CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL GODIMENTO CON DIRITTO DI ACQUISTO
ai sensi dell'art. 23, D.L. 133, 12.9.2014
Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________.
(d'ora in avanti denominato "concedente" o "parte concedente")
e
Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________.
(d'ora in avanti denominato "conduttore" o "parte conduttrice").
PREMESSO:
a) che la parte concedente è proprietaria dell'unità immobiliare del fabbricato ubicato: ________, sito al piano ________, con superficie di ________ metri quadrati, con i presenti estremi catastali:
________
L'immobile è composto da ________ vani, oltre a ________ cucine, ________ bagni e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:
________
Planimetria: ad esatta identificazione di quanto promesso in vendita e della sua consistenza e i suoi confini le parti fanno espresso riferimento alla planimetria catastale che, dalle stesse controfirmata, si allega al presente contratto, e che le parti dichiarano e riconoscono essere conforme allo stato di fatto.
Parti comuni: nella promessa vendita è compresa altresì la quota di comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui è di compendio quanto in oggetto e così su quanto previsto in comune dagli artt. 1117 e seguenti del C.C., per destinazione o per titolo.
b) che l'immobile è pervenuto al concedente tramite dichiarazione di successione per la quota totale dell'immobile in morte di ________, nato a ________, in data ________ e deceduto presso ________ il giorno ________ di cui la dichiarazione di successione registrata a ________, in data ________, al numero ________, ed il relativo certificato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ________ in data ________ al numero ________.
c) che a fronte della volontà manifestata dalla parte concedente di vendere la parte conduttrice ha manifestato la propria disponibilità ad acquistarli, mediante la stipula di un contratto avente le caratteristiche di cui all'art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164, ossia mediante la stipula di un contratto che preveda la immediata concessione del godimento de "gli immobili" alla parte conduttrice, a fronte del pagamento di un canone a favore della parte concedente, e con diritto della parte conduttrice di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte del canone indicata nel contratto;
d) che alla proposta avanzata dalla parte conduttrice e di cui al precedente punto c), ha aderito la parte concedente, per cui le parti intendono, ora, formalizzare, il relativo contratto
TUTTO CIÒ PREMESSO
e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti qui costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Concessione del godimento
1.1 Con il presente contratto la parte concedente concede a la parte conduttrice l'immobile sito presso ________, così identificati al Catasto dei Fabbricati:
________
beni quali più analiticamente descritti al punto a) della Premessa al quale pertanto si rinvia.
L'immobile viene consegnato, con effetto dalla data odierna, alla parte conduttrice, che quindi, a decorrere dalla data odierna, ne acquista il materiale godimento, e ne assume i rischi, compresi i rischi per eventuali vizi sopravvenuti e per il perimento dei beni, sempreché non dovuti a cause imputabili alla parte concedente. Per i vizi preesistenti, invece, vale quanto in appresso convenuto sub ART. 5.
1.2 La parte conduttrice assume, pertanto, sin d'ora a proprio carico ogni e qualsiasi rischio inerente al perimento e al deterioramento dell'immobile, come pure ogni rischio relativo alla responsabilità civile nei confronti di terzi, nei termini sopra convenuti al precedente punto 1.1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte discendenti dal presente contratto la parte conduttrice consegna alla parte concedente, che ne accusa ricevuta, un deposito cauzionale pari a € ________ (________), deposito che verrà restituito al momento della riconsegna dell'immobile, maggiorato degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, salvo eventuali danni.
1.3 Si dà atto tra le parti che tra le stesse è già stato redatto, in ottemperanza al disposto dell'art. 1002 cod. civ., apposito inventario degli impianti fissi esistenti e degli arredi che vengono messi a disposizione della "parte conduttrice", inventario che si allega al presente atto in allegato.
1.4 Gli immobili vengono concessi in buono stato di conservazione, come la parte conduttrice, attesta e conferma. La concessione viene effettuata per il solo uso abitativo e in particolare per l'esclusivo uso di abitazione della parte conduttrice e delle persone con la stessa abitualmente conviventi; qualsiasi mutamento di destinazione de gli immobili è vietato e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto: a tal fine la parte concedente potrà dichiarare di avvalersi della presente clausola, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza del suddetto mutamento di destinazione. Troverà, inoltre, applicazione la disposizione del successivo ART. 7.3.
