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Ultima revisione: 18/08/2024
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Compila il modelloLa lettera di richiesta riduzione del canone di affitto per lavori è un documento attraverso il quale il conduttore, ossia l'inquilino, chiede al locatore, ossia il proprietario, di ridurre il canone di locazione per i lavori che questi deve subire all'interno del suo appartamento o nel condominio, ma che comunque gli arrecano un danno alla pacifica convivenza nell'immobile.
Per potrer stipulare questo documento, è necessario chele parti abbiano firmato un contratto di locazione sia ad uso abitativo, che ad uso commerciale.
La richiesta di riduzione del canone di locazione può essere effettuata solamente quando le riparazioni si protraggono per più di 20 giorni o comunque per almeno un sesto della durata del contratto.
Nei contratti d'affitto, sia ad uso abitativo, che ad uso commerciale o non abitativo, nel caso in cui vi siano dei lavori da effettuare con urgenza all'interno dell'immobile, questi dovranno essere effettuati, indipendentemente dalla volontà del conduttore.
I lavori possono essere tutti quei lavori che non possono essere rimandati e che comportano un effettivo problema per il conduttore, come ad esempio i lavori effettuati con un'impalcatura davanti la finestra, i lavori idraulici, elettrici, o di pavimentazione.
È lo stesso conduttore, infatti che generalmente avvisa il locatore di eventuali danni all'immobile, in quanto vivendo dentro lo stesso, si può rendere facilmente conto di eventuali danni che si hanno all'interno. Il mancato avviso da parte del conduttore può comportare responsabilità in capo al conduttore stesso, in quanto al momento della restituzione dell'immobile, dovrà lasciarlo nelle condizioni in cui lo ha trovato. Il conduttore dovrà quindi anche consentire al proprietario dell'immobile di potervi entrare al fine di poter verificare l'entità dei danni e dei lavori necessari da eseguire.
Nello specifico, il conduttore non può fare ostruzionismo impedendo o rendendo difficoltoso l'accesso all'immobile, magari rifiutando di fissare gli appuntamenti con l'impresa o rinviandoli di volta in volta; è bene sapere, infatti, che se il ritardo nell'esecuzione dei lavori, è per colpa del conduttore, questo può esporlo ad azioni risarcitorie da parte di terzi ed, inoltre, gli impedisci di ottenere la tutela giuridica prevista.
Il conduttore è però tutelato dal fatto che se l'esecuzione delle riparazioni, come visto, si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento. Non vi è una cifra fissa, ma questa dovrà essere proporzionale al tipo di richiesta effettuata e al tipo di sopportazione dei lavori.
Le parti, pertanto, dovranno di comune accordo stabilire l'importo del canone dovuto, in mancanza potranno rivolgersi al giudice che dovrà valutare, caso per caso, l'entità del mancato godimento e del sacrificio patito dal conduttore al fine di stabilire l'importo della riduzione.
Inoltre, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
La riduzione del canone di locazione comprende i canoni di locazione dovuti per tutta la durata delle riparazioni, non solo quelli dovuti oltre il ventesimo giorno dall'inizio dei lavori; in ogni caso essa non può essere richiesta se il perdurare dei lavori è imputabile al comportamento del conduttore, come ad esempio, nel caso in cui il conduttore non lasci entrare i tecnici per effettuare ispezioni o per effettuare i lavori stessi.
Come utilizzare il seguente documento:
Attraverso questo documento si potrà:
Una volta firmata la presente lettera questa dovrà essere inviata al locatore tramite lettera raccomandata A/R o PEC, o nelle forme previste dal contratto d'affitto o di comodato tra le parti.
Normativa di riferimento:
Articolo 1584 codice civile.
Art. 11, legge 392/1978, n. 392, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".
Assistenza di un avvocato:
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Stato: Italia