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Ultima revisione: 18/08/2024
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Compila il modelloLa richiesta di congedo di paternità obbligatorio al datore di lavoro, è una documento che viene inoltrato dal padre del neonato al datore di lavoro per ottenere il congedo di paternità previsto per legge.
Il congedo di paternità obbligatorio è quindi un diritto fondamentale riconosciuto ai padri lavoratori in Italia per potersi astenere dalle prestazioni lavorative per 10 giorni , o 20 giorni nel caso di nascita di gemellare, a cavallo tra i due mesi antecedenti al parto e i cinque mesi successivi. In questa maniera possono assistere alla madre che invece ne può richiedere cinque.
Durata del congedo parentale
La durata del congedo di paternità è quindi in generale di 10 giorni, usufruibuli a partire dai due mesi antecedenti alla data del presunto parto, ai cinque mesi successivi della data del parto. La durata può raddoppiare, e quindi passare a 20 giorni, nel caso di parto gemellare. Non è necessario che questi giorni siano consecutivi, quindi il padre può scegliere di suddividere il congedo in più giorni ma non può essere frazionato ad ore.
Trattamento economico
Un aspetto sicuramente fondamentale è il trattamento economico, che per il padre ascende al 100% della retribuzione nei 10 o 20 giorni utilizzabili dal padre per il congedo obbligatorio.
Preavviso
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. In ogni caso, il preavviso è generalmente diverso in base al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, e pertanto il lavoratore dovrà verificare in base al suo tipo di CCNL.
Congedo di paternità sostitutivo
Vi è anche la possibilità, quando ricorrono determinate condizioni, che il congedo di paternità sia diverso in quanto sostitutivo della maternità.
Il congedo di paternità sostitutivo spetta in caso di:
a) Morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev'essere attestata mediante compilazione dell'apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell'Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale;
b) Abbandono del figlio da parte della madre. L'abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madredev'essere attestato mediante compilazione dell'apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica;
c) Affidamento esclusivo del figlio o della figlia al padre. L'affidamento esclusivo dev'essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l'affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
d) Rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia è attestata dal richiedente mediante compilazione dell'apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica.
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre, e quindi il padre può usufruire di 5 mesi di congedo obbligatorio che sarebbero spettati alla madre.
Il trattamento economico per questi 5 mesi è dell'80% della retribuzione, così come avrebbe percepito la madre in caso di congedo di maternità obbligatorio.
Attraverso questo documento si potrà indicare:
Una volta firmato questo documento si dovrà presentare al datore di lavoro ed attendere una conferma.
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio."
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Stato: Italia