1.5 La parte conduttrice non potrà locare, neppure parzialmente i beni concessi in godimento, né concederli ad uso gratuito.
Art. 2 - Obblighi delle parti
2.1 Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte conduttrice. Si intendono di ordinaria manutenzione le riparazioni che riguardino elementi accessori de gli immobili che, per loro natura, si consumano e deteriorano per il solo effetto del loro uso normale: e così, a titolo esemplificativo, quelle relative a rubinetterie, scarichi, interruttori, maniglie, vetri, rivestimenti, sanitari, impianti di luce, acqua e gas non interni alla struttura del fabbricato, cardini degli infissi, ecc. ecc.; sono pure a carico della parte conduttrice le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.).
2.2 Le riparazioni straordinarie de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte concedente. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, nonché tutte quelle riparazioni che riguardano interventi su parti strutturali dell'edificio o che comportano la sostituzione di impianti di dotazione. La parte conduttrice deve corrispondere alla parte concedente, durante la concessione del godimento, l'interesse (nella misura del tasso legale) delle somme spese per le riparazioni straordinarie (salva la facoltà per le parti, di volta in volta, di convenire diverse modalità di imputazione di dette spese) (art. 1005 c.c.).
2.3 Se la parte concedente rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà della parte conduttrice di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine della concessione del godimento senza interesse (art. 1006 c.c.).
2.4 Se durante la concessione del godimento un terzo commette usurpazione de gli immobili o altrimenti offende le ragioni della parte concedente, la parte conduttrice è tenuta a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati alla parte concedente. La parte conduttrice può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore de gli immobili o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare su gli immobili; la parte conduttrice deve in questi casi chiamare in giudizio la parte concedente (art. 1012 c.c.)
2.5 22 82282 52882 8828 852 5825555522 25222 85 252258225 855222 85 82282888222 528 225822222 8222 8222252522 55885 25522 8228252222 2 55885 25522 82255225882 82 25222528222 528 5882222882 822252882 (552. 2828 8.8.).
2.6 25 25522 82255225882 55 5858222 55 52'825222825 225 8 2828825522228 55885 822885 522252528 5 288 82228888 82 25 82 855222 85 25522 82255225882 222 28258828, 228 2252828 822822528, 88 5858222 588'58858822 58 858 58 8588288882 885. 2 2 52228 2828825522228 8588882522 58 2222222 52885 528282528222 52 288 82228888. 2'825222825 8555 2558 5885 28225 82225 255 8'8222522 52885 82285 828222525 2 8'5522222 58 858252 8228225822 55 288 82228888 225 2222222 528 2828825522228 522252528.58 5228885 85 588228828222 5288'552. 822, 5.8., 8.8.
2.7 È facoltà della parte conduttrice eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica de gli immobili, e comunque nel rispetto della vigente normativa ed in particolare delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia urbanistica ed edilizia. Nell'eseguire le addizioni dovranno, inoltre, essere rispettate le eventuali specifiche prescrizioni poste dal Regolamento di Condominio. La parte conduttrice, qualora non eserciti, nei termini convenuti, il diritto all'acquisto di cui al successivo ART. 4, ha diritto di togliere le addizioni dalla stessa eseguite se ciò possa farsi senza nocumento de gli immobili, salvo che la parte concedente preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta alla parte conduttrice un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Si applica la disposizione dell'art. 986, u.c., c.c.
2.8 La parte conduttrice non potrà, invece, apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto della parte concedente; in caso di risoluzione del contratto nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dalla parte conduttrice per le eventuali modifiche o innovazioni, salvo che il concedente abbia, per iscritto, autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la spesa.
2.9 Con riguardo alle spese condominiali tra le parti si conviene quanto segue:
- le spese condominiali ordinarie vengono assunte a proprio carico dalla parte conduttrice, in quanto immessa nella detenzione de gli immobili (come, peraltro, già convenuto al precedente punto 2.1)
- per le spese straordinarie troverà applicazione la disciplina dettata dall'art. 1005 c.c. (salva la facoltà per le parti, di volta in volta, di convenire diverse modalità di imputazione di dette spese).
