OGGETTO: Svolgimento della sua prestazione lavorativa attraverso la prestazione denominata lavoro agile o Smart Working, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti della legge n.81/2017.
Egregio Signor ________, in riferimento agli accordi verbali già presi Le confermiamo che lei inizierà a svolgere le sue mansioni attraverso la figura del lavoro agile o Smart Working.
Disciplina dello Smart Working o lavoro agile:
Le parti sono concordi nel volere sperimentare forme di collaborazione flessibile grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche che permettano anche il miglioramento della qualità di vita e una maggiore armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Pertanto le parti ritengono che lo strumento del lavoro agile (d'ora in avanti "Smart Working") sia in grado di coniugare, da un lato, le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e dall'altro ottenere benefici in termini di produttività e competitività;
Per raggiungere tali finalità, con il presente accordo le parti convengono di approvare il seguente regolamento che riguarda lo svolgimento di una parte della prestazione del lavoratore attraverso la realizzazione di un "Smart Working", così come disciplinato dagli articoli da 18 a 24 della legge 81/2017, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicata. Lo Smart Working determina solo un parziale e momentaneo mutamento del luogo della prestazione lavorativa, non pregiudica il normale esercizio dei poteri di direzione e controllo da parte dell'Azienda e prevede l'applicazione delle stesse normative di legge e lavoratori che prestano la loro attività lavorativa in ufficio.
Infine, lo Smart Working si basa sui principi di buona fede, responsabilità, fiducia e autodisciplina.
L'accordo di Smart Working, è pertanto così disciplinato:
Art. 1 - Oggetto
1. Le parti firmatarie del contratto di lavoro convengono che la prestazione verrà da Lei svolta attraverso la fattispecie del "Lavoro agile" o "Smart "Working" a decorrere dalla firma del presente contratto.
Art. 2 - Mansioni ed inquadramento
1. Le mansioni, il trattamento retributivo ed ogni altra fattispecie contrattuale restano invariati rispetto a quelli attualmente in essere e previsti saranno quelle indicate dal contratto di lavoro firmato dalle parti, in nessun caso vi sarà un demansionamento per prestazione effettuata in Smart Working.
Art. 3 - Luogo della prestazione
1. La sua prestazione verrà prevalentemente effettuata presso la sua abitazione privata purché sia assolutamente in grado di garantire l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa che comporta l'uso abituale del video terminale, nonché la conformità alle norme di sicurezza, assicurando la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali.
2. Tale attività svolta al di fuori della sede lavorativa, non comporta nessun tipo di differenza rispetto alle mansioni normali e correnti che il lavoratore dovrà svolgere in base a quanto previsto dal CCNL.
3. La programmazione dello Smart Working avverrà con cadenza settimanale e dovrà essere approvata dal responsabile dell'ufficio. Le modifiche sono possibili solamente in casi straordinari e comunque devono essere approvate dal responsabile.
4. In ogni caso, anche durante lo svolgimento di tale modalità di Smart Working, la sede di lavoro del lavoratore continuerà ad essere l'indirizzo aziendale situato presso ________.
Art. 4 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione
1. La prestazione del presente contratto di Smart Working avverrà tutti i giorni della settimana.
2. Durante le giornate in cui Lei svolgerà la sua prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale, Lei sarà tenuto a garantire fasce orarie di disponibilità, durante le quali si deve rendere reperibile dal datore di lavoro, dai colleghi, nonché da terze parti collegate all'attività lavorativa, alla stregua di una giornata lavorativa svolta all'interno dell'Azienda, con particolare ma non esclusivo riferimento alla partecipazione alle riunioni.
3. La prestazione lavorativa in Smart Working potrà essere effettuata soltanto durante l'orario di lavoro compreso tra le ore ________ e le ore ________, solamente nei giorni feriali, per un massimo di ________ ore settimanali.
4. In particolare, le modalità della prestazione lavorativa in Smart Working saranno svolte nella seguente maniera:
________
5. Nel rispetto dell'art. 19 della Legge 81/2017 e del CCNL di categoria sull'orario di lavoro massimo, sui riposi giornalieri e settimanali, Lei ha diritto a riposo dalle ore ________ alle ore ________, disconnettendosi da tutti gli apparecchi tecnologici e informatici provvisti dall'azienda.
