LETTERA DI INTENTI
Il Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________.
e
Il Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________.
Premesso che:
- Tra le Parti sono intercorse trattative che hanno portato alla stipula della presente lettera di intenti;
- la presente lettera non è vincolante tra le Parti;
- con la presente lettera di intenti le Parti intendono determinare e puntualizzare il contenuto del futuro accordo oltre che puntualizzare lo stato attuale della trattativa;
- le Parti firmano quindi la presente con che darà quindi luogo ad una successiva firma di un contratto, alle seguenti condizioni:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono Parte integrante e sostanziale della presente lettera di intenti.
Art. 2 - Oggetto
1. Le Parti si danno reciprocamente atto, che, allo stato attuale, l'oggetto della trattativa ha riguardato seguenti punti:
________
2. Data la natura degli accordi raggiunti di cui al paragrafo anteriore, le Parti accordano che firmeranno un contratto definitivo nel quale le Parti stipuleranno le presenti clausole:
________
Art. 3 - Durata
1. La presente lettera d'intenti avrà durata fino alla firma del contratto definitivo che le Parti firmeranno.
2. Il contratto definitivo dovrà essere firmato entro e non oltre la data ________
3. Ciascuna Parte potrà, previa comunicazione scritta all'altra tramite lettera raccomandata A/R o email, terminare la conclusione della presente in qualsiasi momento, senza dover addurre giustificazione. Ciascuna Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per aver terminato la trattativa, salvo si sia resa inadempiente agli obblighi della presente lettera di intenti.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
1. Le Parti si impegnano a rispettare i principi di buona fede contrattuale in base all'art.1337 del c.c.
2. Nel caso in cui una Parte non abbia intenzione di proseguire la trattativa, deve darne notizia tempestiva all'altra.
Art. 5 - Riservatezza
1. Ciascuna Parte è tenuta al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle in modo sicuro. In particolar modo, le Parti manterranno al riserbo la totalità delle informazioni relativi agli obiettivi e a tutte le informazioni ricevute.
2. In alcun modo, le Parti potranno dare diffusione e/o divulgazione a terzi delle informazioni riservate e confidenziali ricevuti dall'esito delle trattative e si vincolano alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia informazione riservata inerente il futuro contratto definitivo.
3. Le Parti si obbligano inoltre a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli che formeranno oggetto del futuro contratto.
4. I presenti obblighi valgono anche nel caso in cui una Parte ha, o avrà, dipendenti e/o collaboratori, ai sensi dell'art. 1381 c.c.
5. La seguente clausola di riservatezza avrà vigore fino alla firma del contratto definitivo.
6. Nel caso in cui una o più Parti non rispettassero la presente clausola, pagheranno una somma di euro ________ (________) come indennizzo alle altre Parti, fatto salvo il risarcimento del danno previsto dall'art. 2043 c.c.
Art. 6 - Proprietà intellettuale
1. Le Parti convengono che tutti i diritti di utilizzazione economica di ogni eventuale diritto di proprietà intellettuale, industriale o diritto d'autore (anche ai sensi della legge 633/41 e s.m.i. e/o di ogni vigente disposizione di legge) sviluppato da una o più Parti in esecuzione del presente incarico saranno di esclusiva proprietà del legittimo proprietario in base alle norme in vigore. Le Parti quindi si impegna a conservare ed utilizzare l'eventuale diritto a fini interni, di archivio e/o fiscali.
2. Le Parti riconoscono che, in occasione dell'esecuzione del presente accordo, le stesse sono venute a conoscenza di informazioni know-how e metodologie di lavoro riservate che possono essere protette dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e/o industriale. Le Parti si impegnano, pertanto, a non divulgare e/o diffondere a terzi dette informazioni nonché qualsivoglia ulteriore notizia relativa al proprietario o all'attività dello stesso della quale sia venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente accordo. La presente clausola vale anche per i collaboratori.
3. Le Parti convengono, altresì, che resterà in capo al legittimo proprietario qualsivoglia diritto relativo ai concetti, le idee, il know-how, le competenze e le metodologie di lavoro che dovessero emergere o essere elaborate nel corso dell'esecuzione del presente accordo e ciò anche qualora le stesse dovessero concretizzarsi in invenzioni, scoperte o miglioramenti, con la conseguenza che eventuali diritti di brevetto rimarranno comunque in capo al proprietario dello stesso.
4. Le Parti si impegnano a tenere indenne il proprietario ed a manlevare lo stesso da ogni eventuale azione o rivendicazione intentata da terzi per presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o di brevetti in relazione all'eventuale utilizzo di prodotti coperti dalla proprietà intellettuale, industriale o dal diritto d'autore.
Art. 7 - 2588582
2. 22 25528 88 25282522 888225282822222 88 82282282 58 25522522222 528 5882222888 5528 225822588, 852 88 822222522 5 25522552 8282252 8 25828828 25 8 25282228 58 858 58 82228522222 55 588/5825.
5. 22 25528 88 822222522 5825288 58 58225282 58822222 528 25828828 2 528 25282228 52885 25252225 82222 822 58225822222 5 855852852 58252 5522 225822582, 52852 58 22528, 55882822, 8228258522, 8225288522, 5822582 2 82252852 25522522 82 55222822222 2 82 82282252225 528 25282222 822255222, 2555222252 82 25528828552 85 8855228285 2882585225 52882 588228828228 82282522228 85 888552225, 88 82282282 2 82 822252528228 52852882 588'82225288522.
Art. 8 - Foro competente
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle normi di legge della Repubblica Italiana ed in mancanza agli usi e consuetudini.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia relativa o comunque occasionata dall'interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente atto le Parti adiranno al Foro competente in base alla territorialità e alla materia.