Le parti prendono atto che:
- parte concedente e parte conduttrice rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi condominiali;
- il diritto di voto nelle assemblee su ordini del giorno relativi ad affari che attengono all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni spetterà alla parte conduttrice;
- il diritto di voto, nelle altre assemblee, spetterà alla parte concedente a meno che la parte conduttrice intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 2.3 (e di cui all'art. 1006 c.c.), nel qual caso l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato sia alla parte concedente che alla parte conduttrice;
il tutto in applicazione dei principi desumibili dall'art. 67, commi 6, 7, 8, disp. att., cod. civ.).
Art. 3 - Durata della concessione del godimento
3.1 La durata della concessione del godimento di cui al precedente ART. 1 è stabilita dalle parti in ________ a decorrere dalla data odierna.
Art. 4 - Diritto all'acquisto
4.1 Alla parte conduttrice è riconosciuto il diritto ad acquistare gli immobili (di seguito "il diritto di acquisto").
Il diritto di acquisto potrà essere esercitato a partire dalla data odierna ed almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di durata della concessione del godimento di cui al precedente ART. 3.1 (di seguito "il termine per l'acquisto"). Nel caso di mancato rispetto de "il termine per l'acquisto", la parte conduttrice s'intenderà decaduta dal diritto di acquistare gli immobili, quale disciplinato dal presente articolo.
4.2 Per l'esercizio del proprio diritto di acquisto, la parte conduttrice dovrà inviare, alla parte concedente, entro il termine per l'acquisto, apposita dichiarazione scritta da cui risulti la propria volontà di esercitare il diritto di acquisto, e da spedirsi con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata (di seguito la "dichiarazione di acquisto"). L'atto finale di trasferimento de gli immobili (di seguito "l'atto di compravendita") dovrà essere stipulato entro i trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di acquisto, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai fini della sua trascrizione.
4.3 Una volta formalizzata la dichiarazione di acquisto, in caso di inadempimento, la parte non inadempiente potrà richiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
4.4 Nel caso in cui la parte conduttrice non eserciti, nei termini sopra convenuti, il diritto all'acquisto, il presente contratto cesserà di produrre ogni effetto alla scadenza del termine sopra convenuto al precedente ART. 3, con la conseguenza che, a tale data:
i) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente gli immobili, nello stesso stato di conservazione in cui attualmente si trovano (salvo il deterioramento d'uso); i locali dovranno essere riconsegnati puliti e tinteggiati; il diritto alla riconsegna de gli immobili spetterà alla parte concedente alla scadenza del termine di durata, senza che debbano ricorrere altre condizioni ed il presente atto potrà valere come titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) nell'ambito dell'apposito procedimento di rilascio di cui all'art. 2930 c.c.;
ii) ai sensi dell'art. 23, c. 5, D.L. 133/2014, in caso di inadempimento imputabile alla parte conduttrice, la parte concedente avrà diritto di acquisire definitivamente i canoni pagati (sia con riguardo all'intera componente imputata alla concessione del godimento che con riguardo all'intera componente imputata al prezzo di vendita) e ciò a titolo di indennità.
4.5 La parte concedente, in relazione a quanto prescritto per l'atto di compravendita dall'art. 29 comma 1bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i., sin da ora dichiara che i dati catastali relativi agli immobili, quali sopra riportati, e le planimetrie catastali depositate in Catasto e quali allegate al presente atto, sono conformi allo stato di fatto.
4.6 Gli immobili saranno trasferiti dalla parte concedente alla parte conduttrice nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della stipula de l'atto di compravendita, così come in quel momento detenuti dalla parte conduttrice, in forza della concessione del godimento di cui al precedente ART. 1, con ogni inerente diritto, onere servitù attiva e passiva; dalla data di trasferimento della proprietà saranno a carico della parte conduttrice tutte le spese e tutti gli oneri relativi agli immobili ed a suo favore saranno tutti i frutti da esso dipendenti.
4.7 La parte conduttrice prende atto che a gli immobili inerisce il diritto di comproprietà sulle parti comuni e correlativamente l'obbligo di partecipazione alle spese generali di condominio inerenti la manutenzione e la conduzione delle parti comuni, il tutto in conformità al vigente Regolamento di condominio e per le quote riportate nelle Tabelle Millesimali attualmente in vigore.
Art. 5 - Canoni e prezzo di vendita
5.1 Il corrispettivo del presente contratto dovrà essere pagato dalla parte conduttrice alla parte concedente mediante canoni mensili, per tutta la durata fissata per il presente contratto o, comunque, sino al momento della cessione degli immobili alla parte conduttrice, ai sensi precedente ART. 4.