In particolare, la disconnessione dagli apparecchi forniti avverrà nella seguente maniera:
________
Art. 5 - Attrezzatura di lavoro
1. Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità Smart Working, l'Azienda si impegna a fornirle, in comodato d'uso, ex art. 1803 e seguenti del codice civile, e per tutta la durata del periodo della prestazione in Smart Working, le seguenti attrezzature tecnologiche:
________
2. La manutenzione del computer portatile aziendale e dei relativi software è a carico dell'Azienda.
3. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet aziendale, considerata la natura non stabile e non continuativa dell'attività fuori sede, Lei si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale o comunque quella reperibile in caso non lavorasse presso la sua abitazione. Presso gli hub aziendali, invece, la connessione potrà avvenire con collegamento diretto alla intranet aziendale via LAN o wi-fi.
4. Eventuali ulteriori costi sostenuti dal lavoratore in modalità Smart Working direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa come la connessione internet sono a Suo carico.
5. Lei assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a disposizione dall'Azienda esclusivamente nell'interesse della stessa, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
Art. 6 - Modalità di prestazione dello Smart Working
1. La prestazione in modalità di Smart Working dovrà essere realizzata nel rispetto di tutti gli obblighi legali e contrattuali e in particolare, in considerazione della socialità della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, Lei dovrà rispettare le seguenti regole la cui inosservanza potrà dare luogo a sanzione disciplinare:
2. Lei si obbliga altresì ad avere un comportamento improntato a principi di correttezza e buona fede, nonché di responsabilità e fiducia, pertanto eventuali comportamenti non in linea con i principi di cui sopra e con le normative nazionali e contrattuali in vigore, nonché con i codici etici in vigore, saranno causa, lato Azienda di recesso immediato ed unilaterale dall'accordo di Smart Working, lasciando impregiudicata la possibilità dell'Azienda di avviare, a seconda delle fattispecie concreta, l'iter disciplinare previsto dal CCNL di riferimento e dalle normative in vigore.
Art. 7 - Recesso dalla prestazione in Smart Working
1. La durata della prestazione dello Smart Working avrà durata fino al ________.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine.
3. Qualora da parte dell'Azienda si ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra indicato per un ulteriore periodo, questo Le verrà comunicato con un congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata. Lei sarà libero di accettare o meno la eventuale proroga dandone comunicazione prima della scadenza con un largo anticipo. La mancata comunicazione nei termini indicati vale come tacita accettazione della proroga.
4. In caso di proroga è nella facoltà delle parti stipulare un nuovo accordo individuale.
Art. 8 - Sicurezza
1. L'Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità Smart Working. A tal fine al lavoratore verrà consegnato, almeno una volta all'anno, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. L'Azienda fornirà altresì adeguata informazione circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona. A tal fine la Azienda promuoverà attività di carattere formativo, sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile, sia riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all'interno del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle quali il lavoratore è tenuto fin d'ora a partecipare.
3. Lei è altresì tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dalla Azienda per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
4. Lei ha l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone. L'Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui il lavoratore o terzi dovessero incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell'ambito della propria postazione di lavoro. L'Azienda è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall'utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inidonei adottati.
5. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in lavoro agile Lei dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Azienda.
Art. 9 - 8228825528228 288882522582
2. 2'8282255 55 5222 852, 8222252222222 5 855222 25288822 5588'55288282 58, 82225 2, 82222 22/5828, 2528825255 5 8225288552 88 25282222 822255222 58 858 588'55288282 8-888 528 5285222-82222 2° 2222852 2885, 2. 228, 8228252822, 822 2258288528228, 55885 82222 52 22822852 2885, 2. 582, 2 8588288882 2258288528228.
Art. 10 - 2588582
2. 2'8282255 58858555 852 8 5528 52852888 5885 25522 25282525882 2, 82 528 8582, 528 8528 252888558 8555222 25522528 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588 58 8288 2828 52885 22828222 528 55222522 58 858252 55 8222252588 82 2252 22225582 2 822 8'8288588222 52852 528 55222528 822 2228 2528852228588, 5888822228588 2 822 8'522828825528222 28252285585.
