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Lettera di licenziamento

Ultima revisione Ultima revisione 24/08/2024
Formati FormatiWord e PDF
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Ultima revisioneUltima revisione: 24/08/2024

FormatiFormati disponibili: Word e PDF

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La lettera di licenziamento può essere utilizzata nei casi previsti dalla legge integrata dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori di categoria per porre fine al rapporto di lavoro ove a tempo indeterminato ovvero ove a tempo determinato prima della scadenza prevista.

I casi di licenziamento fanno riferimento all'esistenza di una giusta causa ovvero di un giustificato motivo (soggettivo o oggettivo).


Come utilizzare il documento?

Il documento deve essere redatto per iscritto e consegnato al lavoratore (la spedizione a mezzo raccomandata garantisce la prova dell'intervenuta notifica allo stesso), firmato dal datore di lavoro.

Il licenziamento per giusta causa può essere effettuato in tronco, non sarà quindi necessario fornire al lavoratore un preavviso circa la data di cessazione del rapporto poiché il licenziamento avrà effetto immediato. Esso è ricollegato ad ipotesi residuali di estrema gravità che comportino una recisione del vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso. In tal caso però, però, vista l'immediatezza degli effetti dello stesso, esso deve essere preceduto da una contestazione disciplinare che consenta al lavoratore una interlocuzione circa la sua condotta.

All'esito negativo di tale interlocuzione si può procedere alla comunicazione del licenziamento.

Il licenziamento può anche essere comminato per giustificato motivo che può essere soggettivo quando esso riguardi comunque una condotta del lavoratore, ma in casi meno gravi di quelli previsti per la giusta causa e oggettivo quando attenga la vita dell'azienda in generale.

In entrambi i casi deve essere fornito al lavoratore un preavviso stabilito pattiziamente ovvero dal CCNL in mancanza del riconoscimento del quale può corrispondersi al lavoratore l'equivalente dell'ammontare del periodo in questione.

Il giustificato motivo soggettivo attiene un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore (come ad esempio ritardi sistematici nel presentarsi a lavoro, carcerazione, ovvero il superamento del cosiddetto periodo di comporto, quello in cui non si può licenziare un lavoratore assente per malattia).

Il giustificato motivo oggettivo è riconducibile a vicende dell'azienda in generale come una crisi da parte della stessa (che preveda ad esempio una riduzione del personale, la soppressione del posto di lavoro, ecc.).


Normativa di riferimento

Articolo 18 l. 330 del 1970 (Statuto dei lavoratori); Articolo 2119 c.c., legge 604/66.


Assistenza di un avvocato

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L'avvocato potrà rispondere alle tue domande o assisterti negli adempimenti opportuni. Questa opzione ti sarà proposta alla fine del documento.


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