Il canone mensile (comprensivo sia della componente da imputare alla concessione del godimento che della componente da imputare al prezzo di vendita), è stato convenuto e qui si conferma, in euro ________ (________).
Le parti riconoscono che il canone è stato da esse determinato nella misura innanzi indicata in ragione della natura unitaria dell'operazione e, dunque, in considerazione dell'eventuale futuro acquisto della proprietà in favore della parte conduttrice.
Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato, entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla parte concedente.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 comma 22° del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 248/2006, le parti dichiarano che:
i) per la stipulazione del presente contratto le parti contraenti non si sono avvalse di un mediatore.
5.2 Le parti convengono e riconoscono che di ciascun canone mensile:
- l'importo di euro ________ (________) costituisce la componente da imputare a corrispettivo della concessione del godimento di cui al precedente ART. 1;
- l'importo di euro ________ (________) costituisce la componente da imputare al prezzo di vendita, a seguito dell'esercizio del diritto all'acquisto di cui al precedente ART. 4.
5.3 In caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di almeno ________ canoni mensili il presente contratto si risolverà di diritto. Troverà, pertanto, applicazione la disposizione del successivo ART. 7.3.
5.4 Il prezzo di vendita, a seguito dell'esercizio del diritto all'acquisto di cui al precedente ART. 4, è stato convenuto e qui si conferma in euro ________ (________).
In occasione della stipula de l'atto di compravendita, la parte conduttrice, per l'acquisto de gli immobili, dovrà, pertanto, versare alla parte concedente il prezzo sopra convenuto, decurtato dell'importo complessivo della componente dei canoni da imputare al prezzo di cessione, ai sensi del precedente punto 5.2, versato sino a quel momento.
Con il perfezionamento dell'atto di trasferimento de gli immobili, cesserà l'obbligo di versamento dei canoni posto a carico della parte conduttrice.
5.5 La parte concedente dichiara di aver ricevuto prima d'ora il pagamento del primo canone mensile dell'importo di euro ________, del quale rilascia ampia quietanza liberatoria.
Art. 6 - Condizioni e garanzie
6.1 La parte concedente garantisce di avere la piena titolarità e la libera disponibilità degli immobili.
La parte concedente garantisce la piena proprietà e disponibilità dei beni venduti e dichiara che sugli stessi risulta iscritta ipoteca a favore a garanzia del mutuo stipulato con l'entità bancaria ________, in data ________ n. ________ di rep. Notaio ________, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ________, in data ________, al n. ________.
6.2 La parte concedente presta sin d'ora e presterà ne l'atto di compravendita alla parte conduttrice la garanzia per evizione ai sensi dell'art. 1483 cod. civ.
6.3 In relazione allo specifico scopo del presente contratto (concessione di godimento in funzione della successiva alienazione) la parte concedente presta sin d'ora alla odierna parte conduttrice la garanzia per vizi a sensi dell'art. 1490 cod. civ.; a tal riguardo la parte conduttrice dichiara di aver visitato e visionato gli immobili, e di averne verificato lo stato di manutenzione e conservazione e di accettarne la consegna nello stato in cui attualmente si trovano. In relazione a ciò, la garanzia per vizi cui è tenuta la parte concedente, non si estende ai vizi conosciuti e accettati dalla parte conduttrice o dalla stessa facilmente riconoscibili, e ciò ai sensi dell'art. 1491 cod. civ.; restano ferme, a carico della parte concedente, le garanzie di legge per il caso di vizi occulti.
La parte concedente, inoltre, garantisce:
- che i beni in oggetto non sono e non saranno neppure soggetti, al momento de l'atto di compravendita, a vincoli che ne limitino uso o disponibilità a eccezione di quelli sopra indicati e di quelli discendenti dai vigenti strumenti urbanistici
- che i beni in oggetto non sono soggetti a prelazioni legali o convenzionali
6.4 La parte concedente presta sin d'ora, e presterà ne l'atto di compravendita, la garanzia circa la regolarità e la conformità agli strumenti urbanistici de gli immobili e si impegna a produrre almeno quindici giorni prima della data fissata per la stipula de l'atto di compravendita tutta la documentazione necessaria e a rendere ne l'atto di compravendita tutte le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia e urbanistica ai fini della validità dell'atto medesimo.
