12 anni di vita del figlio/a.
c) Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale, che possono essere elevati a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.
d) Per il genitore solo, ossia quello che non ha la presenza dell'altro genitore, dallo scorso anno si ha la possibilità di richiedere fino a 11 mesi complessivi, così come previsto per entrambi i genitori.
Un aspetto sicuramente fondamentale è il trattamento economico riservato al genitore che richiede il congedo parentale.
Novità introdotta nel 2024 è quella di prevedere l'indennizzo all'80% della retribuzione per i primi due mesi di congedo parentale, a condizione che sia goduto entro i sei anni del bambino. Questa retribuzione può essere richiesta alternativamente sia dalla madre che dal padre del bambino, ma non insieme.
Per il resto dei mesi fruibili, la retribuzione del congedo facoltativo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Quest'ultima si determina con riferimento alla retribuzione percepita nel periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Se il lavoratore non può far valere un mese di lavoro si considera la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato. In assenza di giornate retribuite, si assume il
periodo più recente in cui esiste retribuzione.
Per quanto riguarda la madre, la richiesta del congedo va effettuata al datore di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni, salva diversa previsione del contratto collettivo. Per quanto riguarda i congedi parentali orari, ossia quelli che non comportano l'utilizzo della giornata completa, sarà sufficiente un preavviso di 2 giorni.
Mentre il padre dovrà richiedere il congedo avvisando il datore di lavoro almeno 15 giorni prima l'utilizzo del congedo.
Attraverso questo documento si potrà indicare:
Una volta firmato questo documento si dovrà effettuare richiesta di congedo presso il sito dell'INPS e successivamente presentare il presente documento al datore di lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
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Stato: Italia