Statuto Associazione Promozione Sociale - Ente Terzo settore

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Indicare se il presente statuto verrà redatto per un' associazione generica (no profit, culturale), una organizzazione di volontariato, un'associazione di promozione sociale o ente filantropico. Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. Nel caso in cui l'associazione abbia una finalità di tipo sociale, scegliere un'opzione tra associazione di promozione sociale ed organizzazione di volontariato. Entrambe le associazioni perseguono dei fini sociale. La differenza sostanziale tra le due sta nel fatto che mentre l'associazione di promozione sociale svolge attività di promozione sociale prevalentemente nei confronti dei propri associati, l'organizzazione di volontariato effettua un'attività solidaristica nei confronti di terzi. Un ente filantropico è invece un'organizzazione che elargisce denaro con fini sociali.



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STATUTO ASSOCIAZIONE ETS

________ APS


Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione riconosciuta, denominato: "________ APS"

2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

3. L'associazione ha sede legale in ________. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


Art. 2 -
Statuto

1.L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione ________ e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


Art. 3 - Scopo

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

2. Lo scopo che si propone di raggiungere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

________

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

________

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.


Art. 4 - Soci

1. Il numero degli soci e' illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.


Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'APS.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.


Art.6 - Qualità del socio

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.


Art. 7 - Diritti e doveri dei soc
i

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
  • denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


Art. 8 - Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale sia per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.

3. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli iscritti all' Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.


Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazione degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:

i) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;

ii) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

iii) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

iv) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;

2. L' Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.


Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Organo di controllo.

e) Organo di revisione.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.


Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.


Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.


Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i) delibera sull'esclusione dei soci.


Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'associazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.

4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.


Art. 16 - 525522555 5288'888228825

2. 2'888228825 2 2528825525 558 2528852222 5288'588288528222 2 82 855 5882225 58 58822528852222 2, 82 5882225 58 85282'582822, 55 52 222852 528 822882882 885222882 528822522 55885 822885 888228825.

5. 22 25228228 58 5225225582 8222 882822 55882 822882 5225225582 5288'588288528222 2 82 8582 58 852 82225822222 55 2258225, 22282525 5588'888228825.

8. 5 8258588 5288'888228825 8555222 5255228 558 5225225582, 2 2852528 558 2528852222 2 558 5225225582 822882.

2. 22 528888228 25282 5588'888228825, 885 255825585 852 8255255825585, 822222522 25228 8 8288 885 588822282228 852 5882228.

2. 8228 52882 55 5858222 58 8228582552 88 8258582 528 858258 5255222 558 8225225582 2 822228858222 558 2528852222; 55 5858222 58 822252528222 2 58 822252882 825888828 55882 82228, 55 5858222 58 5882882 58 528522228, 52888252, 8885288, 5225882228 2 52288258 5288'588288528222.


Art. 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);

f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.


Art. 18 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.


Art. 19 - Organo di controllo

1. E' nominato l'organo di controllo nel caso in cui si verifichino i casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.


Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

3. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.


Art.21 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio dell'associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

3. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) quote associative;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;

f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

h) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017;

i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


Art. 22 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.


Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai proprio associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.


Art. 24 - Bilancio sociale

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'associazione deve:

a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.

b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.


Art. 25 - Libri

1. L'associazioneha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.


Art. 26 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.


Art. 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.


Art. 28 - Volontari

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.


Art. 29 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'associazioneed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.

4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.


Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.


Art. 31 - Responsabilità dell'associazione

1. L' associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.


Art. 32 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazionestessa.


Art. 33 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.


Art. 34 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.


Art. 35 - Interpretazione dello statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.


Art. 36 -
Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione, che verrà scelto al momento.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente dove ha sede l'Associazione.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 37 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

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STATUTO ASSOCIAZIONE ETS

________ APS


Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione riconosciuta, denominato: "________ APS"

2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

3. L'associazione ha sede legale in ________. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


Art. 2 -
Statuto

1.L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione ________ e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


Art. 3 - Scopo

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

2. Lo scopo che si propone di raggiungere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

________

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

________

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.


Art. 4 - Soci

1. Il numero degli soci e' illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.


Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'APS.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.


Art.6 - Qualità del socio

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.


Art. 7 - Diritti e doveri dei soc
i

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
  • denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


Art. 8 - Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale sia per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.

3. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli iscritti all' Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.


Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazione degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:

i) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;

ii) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

iii) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

iv) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;

2. L' Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.


Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Organo di controllo.

e) Organo di revisione.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.


Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.


Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.


Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i) delibera sull'esclusione dei soci.


Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'associazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.

4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.


Art. 16 - 525522555 5288'888228825

2. 2'888228825 2 2528825525 558 2528852222 5288'588288528222 2 82 855 5882225 58 58822528852222 2, 82 5882225 58 85282'582822, 55 52 222852 528 822882882 885222882 528822522 55885 822885 888228825.

5. 22 25228228 58 5225225582 8222 882822 55882 822882 5225225582 5288'588288528222 2 82 8582 58 852 82225822222 55 2258225, 22282525 5588'888228825.

8. 5 8258588 5288'888228825 8555222 5255228 558 5225225582, 2 2852528 558 2528852222 2 558 5225225582 822882.

2. 22 528888228 25282 5588'888228825, 885 255825585 852 8255255825585, 822222522 25228 8 8288 885 588822282228 852 5882228.

2. 8228 52882 55 5858222 58 8228582552 88 8258582 528 858258 5255222 558 8225225582 2 822228858222 558 2528852222; 55 5858222 58 822252528222 2 58 822252882 825888828 55882 82228, 55 5858222 58 5882882 58 528522228, 52888252, 8885288, 5225882228 2 52288258 5288'588288528222.


Art. 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);

f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.


Art. 18 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.


Art. 19 - Organo di controllo

1. E' nominato l'organo di controllo nel caso in cui si verifichino i casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.


Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

3. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.


Art.21 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio dell'associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

3. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) quote associative;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;

f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

h) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017;

i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


Art. 22 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.


Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai proprio associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.


Art. 24 - Bilancio sociale

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'associazione deve:

a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.

b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.


Art. 25 - Libri

1. L'associazioneha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.


Art. 26 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.


Art. 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.


Art. 28 - Volontari

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.


Art. 29 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'associazioneed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.

4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.


Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.


Art. 31 - Responsabilità dell'associazione

1. L' associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.


Art. 32 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazionestessa.


Art. 33 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.


Art. 34 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.


Art. 35 - Interpretazione dello statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.


Art. 36 -
Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione, che verrà scelto al momento.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente dove ha sede l'Associazione.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 37 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.