A tal riguardo si precisa, sin d'ora, quanto segue:
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex artt. 46 e segg. D.P.R. 445/2000 ): la parte concedente, conscia delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che i lavori di costruzione del fabbricato del quale fanno parte gli immobili sono iniziati anteriormente al 1° settembre 1967.
6.5 La parte concedente dichiara che gli immobili sono idonei a essere utilizzati per l'uso cui sono destinati; dichiara, inoltre, la parte concedente che con riguardo agli immobili medesimi è stato rilasciato dal Comune di ________ in data ________ il certificato di abitabilità/agibilità n. ________.
6.6 La parte concedente garantisce che gli impianti relativi a gli immobili e relative parti condominiali e di cui all'art. 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione, in quanto realizzati da imprese a ciò abilitate nel rispetto delle prescrizioni poste da detta normativa, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle suddette imprese installatrici.
6.7 La parte concedente dichiara di aver consegnato alla parte conduttrice la documentazione in suo possesso relativa all'uso degli immobili e degli impianti di dotazione quale prevista dalla vigente normativa (compreso il libretto di impianto), esclusa, peraltro, la documentazione inerente l'uso delle parti e degli impianti comuni condominiali, a disposizione presso l'Amministratore del Condominio, che ne cura la conservazione.
Con la sottoscrizione del presente atto la parte conduttrice subentra, per tutta la durata del godimento, alla parte concedente nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione posti al servizio de gli immobili, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.
6.8 La parte concedente, in relazione al disposto dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dichiara che l'immobile è già stata dotato dell'attestato di prestazione energetica rilasciato in data ________ da ________ iscritto all'Ordine dei ________ di ________, tecnico abilitato alla certificazione energetica ai sensi della vigente normativa, attestato che in originale si allega al presente atto; le parti danno atto che detto attestato era stato reso disponibile per la parte conduttrice sin dall'avvio delle trattative ed è stato, allo stesso, consegnato in copia prima della sottoscrizione del presente contratto. Detto attestato dovrà essere allegato anche a l'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 6, c. 3, D.Lgs. 192/2005.
La parte concedente dichiara che dalla data di rilascio non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità decennale del suddetto attestato in relazione a quanto disposto dall'art. 6, c. 5, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (nuovi interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica ovvero mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica).
La parte concedente, peraltro, si impegna, nel caso di cessata validità dell'attestato qui allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, c. 5, citato D.Lgs. 192/2005, a procurare il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica prima della data fissata per la stipula de l'atto di compravendita.
Art. 7 - Inadempimento e risoluzione del contratto
7.1 Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 1.4, 4.3 e 5.3, nel caso di mancato adempimento a taluno degli obblighi assunti dalle parti con il presente contratto, la parte non inadempiente potrà a sua scelta:
- o chiedere l'adempimento (artt. 2930 e segg. cod. civ.)
- o chiedere la risoluzione del presente contratto (artt. 1453 e segg. cod. civ.) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
7.2 Nel caso in cui la parte non inadempiente intenda avvalersi della risoluzione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dovrà intimare all'altra parte di adempiere, fissando alla stessa, con lettera raccomandata A.R., un ulteriore termine, non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni, con dichiarazione che decorso inutilmente detto termine, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto (art. 1454 cod. civ.).
7.3 In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del presente contratto:
i) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente gli immobili, nello stesso stato di conservazione in cui attualmente si trovano (salvo il deterioramento d'uso); si applica anche in questo caso quanto disposto nel precedente ART. 4.4 sub i).
ii) in caso di inadempimento imputabile alla parte conduttrice, la parte concedente avrà diritto di acquisire definitivamente i canoni pagati (sia con riguardo all'intera componente imputata alla concessione del godimento che con riguardo all'intera componente imputata al prezzo di vendita) e ciò a titolo di indennità;
iii) in caso di inadempimento imputabile alla parte concedente, la stessa potrà trattenere i canoni pagati per l'intera parte degli stessi imputata al godimento mentre dovrà restituire alla parte conduttrice l'intera parte dei canoni imputata al prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali;
iv) si dovrà procedere tra le parti agli eventuali rimborsi e agli eventuali pagamenti di indennità quali previsti nelle disposizioni che precedono.