________, lí ________
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LETTERA DI INTENTI
Il Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________.
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Il Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________.
Premesso che:
- Tra le Parti sono intercorse trattative che hanno portato alla stipula della presente lettera di intenti;
- la presente lettera non è vincolante tra le Parti;
- con la presente lettera di intenti le Parti intendono determinare e puntualizzare il contenuto del futuro accordo oltre che puntualizzare lo stato attuale della trattativa;
- le Parti firmano quindi la presente con che darà quindi luogo ad una successiva firma di un contratto, alle seguenti condizioni:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono Parte integrante e sostanziale della presente lettera di intenti.
Art. 2 - Oggetto
1. Le Parti si danno reciprocamente atto, che, allo stato attuale, l'oggetto della trattativa ha riguardato seguenti punti:
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2. Data la natura degli accordi raggiunti di cui al paragrafo anteriore, le Parti accordano che firmeranno un contratto definitivo nel quale le Parti stipuleranno le presenti clausole:
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Art. 3 - Durata
1. La presente lettera d'intenti avrà durata fino alla firma del contratto definitivo che le Parti firmeranno.
2. Il contratto definitivo dovrà essere firmato entro e non oltre la data ________
3. Ciascuna Parte potrà, previa comunicazione scritta all'altra tramite lettera raccomandata A/R o email, terminare la conclusione della presente in qualsiasi momento, senza dover addurre giustificazione. Ciascuna Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per aver terminato la trattativa, salvo si sia resa inadempiente agli obblighi della presente lettera di intenti.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
1. Le Parti si impegnano a rispettare i principi di buona fede contrattuale in base all'art.1337 del c.c.
2. Nel caso in cui una Parte non abbia intenzione di proseguire la trattativa, deve darne notizia tempestiva all'altra.
Art. 5 - Riservatezza
1. Ciascuna Parte è tenuta al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle in modo sicuro. In particolar modo, le Parti manterranno al riserbo la totalità delle informazioni relativi agli obiettivi e a tutte le informazioni ricevute.
2. In alcun modo, le Parti potranno dare diffusione e/o divulgazione a terzi delle informazioni riservate e confidenziali ricevuti dall'esito delle trattative e si vincolano alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia informazione riservata inerente il futuro contratto definitivo.
3. Le Parti si obbligano inoltre a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli che formeranno oggetto del futuro contratto.
4. I presenti obblighi valgono anche nel caso in cui una Parte ha, o avrà, dipendenti e/o collaboratori, ai sensi dell'art. 1381 c.c.
5. La seguente clausola di riservatezza avrà vigore fino alla firma del contratto definitivo.
6. Nel caso in cui una o più Parti non rispettassero la presente clausola, pagheranno una somma di euro ________ (________) come indennizzo alle altre Parti, fatto salvo il risarcimento del danno previsto dall'art. 2043 c.c.
Art. 6 - Proprietà intellettuale
1. Le Parti convengono che tutti i diritti di utilizzazione economica di ogni eventuale diritto di proprietà intellettuale, industriale o diritto d'autore (anche ai sensi della legge 633/41 e s.m.i. e/o di ogni vigente disposizione di legge) sviluppato da una o più Parti in esecuzione del presente incarico saranno di esclusiva proprietà del legittimo proprietario in base alle norme in vigore. Le Parti quindi si impegna a conservare ed utilizzare l'eventuale diritto a fini interni, di archivio e/o fiscali.
2. Le Parti riconoscono che, in occasione dell'esecuzione del presente accordo, le stesse sono venute a conoscenza di informazioni know-how e metodologie di lavoro riservate che possono essere protette dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e/o industriale. Le Parti si impegnano, pertanto, a non divulgare e/o diffondere a terzi dette informazioni nonché qualsivoglia ulteriore notizia relativa al proprietario o all'attività dello stesso della quale sia venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente accordo. La presente clausola vale anche per i collaboratori.
3. Le Parti convengono, altresì, che resterà in capo al legittimo proprietario qualsivoglia diritto relativo ai concetti, le idee, il know-how, le competenze e le metodologie di lavoro che dovessero emergere o essere elaborate nel corso dell'esecuzione del presente accordo e ciò anche qualora le stesse dovessero concretizzarsi in invenzioni, scoperte o miglioramenti, con la conseguenza che eventuali diritti di brevetto rimarranno comunque in capo al proprietario dello stesso.
4. Le Parti si impegnano a tenere indenne il proprietario ed a manlevare lo stesso da ogni eventuale azione o rivendicazione intentata da terzi per presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o di brevetti in relazione all'eventuale utilizzo di prodotti coperti dalla proprietà intellettuale, industriale o dal diritto d'autore.
Art. 7 - 2588582
2. 22 25528 88 25282522 888225282822222 88 82282282 58 25522522222 528 5882222888 5528 225822588, 852 88 822222522 5 25522552 8282252 8 25828828 25 8 25282228 58 858 58 82228522222 55 588/5825.
5. 22 25528 88 822222522 5825288 58 58225282 58822222 528 25828828 2 528 25282228 52885 25252225 82222 822 58225822222 5 855852852 58252 5522 225822582, 52852 58 22528, 55882822, 8228258522, 8225288522, 5822582 2 82252852 25522522 82 55222822222 2 82 82282252225 528 25282222 822255222, 2555222252 82 25528828552 85 8855228285 2882585225 52882 588228828228 82282522228 85 888552225, 88 82282282 2 82 822252528228 52852882 588'82225288522.
Art. 8 - Foro competente
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle normi di legge della Repubblica Italiana ed in mancanza agli usi e consuetudini.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia relativa o comunque occasionata dall'interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente atto le Parti adiranno al Foro competente in base alla territorialità e alla materia.
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