5. 228 2 222522, 5 22525 58 82222 2 58 822255222, 5885 285 58828525 588258522225 858 5528 2 85882 822252528228 528225588 82 852 22882882 2/2 58822288888 858 8882225 82225252882 528225582 2 852 8228225222222222 52855 55222552, 82 528528222 5885 25528828552 22558825 52885 25282528222, 2228 2528825822222 852222 5 255522852 2582 588258522225. 5228252, 22885 855 8558825 58 8285588522 58 25522522222 528 5528 225822588, 58 858 2 28228552 8'5282255, 2 222522 588'2882585225, 52852 252882 8 852258 58 25282528222 25258 52885 2522585 8252 58 858252, 58 25222 82 8552282, 82 8825528228 2 82 288552 58 888552225 852 8255522 2252822 5588'8282255.
8. 88 8582552252 82555 82 2228 8582 8228222525 8'82225252885 52885 2588582 288882522585 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588.
Art. 11 - Riservatezza ed obbligo di fedeltà
1. Con la stipulazione del presente contratto Lei si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, della esecuzione dell'attività lavorativa. Lei si impegna altresì ad utilizzare tali dati e notizie allo scopo esclusivo per il quale ne viene messo a conoscenza.
2. È fatto a Lei divieto di utilizzare in nessun modo o tempo, sotto alcuna forma e titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, né durante il rapporto, né successivamente.
3. Durante il rapporto di lavoro è fatto divieto a Lei di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il Datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c., e l'inosservanza può dar luogo a sanzioni disciplinari che verranno determinate nel momento opportuno.
4. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto Lei si impegna a restituire ogni bene di proprietà del Datore di lavoro di cui abbia usufruito durante il rapporto di lavoro (ivi compresi, a titolo esemplificativo, elenchi telefonici, liste, manuali, materiale di addestramento, modulistica e documentazione tecnica, materiali e documentazione riservata che in qualsiasi modo riguardino il Datore di lavoro).
Art 12 - Clausola finale
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento trova applicazione il CCNL ________ e le norme generali contenute nella Legge 81/2017.
________, il ________
Datore di lavoro
Lavoratore
OGGETTO: Svolgimento della sua prestazione lavorativa attraverso la prestazione denominata lavoro agile o Smart Working, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti della legge n.81/2017.
Egregio Signor ________, in riferimento agli accordi verbali già presi Le confermiamo che lei inizierà a svolgere le sue mansioni attraverso la figura del lavoro agile o Smart Working.
Disciplina dello Smart Working o lavoro agile:
Le parti sono concordi nel volere sperimentare forme di collaborazione flessibile grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche che permettano anche il miglioramento della qualità di vita e una maggiore armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Pertanto le parti ritengono che lo strumento del lavoro agile (d'ora in avanti "Smart Working") sia in grado di coniugare, da un lato, le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e dall'altro ottenere benefici in termini di produttività e competitività;
Per raggiungere tali finalità, con il presente accordo le parti convengono di approvare il seguente regolamento che riguarda lo svolgimento di una parte della prestazione del lavoratore attraverso la realizzazione di un "Smart Working", così come disciplinato dagli articoli da 18 a 24 della legge 81/2017, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicata. Lo Smart Working determina solo un parziale e momentaneo mutamento del luogo della prestazione lavorativa, non pregiudica il normale esercizio dei poteri di direzione e controllo da parte dell'Azienda e prevede l'applicazione delle stesse normative di legge e lavoratori che prestano la loro attività lavorativa in ufficio.
Infine, lo Smart Working si basa sui principi di buona fede, responsabilità, fiducia e autodisciplina.
L'accordo di Smart Working, è pertanto così disciplinato:
Art. 1 - Oggetto
1. Le parti firmatarie del contratto di lavoro convengono che la prestazione verrà da Lei svolta attraverso la fattispecie del "Lavoro agile" o "Smart "Working" a decorrere dalla firma del presente contratto.
Art. 2 - Mansioni ed inquadramento
1. Le mansioni, il trattamento retributivo ed ogni altra fattispecie contrattuale restano invariati rispetto a quelli attualmente in essere e previsti saranno quelle indicate dal contratto di lavoro firmato dalle parti, in nessun caso vi sarà un demansionamento per prestazione effettuata in Smart Working.