7.4 A seguito della risoluzione del presente contratto, si dovrà procedere alla cancellazione della trascrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668, u.c., cod. civ., come richiamato dall'art. 23 c. 3, D.L. 133/2014, e a tal uopo le parti si impegnano a sottoscrivere, entro trenta giorni dall'intervenuta risoluzione, apposito atto in forma autentica con il consenso alla cancellazione.
Art. 8 - Regime fiscale
8.1 Chiedesi per il presente contratto l'applicazione della imposta di registro:
- nella misura del 2%, per la componente dei canoni da imputare alla concessione del godimento, e ciò ai sensi dell'art. 5, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (dovendosi tale disposizione, per affinità di situazione, ritenersi applicabile anche alla fattispecie in oggetto);
- nella misura del 3%, per la componente dei canoni da imputare al prezzo di vendita, con diritto per la parte conduttrice di imputare tale ultima imposta a quella dovuta per la registrazione de l'atto di compravendita, e ciò ai sensi dell'art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
8.2 La parte conduttrice, si riserva, inoltre, di richiedere ne l'atto di compravendita che la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposte di registro sia costituita dal c.d. "valore catastale", indipendentemente dal corrispettivo pattuito, e ciò sensi dell'art. 1, co. 497, legge 23 dicembre 2005 n. 266.
8.3 La parte conduttrice, si riserva di richiedere ne l'atto di compravendita, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento prima casa.
Art. 9 - Facoltà di nomina - Cessione del contratto
9.1 È esclusa la facoltà per la parte conduttrice di nominare persone o enti che debbano acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti da questo contratto.
9.2 È fatto divieto di cessione del presente contratto, salvo che consti il consenso espresso della parte concedente.
Art. 10 - Allegati
10.1 La parte promittente venditrice dovrà allegare al presente contratto, o comunque consegnare alla parte promissaria acquirente i seguenti documenti:
- Certificato A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica)
- Planimetria dell'immobile
- Regolamento di condominio
- Inventario dei beni mobili
- ________
Art. 11 - 888228828228 282588
11.1 85825288 85 255885828222 528 25282222 5222 58 82288 2 225 288 2222228 58 858 5288 5522. 5522- 888 825. 888. 2 5528, 82225 2, 2. 2, 825. 888., 8288 8222 2528858222 5588'552. 58, 82225 2, 8.2. 288/5822.288 2222228 52885 85552225 255885828222 8288255222 525 82825 8855522 88 2252822 58 555525 528 25282222 822255222, 85582 82255 822822522 858 885. 8, 2 82252852 525 82825 5282582 88 2252822 58 58288 5228.
11.2 22 25528 8222252522 855222 82255 285 582252522 82 255822 58 2522582 82522 888882 2 522822 252582228582.
11.3 52282 2 2588528 528 25282222 5222 2 528 8588288882 5222 58 8225825 5 855882 52885 25522 82255225882.
11.4 22 25528 55222 5222 852 85 5228825528222 528 25282222 822255222 5882582 8'2888822 25288822 5588'552. 25, 8.2. 52 25522 2882, 2. 28 (552. 2, 82225 2, 8.2. 28 252282 5822, 2. 88, 8228252822 822 82222 25 852882 5822, 2. 285).
________, lì ________
Il Concedente
Il Conduttore
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL GODIMENTO CON DIRITTO DI ACQUISTO
ai sensi dell'art. 23, D.L. 133, 12.9.2014
Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso ________.
(d'ora in avanti denominato "concedente" o "parte concedente")
e
Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________.
(d'ora in avanti denominato "conduttore" o "parte conduttrice").
PREMESSO:
a) che la parte concedente è proprietaria dell'unità immobiliare del fabbricato ubicato: ________, sito al piano ________, con superficie di ________ metri quadrati, con i presenti estremi catastali:
________
L'immobile è composto da ________ vani, oltre a ________ cucine, ________ bagni e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:
________
Planimetria: ad esatta identificazione di quanto promesso in vendita e della sua consistenza e i suoi confini le parti fanno espresso riferimento alla planimetria catastale che, dalle stesse controfirmata, si allega al presente contratto, e che le parti dichiarano e riconoscono essere conforme allo stato di fatto.
