Sommario
Avere una pagina web oggi è cosa comune. Molto spesso purtroppo ci ritroviamo di fronte a pagine web che mancano dei requisiti legali per poter essere online. Vediamo ora quali sono i requisiti richiesti dalla legge per poter avere una pagina web a norma.
Dato che vi sono molti requisiti, e molti di questi hanno bisogno di ulteriori spiegazioni, ci limiteremo in questa sede ad effettuare una panoramica generale di quali sono quelli più importanti richiesti della legge, per poi addentrarci in profondità in altre sedi.
Come per ogni altra attività, anche la pagina internet dovrà indicare le generalità del titolare della stessa. In base alla nuova formula dell'articolo 2250 Codice Civile, se il titolare di una pagina web è una Società questa dovrà pubblicare nella pagina i seguenti elementi:
Nel caso in cui invece il titolare della pagina web sia un soggetto autonomo ditta individuale con Partita Iva, si applicherà l'art. 2199 c.c., e si dovrà indicare:
Nel caso, infine, in cui il titolare sia un'Associazione o un Ente del terzo settore, si dovrà indicare l'eventuale Partita Iva e il nome per esteso dell'Associazione o dell'Ente.
E' molto importante indicare quanto previsto dalla legge, in quanto le sanzioni vanno da 100€ a 10.000€ per omessa comunicazione.
I termini d'uso o di servizio di un sito internet o pagina web, servono a disciplinare i rapporti che intercorrono tra l'utente e la pagina stessa. Attraverso queste si stabilisce la maniera in cui l'utente potrà navigare all'interno pagina web, e quali sono le sue condizioni d'utilizzo.
L'utente è tenuto a leggere le condizioni d'utilizzo in maniera tale da essere completamente informato sul funzionamento della pagina web. In nessun caso l'utente potrà reclamare qualcosa alla pagina web per eventuali danni, nel caso in cui queste condizioni siano presenti nei termini d'uso.
Importanti sono le clausole di esclusione di responsabilità da parte del titolare o gestore della pagina web nel caso di un malfunzionamento del sito che possa causare danni all'utente, così come la presenza di eventuali contenuti immessi dagli utenti e non controllabili dal gestore o titolare. Inoltre, si dovranno indicare tutte le sezioni presenti dentro il sito, ovvero sia se vi è la possibilità di avere un'area clienti, con annessa assegnazione di un user ID e di una password all'utente, la possibilità che il sito ospiti un forum di discussione degli utenti.
Vengono anche indicati se vi è la presenza di eventuali link esterni all'interno della pagina web, così come la possibilità della stessa di apparire in altri siti per far si che l'utente possa entrare nella pagina web da altri siti.
Nel caso in cui la pagina web venda prodotti e/o servizi, vi sono ulteriori obblighi di legge da rispettare.
Infatti, il titolare dell'e-commerce dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. In Italia, in particolare, la normativa di riferimento è il D.Lgs 70/2003. Il titolare, se ottiene dei ricavi oltre a 5.000€ annuali, sarà obbligato ad aprire una Partita Iva, che dovrà essere indicata obbligatoriamente. Si dovrà indicare, inoltre:
Si dovrà inoltre indicare i termini e condizioni di vendita del prodotto o del servizio. Nel caso in cui il business sia con altri professionisti (B2B) varranno le regole del Codice civile. Nel caso in cui l'utente finale sia un consumatore (B2C) si dovrà rispettare il Codice di consumo, codificato dalla D. Lgs 206/2005. I punti più importanti del codice sulla vendita a distanza riguardano l'informazione dettagliata al consumatore prima che questi sia vincolato dal contratto. In aggiunta a quelle già richiamate relativamente all'identità del venditore, il Codice impone anche di fornire dettagliate informazioni in ordine ad altre importanti condizioni contrattuali, quali ad esempio le modalità e i costi di restituzione (minimo 14 giorni), la garanzia legale di conformità, l'assistenza e le garanzie commerciali, cioè le garanzie ulteriori rispetto a quelle previste per legge.
Sempre a tutela del consumatore, il proprietario del sito di e-commerce, ha l' obbligo di mettere a disposizione dell'utente, oltre alla semplice e-mail, anche altri strumenti di contatto, quali ad esempio, numeri di telefono, al fine di porre in essere, uno strumento alternativo di contatto, qualora l' utente finale, sia impossibilitato all' accesso in rete.
Forse l'elemento più famoso di una pagina web è l'informativa Privacy con cui si informa all'utente in che maniera verranno trattati i suoi dati. L'entrata in vigore il 25 Maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR, ha creato una sorta di mito, misto a false informazioni, nel mondo dei blogger e chiunque abbia a che fare con una pagina web.
Vediamo quali sono i punti più importanti che si devono indicare in base al nuovo Regolamento UE:
L'informativa è quindi obbligatoria, e le sanzioni previste dal Regolamento sono salatissime, dato che si può arrivare, in casi estremi, fino ai 20 milioni di euro di multa!
Nella pagina web devono anche essere indicati i Cookies che vengono utilizzati. Questa può essere indicata direttamente nella privacy policy o in un documento separato. I Cookies sono brevi informazioni che possono essere salvate sul computer dell'utente quando il browser richiama un determinato sito web. Con essi il server invia informazioni che saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. Vi sono diversi tipi di cookies a cui si può fare riferimento
l Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:
1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
2) che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", in caso di utilizzo di questo tipo di cookie, ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti";
4) l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un' altra area del sito o selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie.
Anche in questo caso, vi sono delle sanzioni nel caso in cui non si rispetti quanto previsto dal Garante. Infatti, per il mancato inserimento dell'informativa sui Cookie o per una sua versione non corretta, la sanzione pecuniaria è compresa tra i 6.000 e i 36.000 euro; per l'inserimento di un cookie non autorizzato, la pena va dai 10.000 ai 120.000 euro; infine, per mancata o incompleta notifica al Garante della Privacy, quando richiesta, la sanzione è compresa tra i 20.000 e i 120.000 euro.
Questa breve guida serve per chiarire quali sono i punti più importanti che deve avere qualsiasi persona che voglia aprire un blog o e-commerce. La guida non è esaustiva dato che ogni punto ha bisogno di essere approfondito, ma è comunque una buona base di partenza per poter iniziare una nuova attività online. In bocca al lupo!
Regolamento (UE) 679/2016, così come introdotto in Italia tramite il D.Lgs 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."
Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014, relativo alla "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie."
D. Lgs 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"
D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"