Art. 3 - Luogo della prestazione
1. La sua prestazione verrà prevalentemente effettuata presso la sua abitazione privata purché sia assolutamente in grado di garantire l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa che comporta l'uso abituale del video terminale, nonché la conformità alle norme di sicurezza, assicurando la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali.
2. Tale attività svolta al di fuori della sede lavorativa, non comporta nessun tipo di differenza rispetto alle mansioni normali e correnti che il lavoratore dovrà svolgere in base a quanto previsto dal CCNL.
3. La programmazione dello Smart Working avverrà con cadenza settimanale e dovrà essere approvata dal responsabile dell'ufficio. Le modifiche sono possibili solamente in casi straordinari e comunque devono essere approvate dal responsabile.
4. In ogni caso, anche durante lo svolgimento di tale modalità di Smart Working, la sede di lavoro del lavoratore continuerà ad essere l'indirizzo aziendale situato presso ________.
Art. 4 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione
1. La prestazione del presente contratto di Smart Working avverrà tutti i giorni della settimana.
2. Durante le giornate in cui Lei svolgerà la sua prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale, Lei sarà tenuto a garantire fasce orarie di disponibilità, durante le quali si deve rendere reperibile dal datore di lavoro, dai colleghi, nonché da terze parti collegate all'attività lavorativa, alla stregua di una giornata lavorativa svolta all'interno dell'Azienda, con particolare ma non esclusivo riferimento alla partecipazione alle riunioni.
3. La prestazione lavorativa in Smart Working potrà essere effettuata soltanto durante l'orario di lavoro compreso tra le ore ________ e le ore ________, solamente nei giorni feriali, per un massimo di ________ ore settimanali.
4. In particolare, le modalità della prestazione lavorativa in Smart Working saranno svolte nella seguente maniera:
________
5. Nel rispetto dell'art. 19 della Legge 81/2017 e del CCNL di categoria sull'orario di lavoro massimo, sui riposi giornalieri e settimanali, Lei ha diritto a riposo dalle ore ________ alle ore ________, disconnettendosi da tutti gli apparecchi tecnologici e informatici provvisti dall'azienda.
In particolare, la disconnessione dagli apparecchi forniti avverrà nella seguente maniera:
________
Art. 5 - Attrezzatura di lavoro
1. Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità Smart Working, l'Azienda si impegna a fornirle, in comodato d'uso, ex art. 1803 e seguenti del codice civile, e per tutta la durata del periodo della prestazione in Smart Working, le seguenti attrezzature tecnologiche:
________
2. La manutenzione del computer portatile aziendale e dei relativi software è a carico dell'Azienda.
3. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet aziendale, considerata la natura non stabile e non continuativa dell'attività fuori sede, Lei si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale o comunque quella reperibile in caso non lavorasse presso la sua abitazione. Presso gli hub aziendali, invece, la connessione potrà avvenire con collegamento diretto alla intranet aziendale via LAN o wi-fi.
4. Eventuali ulteriori costi sostenuti dal lavoratore in modalità Smart Working direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa come la connessione internet sono a Suo carico.
5. Lei assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a disposizione dall'Azienda esclusivamente nell'interesse della stessa, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
Art. 6 - Modalità di prestazione dello Smart Working
1. La prestazione in modalità di Smart Working dovrà essere realizzata nel rispetto di tutti gli obblighi legali e contrattuali e in particolare, in considerazione della socialità della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, Lei dovrà rispettare le seguenti regole la cui inosservanza potrà dare luogo a sanzione disciplinare:
2. Lei si obbliga altresì ad avere un comportamento improntato a principi di correttezza e buona fede, nonché di responsabilità e fiducia, pertanto eventuali comportamenti non in linea con i principi di cui sopra e con le normative nazionali e contrattuali in vigore, nonché con i codici etici in vigore, saranno causa, lato Azienda di recesso immediato ed unilaterale dall'accordo di Smart Working, lasciando impregiudicata la possibilità dell'Azienda di avviare, a seconda delle fattispecie concreta, l'iter disciplinare previsto dal CCNL di riferimento e dalle normative in vigore.
Art. 7 - Recesso dalla prestazione in Smart Working
1. La durata della prestazione dello Smart Working avrà durata fino al ________.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine.