Parti comuni: nella promessa vendita è compresa altresì la quota di comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui è di compendio quanto in oggetto e così su quanto previsto in comune dagli artt. 1117 e seguenti del C.C., per destinazione o per titolo.
b) che l'immobile è pervenuto al concedente tramite dichiarazione di successione per la quota totale dell'immobile in morte di ________, nato a ________, in data ________ e deceduto presso ________ il giorno ________ di cui la dichiarazione di successione registrata a ________, in data ________, al numero ________, ed il relativo certificato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ________ in data ________ al numero ________.
c) che a fronte della volontà manifestata dalla parte concedente di vendere la parte conduttrice ha manifestato la propria disponibilità ad acquistarli, mediante la stipula di un contratto avente le caratteristiche di cui all'art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164, ossia mediante la stipula di un contratto che preveda la immediata concessione del godimento de "gli immobili" alla parte conduttrice, a fronte del pagamento di un canone a favore della parte concedente, e con diritto della parte conduttrice di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte del canone indicata nel contratto;
d) che alla proposta avanzata dalla parte conduttrice e di cui al precedente punto c), ha aderito la parte concedente, per cui le parti intendono, ora, formalizzare, il relativo contratto
TUTTO CIÒ PREMESSO
e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti qui costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Concessione del godimento
1.1 Con il presente contratto la parte concedente concede a la parte conduttrice l'immobile sito presso ________, così identificati al Catasto dei Fabbricati:
________
beni quali più analiticamente descritti al punto a) della Premessa al quale pertanto si rinvia.
L'immobile viene consegnato, con effetto dalla data odierna, alla parte conduttrice, che quindi, a decorrere dalla data odierna, ne acquista il materiale godimento, e ne assume i rischi, compresi i rischi per eventuali vizi sopravvenuti e per il perimento dei beni, sempreché non dovuti a cause imputabili alla parte concedente. Per i vizi preesistenti, invece, vale quanto in appresso convenuto sub ART. 5.
1.2 La parte conduttrice assume, pertanto, sin d'ora a proprio carico ogni e qualsiasi rischio inerente al perimento e al deterioramento dell'immobile, come pure ogni rischio relativo alla responsabilità civile nei confronti di terzi, nei termini sopra convenuti al precedente punto 1.1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte discendenti dal presente contratto la parte conduttrice consegna alla parte concedente, che ne accusa ricevuta, un deposito cauzionale pari a € ________ (________), deposito che verrà restituito al momento della riconsegna dell'immobile, maggiorato degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, salvo eventuali danni.
1.3 Si dà atto tra le parti che tra le stesse è già stato redatto, in ottemperanza al disposto dell'art. 1002 cod. civ., apposito inventario degli impianti fissi esistenti e degli arredi che vengono messi a disposizione della "parte conduttrice", inventario che si allega al presente atto in allegato.
1.4 Gli immobili vengono concessi in buono stato di conservazione, come la parte conduttrice, attesta e conferma. La concessione viene effettuata per il solo uso abitativo e in particolare per l'esclusivo uso di abitazione della parte conduttrice e delle persone con la stessa abitualmente conviventi; qualsiasi mutamento di destinazione de gli immobili è vietato e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto: a tal fine la parte concedente potrà dichiarare di avvalersi della presente clausola, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza del suddetto mutamento di destinazione. Troverà, inoltre, applicazione la disposizione del successivo ART. 7.3.
1.5 La parte conduttrice non potrà locare, neppure parzialmente i beni concessi in godimento, né concederli ad uso gratuito.
Art. 2 - Obblighi delle parti
2.1 Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte conduttrice. Si intendono di ordinaria manutenzione le riparazioni che riguardino elementi accessori de gli immobili che, per loro natura, si consumano e deteriorano per il solo effetto del loro uso normale: e così, a titolo esemplificativo, quelle relative a rubinetterie, scarichi, interruttori, maniglie, vetri, rivestimenti, sanitari, impianti di luce, acqua e gas non interni alla struttura del fabbricato, cardini degli infissi, ecc. ecc.; sono pure a carico della parte conduttrice le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.).
2.2 Le riparazioni straordinarie de gli immobili (e relative parti condominiali) sono a carico della parte concedente. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, nonché tutte quelle riparazioni che riguardano interventi su parti strutturali dell'edificio o che comportano la sostituzione di impianti di dotazione. La parte conduttrice deve corrispondere alla parte concedente, durante la concessione del godimento, l'interesse (nella misura del tasso legale) delle somme spese per le riparazioni straordinarie (salva la facoltà per le parti, di volta in volta, di convenire diverse modalità di imputazione di dette spese) (art. 1005 c.c.).
