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Atto Costitutivo Associazione Promozione sociale

Ultima revisione Ultima revisione 10/09/2024
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Ultima revisioneUltima revisione: 10/09/2024

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L'atto costitutivo di una Associazione di promozione sociale è, insieme allo Statuto, il documento fondamentale per la costituzione dell'Associazione. Infatti, attraverso l'atto, si definiscono le caratteristiche fondamentali dell'ente e lo scopo che vuole perseguire.

L'atto costitutivo deve essere firmato da tutti i soci fondatori. Per le Associazioni di promozione sociale il numero minimo di soci deve essere quello delle sette persone fisiche o almeno 3 altre Associazioni di Promozione Sociale.


Caratteristiche dell'atto Costitutivo:

Secondo la legge, un atto costitutivo (comprensivo anche dello Statuto) deve contenere:

  • denominazione dell'ente, ossia dell'Associazione di Promozione Sociale;
  • indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede;
  • norme sull'ordinamento e sull'amministrazione (questo viene inserito nello statuto);
  • diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.

Inoltre, per poter ottenere i benefici derivanti dalla legge, deve essere fatta menzione del divieto assoluto del distribuire utili, dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di scioglimento ad altro ente, la garanzia che tutti gli associati abbiano diritto al voto.


L'Atto Costitutivo deve essere redatto in forma scritta e deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate territoriale. Questo per far si che tutti siano a conoscenza della costituzione dell'Associazione. Non è necessario l'atto pubblico, ossia la scrittura presso il notaio, a meno che non si voglia costituire un'associazione riconosciuta.

Per avere il riconoscimento della personalità giuridica, e quindi essere individuata come associazione riconosciuta, il patrimonio iniziale non potrà essere inferiore nel minimo a Euro 20.000,00, di cui un importo pari ad almeno il 50% dovrà essere destinato a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi (cioè non utilizzabile). La grandissima maggioranza delle associazioni è non riconosciuta, in quanto il riconoscimento comporta dei costi e dei vincoli molto elevati.


Caratteristiche Associazione Promozione Sociale:

Caratteristiche proprie della APS sono quelle che di svolgere attività di interesse nei confronti di terzi, ma, a differenza delle organizzazioni di volontariato, queste possono effettuare attività anche nei confronti dei loro soci. Ossia, mentre una ODV ha come scopo principale quello di svolgere attività prevalentemente a favore di terze persone, le APS possono effettuare tali attività, anche nei confronti degli stessi soci dell'APS stessa. Una APS deve essere costituita da almeno 7 persone o 3 altre Associazioni di Promozione Sociale.

Altre caratteristiche specifiche dell'APS sono che può ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle APS socie. Può avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.

Inoltre, le APS hanno delle caratteristiche comuni con gli altri enti del Terzo Settore. Per avere più informazioni riguardo gli Enti del Terzo settore, e tutti i requisiti ed obblighi per l'iscrizione al RUNTS, si legga la nostra guida su come costituire un'associazione.


Come utilizzare il seguente documento:

Attraverso questo documento si potrà scegliere

  • il nome e la sede dell'APS;
  • se i soci costituenti sono persone fisiche o persone giuridiche;
  • l'oggetto sociale dell'associazione e la maniera attraverso la quale si persegue lo stesso;
  • la durata, se illimitata o limitata;
  • chi saranno il presidente, vice presidente e segretario;
  • quanti saranno i membri del Consiglio Direttivo e i loro nomi;

Una volta compilato il documento, questo dovrà essere firmato da tutti i soci costituenti e registrato presso l'agenzia delle entrate. Nel caso in cui si voglia formare un'associazione riconosciuta, si dovrà far firmare da un notaio per atto pubblico.


Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. Codice del terzo settore.


Assistenza di un avvocato:

Potrai scegliere di consultare un avvocato se avrai bisogno di aiuto.

L'avvocato potrà rispondere alle tue domande o assisterti negli adempimenti opportuni. Questa opzione ti sarà proposta alla fine del documento.


Come modificare il modello:

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