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Ultima revisione: 18/09/2024
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Compila il modelloLa presente comunicazione al lavoratore di rinnovo contratto a tempo determinato, è un documento attraverso il quale il datore di lavoro comunica al lavoratore il rinnovo del contratto a tempo determinato.
Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità per il datore di lavoro di far firmare un contratto a tempo determinato al lavoratore, qualora ne ricorrano alcuni elementi e per dare maggiore flessibilità al datore di lavoro. Nel contratto a tempo determinato è obbligatorio apporre il termine del contratto, e, nel caso in cui questo superi i 12 mesi, anche i motivi (ossia, la causale) che hanno spinto le parti a prorogare il contratto oltre i 12 mesi previsti dalla legge.
Per i contratti firmati prima di luglio 2018, era prevista la possibilità di poter avere una proroga al contratto a tempo determinato fino a 36 mesi dalla firma del primo contratto. Nel luglio 2018, attraverso l'emanazione della legge chiamata "decreto dignità" è stato introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di poter firmare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi.
Il contratto, può essere elevato a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, cambiate rispetto alla normativa precedente dal 2023:
a) Nei casi previsti dai contratti collettivi. Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali oppure dalla rappresentanza sindacale unitaria;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda,
c) per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, fino al 30 aprile 2024 (questa era la previsione normativa precedente alla riforma del 2023).
d) in sostituzione di altri lavoratori.
Il contratto a termine non può quindi avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe e/o per effetto di più contratti, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La proroga è possibile fino a un massimo di 4 volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e l'indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i 12 mesi.
Interruzione temporale
Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali con un intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi e un intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Quindi, una volta superati i 12 o 24 mesi, il contratto si deve trasformare obbligatoriamente in un contratto a tempo indeterminato per il lavoratore.
Comunicazione al lavoratore e variabili del contratto
Per quanto riguarda il rinnovo del contratto a tempo determinato, nel caso in cui non vi siano sostanziali modifiche nelle mansioni e nella retribuzione, basterà la presente comunicazione al lavoratore per far si che si abbia il rinnovo dello staesso.
Nel caso in cui invece si vogliano cambiare le mansioni del lavoratore e/o la retribuzione si dovrà stipulare un nuovo contratto, dato che viene meno il contratto stipulato in precedenza.
Proseguio oltre i 24 mesi
Nel caso in cui venga meno il termine del contratto a tempo determinato e il lavoratore non firmi un contratto a tempo indeterminato, ma comunque il lavoro prosegue di fatto per 30 giorni, se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi, o per 50 giorni, se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Attraverso questo documento si potrà:
Il presente documento dovrà essere inviato al lavoratore e il datore di lavoro dovrà registrare il nuovo contratto presso il sito del Ministero.
Art. 19, comma 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (c.d. Jobs Act), "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."
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Stato: Italia