3. Qualora da parte dell'Azienda si ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra indicato per un ulteriore periodo, questo Le verrà comunicato con un congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata. Lei sarà libero di accettare o meno la eventuale proroga dandone comunicazione prima della scadenza con un largo anticipo. La mancata comunicazione nei termini indicati vale come tacita accettazione della proroga.
4. In caso di proroga è nella facoltà delle parti stipulare un nuovo accordo individuale.
Art. 8 - Sicurezza
1. L'Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità Smart Working. A tal fine al lavoratore verrà consegnato, almeno una volta all'anno, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. L'Azienda fornirà altresì adeguata informazione circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona. A tal fine la Azienda promuoverà attività di carattere formativo, sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile, sia riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all'interno del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle quali il lavoratore è tenuto fin d'ora a partecipare.
3. Lei è altresì tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dalla Azienda per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
4. Lei ha l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone. L'Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui il lavoratore o terzi dovessero incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell'ambito della propria postazione di lavoro. L'Azienda è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall'utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inidonei adottati.
5. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in lavoro agile Lei dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Azienda.
Art. 9 - 8228825528228 288882522582
2. 2'8282255 55 5222 852, 8222252222222 5 855222 25288822 5588'55288282 58, 82225 2, 82222 22/5828, 2528825255 5 8225288552 88 25282222 822255222 58 858 588'55288282 8-888 528 5285222-82222 2° 2222852 2885, 2. 228, 8228252822, 822 2258288528228, 55885 82222 52 22822852 2885, 2. 582, 2 8588288882 2258288528228.
Art. 10 - 2588582
2. 2'8282255 58858555 852 8 5528 52852888 5885 25522 25282525882 2, 82 528 8582, 528 8528 252888558 8555222 25522528 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588 58 8288 2828 52885 22828222 528 55222522 58 858252 55 8222252588 82 2252 22225582 2 822 8'8288588222 52852 528 55222528 822 2228 2528852228588, 5888822228588 2 822 8'522828825528222 28252285585.
5. 228 2 222522, 5 22525 58 82222 2 58 822255222, 5885 285 58828525 588258522225 858 5528 2 85882 822252528228 528225588 82 852 22882882 2/2 58822288888 858 8882225 82225252882 528225582 2 852 8228225222222222 52855 55222552, 82 528528222 5885 25528828552 22558825 52885 25282528222, 2228 2528825822222 852222 5 255522852 2582 588258522225. 5228252, 22885 855 8558825 58 8285588522 58 25522522222 528 5528 225822588, 58 858 2 28228552 8'5282255, 2 222522 588'2882585225, 52852 252882 8 852258 58 25282528222 25258 52885 2522585 8252 58 858252, 58 25222 82 8552282, 82 8825528228 2 82 288552 58 888552225 852 8255522 2252822 5588'8282255.
8. 88 8582552252 82555 82 2228 8582 8228222525 8'82225252885 52885 2588582 288882522585 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588.
Art. 11 - Riservatezza ed obbligo di fedeltà
1. Con la stipulazione del presente contratto Lei si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, della esecuzione dell'attività lavorativa. Lei si impegna altresì ad utilizzare tali dati e notizie allo scopo esclusivo per il quale ne viene messo a conoscenza.
2. È fatto a Lei divieto di utilizzare in nessun modo o tempo, sotto alcuna forma e titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, né durante il rapporto, né successivamente.
3. Durante il rapporto di lavoro è fatto divieto a Lei di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il Datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c., e l'inosservanza può dar luogo a sanzioni disciplinari che verranno determinate nel momento opportuno.
4. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto Lei si impegna a restituire ogni bene di proprietà del Datore di lavoro di cui abbia usufruito durante il rapporto di lavoro (ivi compresi, a titolo esemplificativo, elenchi telefonici, liste, manuali, materiale di addestramento, modulistica e documentazione tecnica, materiali e documentazione riservata che in qualsiasi modo riguardino il Datore di lavoro).
Art 12 - Clausola finale
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento trova applicazione il CCNL ________ e le norme generali contenute nella Legge 81/2017.
________, il ________
Datore di lavoro
Lavoratore
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