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Comunicazione congedo di maternità obbligatorio al datore di lavoro

Ultima revisione Ultima revisione 04/08/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 04/08/2024

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La richiesta di congedo di maternità al datore di lavoro, è una richiesta che deve essere effettuata dalla futura madre del nascituro prima del parto al datore di lavoro e consiste in un'astensione dalla prestazione lavorativa per la nascita del figlio/a

Il congedo di maternità obbligatorio è quindi un diritto fondamentale riconosciuto alle madri lavoratciri in Italia per potersi astenere dalle prestazioni lavorative nei mesi immediatamente anteriori e posteriori al parto per un totale di 5 mesi che potranno essere suddivisi secondo le esigenze della futura madre.


Durata del congedo parentale

La durata del congedo obbligatorio di maternità è di cinque mesi a cavallo del parto che può variare dai 2 mesi antecedenti al parto ai tre mesi successivi, oppure al mese antecedente al parto e quattro successivi, o, infine, 5 mesi subito successivi al parto.

La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1+4) è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l'assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza. Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l'astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.

Inoltre vi è la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto. Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l'assenza di rischi per la madre e per il nascituro.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici:

a) dipendenti;
b) disoccupate o sospese a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione o sospensione dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternità;
c) disoccupate che hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità;
d) disoccupate che percepiscono Naspi;
e) Agricole con almeno 51 giornate di lavoro agricolo nell'anno precedente quello di inizio del congedo di maternità o nello stesso anno del congedo ma prima dell'inizio del congedo stesso;
f) addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) con almeno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso;
g) a domicilio;
h) LSU o APU attività socialmente utili o di pubblica utilità.


Trattamento economico

Un aspetto sicuramente fondamentale è il trattamento economico riservato alla madre che richiede il congedo di maternità. La prestazione economica di maternità, a carico dell'INPS, è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga immediatamente precedente il mese di inizio del congedo, al quale si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive percepite dalla lavoratrice.

L'indennità è erogata dal datore di lavoro che anticipa per conto dell'INPS e solitamente i contratti di lavoro prevedono l'integrazione al 100% della retribuzione.

Nel caso di lavoratrici disoccupate o in stato di sospensione, l'indennità si calcola sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro.


Preavviso

La domanda del congedo va effettuata al datore di lavoro, con un preavviso di 30 giorni dalla data del parto salva diversa previsione del contratto collettivo.


Come richiederlo

Il presente documento riguarda la comunicazione che viene effettuata al datore di lavoro, ed è l'ultimo step che dovrà effettuare la madre. Infatti prima dovrà mettersi in contatto con l'INPS attraverso il suo ginecologo o medico del Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso in cui scelga la maternità flessibile dovrà inviare il certificato medico al datore di lavoro insieme alla presente richiesta. Infine, l'ultimo step è la comunicazione, sia all'INPS che al datore di lavoro, della data presunta del parto. Questa deve avere luogo entro 30 giorni dal parto e deve essere poi ratificata, dopo il parto, sul sito dell'INPS.


Come usare il documento?

Attraverso questo documento si potrà indicare:

  • I dati della lavoratrice che effettua la richiesta;
  • Da quale giorno a quale giorno si effettua la richiesta;
  • La posizione lavorativa del genitore lavoratore;
  • Quale tipo di congedo di maternità utilizzerà la lavoratrice, se il classico 3+2 oppure 1+4 o 5 mesi successivi al parto.

Una volta firmato questo documento si dovrà presentare al datore di lavoro. Questi non può rifiutarsi, ma la comunicazione deve essere effettuata ugualmente, oltre a tutta la procedura da effettuare con l'INPS come scritto in precedenza.


Normativa di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio."


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