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Ultima revisione: 06/08/2024
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Compila il modelloIl contratto di associazione in partecipazione è un tipo di contratto dove una parte, l'associante, stipula un accordo con l'altra, associato, per far si che vi sia un accordo per effettuare una partecipazione per la conclusione di un determinato affare.
Quindi, in questo contratto, si hanno due soggetti, associante e associato, i quali mettono insieme le loro capacità organizzative ed imprenditoriali per poter partecipare ad un affare.
Prestazione dell'associato:
La partecipazione effettuata dall'associato, non potrà mai consistere in una prestazione di lavoro se questo è una persona fisica. La partecipazione quindi dovrà essere solamente una partecipazione attraverso il conferimento di un capitale, sia sotto forma di somma di denaro che di altri beni, ma non potrà mai essere solamente una partecipazione lavorativa. E' ammessa la possibilità, per le persone giuridiche (ossia quando la partecipazione è effettuata da una società, ditta, o associazione) di poter avere anche la prestazione lavorativa, sempre però insieme all'apporto di capitale.
Si era infatti venuto a creare il problema che questa forma contrattuale, che di per sé è un tipo di contratto molto utile nel mondo degli affari, nascondesse delle insidie molto forti riguardanti il mondo del lavoro, in quanto molto spesso dietro ad un'associazione in partecipazione, si nascondesse un contratto di lavoro subordinato senza ovviamente dare le tutele relative ad un vero contratto al lavoratore. Quindi, molto spesso attraverso questo contratto, si abusava del diritto cercando di nascondere un altro tipo di contratto.
Dalla riforma del 2015, non è più possibile effettuare una prestazione lavorativa. Si può invece, per le persone giuridiche, poter effettuare un tipo di prestazione mista, ossia un apporto che può essere effettuato sia sotto forma di capitale che di prestazione lavorativa. Ma, per quanto riguarda la persona fisica, ossia una persona comune o lavoratore autonomo, questo non potrà mai portare la sua prestazione lavorativa, ma solamente un apporto di capitale.
Conferimento dell'associato:
Come visto, il conferimento dell'associato può essere effettuato solamente tramite capitale se questo è una persona fisica, oppure mediante capitale e lavoro se questa è una persona giuridica. L'associato potrà partecipare agli utili e alle perdite dell'impresa ma solamente nei limiti del conferimento effettuato. Quindi, se l'associato conferisce 10.000€ per la partecipazione, questi potrà perdere massimo 10.000€-
Rapporti tra le parti: quando si firma un contratto di associazione in partecipazione non si instaura un nuovo soggetto giuridico, ossia non si ha a che fare con una nuova società. Associato e associante sono legati da un vincolo contrattuale che in ogni caso non sarà valido nei confronti di altre persone. L'associante dovrà essere una persona, fisica o giuridica, che esercita attività di impresa, in forma individuale o collettiva. L'associato invece, può essere una persona giuridica o una persona fisica (purché non apporti lavoro), esercente o meno attività di impresa.
Gli elementi che identificano questa tipologia contrattuale sono, principalmente:
Gestione dell'impresa:
Nell'ambito dei rapporti di associazione in partecipazione, l'associante rimane titolare dell'impresa, e come tale è l'unico soggetto a cui siano riferibili i rapporti nei confronti dei terzi, ossia tutti i debiti e crediti nei confronti delle altre persone. Mentre, nei rapporti interni (tra associante ed associato), in linea di principio l'associato si assume il rischio di impresa, ma questo può essere regolato dalla mancata partecipazione alle perdite. In generale, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa (o per lo stesso affare) ad altre persone senza il consenso dell'associato. Tale disposizione si giustifica con l'esigenza di tutela dell'associato, in quanto una nuova partecipazione potrebbe determinare una riduzione degli utili a lui spettanti.
Controlli dell'associato:
Sempre in tale ottica può essere previsto il potere di controllo della gestione dell'impresa da parte dell'associato, infatti quest'ultimo ha diritto a sapere quali sono le attività effettuate dall'associante per raggiungere l'obiettivo previsto dall'associazione in partecipazione. A tal proposito, è previsto per l'associato il rendiconto annuale, ovvero al rendiconto finale sull'affare compiuto da parte dell'associante.
Come utilizzare il presente documento:
Attraverso questo documento si potrà indicare:
Una volta firmato il contratto, questo dovrà essere redatto in duplice copia e ogni parte avrà il suo. Si può anche registrare come scrittura privata, ma non è obbligatorio.
Normativa applicabile
Art. 2549-2554 Codice Civile
Assistenza di un avvocato:
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Contratto di associazione in Partecipazione - modello
Stato: Italia