2.3 Se la parte concedente rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà della parte conduttrice di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine della concessione del godimento senza interesse (art. 1006 c.c.).
2.4 Se durante la concessione del godimento un terzo commette usurpazione de gli immobili o altrimenti offende le ragioni della parte concedente, la parte conduttrice è tenuta a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati alla parte concedente. La parte conduttrice può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore de gli immobili o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare su gli immobili; la parte conduttrice deve in questi casi chiamare in giudizio la parte concedente (art. 1012 c.c.)
2.5 22 82282 52882 8828 852 5825555522 25222 85 252258225 855222 85 82282888222 528 225822222 8222 8222252522 55885 25522 8228252222 2 55885 25522 82255225882 82 25222528222 528 5882222882 822252882 (552. 2828 8.8.).
2.6 25 25522 82255225882 55 5858222 55 52'825222825 225 8 2828825522228 55885 822885 522252528 5 288 82228888 82 25 82 855222 85 25522 82255225882 222 28258828, 228 2252828 822822528, 88 5858222 588'58858822 58 858 58 8588288882 885. 2 2 52228 2828825522228 8588882522 58 2222222 52885 528282528222 52 288 82228888. 2'825222825 8555 2558 5885 28225 82225 255 8'8222522 52885 82285 828222525 2 8'5522222 58 858252 8228225822 55 288 82228888 225 2222222 528 2828825522228 522252528.58 5228885 85 588228828222 5288'552. 822, 5.8., 8.8.
2.7 È facoltà della parte conduttrice eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica de gli immobili, e comunque nel rispetto della vigente normativa ed in particolare delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia urbanistica ed edilizia. Nell'eseguire le addizioni dovranno, inoltre, essere rispettate le eventuali specifiche prescrizioni poste dal Regolamento di Condominio. La parte conduttrice, qualora non eserciti, nei termini convenuti, il diritto all'acquisto di cui al successivo ART. 4, ha diritto di togliere le addizioni dalla stessa eseguite se ciò possa farsi senza nocumento de gli immobili, salvo che la parte concedente preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta alla parte conduttrice un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Si applica la disposizione dell'art. 986, u.c., c.c.
2.8 La parte conduttrice non potrà, invece, apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto della parte concedente; in caso di risoluzione del contratto nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dalla parte conduttrice per le eventuali modifiche o innovazioni, salvo che il concedente abbia, per iscritto, autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la spesa.
2.9 Con riguardo alle spese condominiali tra le parti si conviene quanto segue:
- le spese condominiali ordinarie vengono assunte a proprio carico dalla parte conduttrice, in quanto immessa nella detenzione de gli immobili (come, peraltro, già convenuto al precedente punto 2.1)
- per le spese straordinarie troverà applicazione la disciplina dettata dall'art. 1005 c.c. (salva la facoltà per le parti, di volta in volta, di convenire diverse modalità di imputazione di dette spese).
Le parti prendono atto che:
- parte concedente e parte conduttrice rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi condominiali;
- il diritto di voto nelle assemblee su ordini del giorno relativi ad affari che attengono all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni spetterà alla parte conduttrice;
- il diritto di voto, nelle altre assemblee, spetterà alla parte concedente a meno che la parte conduttrice intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 2.3 (e di cui all'art. 1006 c.c.), nel qual caso l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato sia alla parte concedente che alla parte conduttrice;
il tutto in applicazione dei principi desumibili dall'art. 67, commi 6, 7, 8, disp. att., cod. civ.).
Art. 3 - Durata della concessione del godimento
3.1 La durata della concessione del godimento di cui al precedente ART. 1 è stabilita dalle parti in ________ a decorrere dalla data odierna.
Art. 4 - Diritto all'acquisto
4.1 Alla parte conduttrice è riconosciuto il diritto ad acquistare gli immobili (di seguito "il diritto di acquisto").
Il diritto di acquisto potrà essere esercitato a partire dalla data odierna ed almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di durata della concessione del godimento di cui al precedente ART. 3.1 (di seguito "il termine per l'acquisto"). Nel caso di mancato rispetto de "il termine per l'acquisto", la parte conduttrice s'intenderà decaduta dal diritto di acquistare gli immobili, quale disciplinato dal presente articolo.
4.2 Per l'esercizio del proprio diritto di acquisto, la parte conduttrice dovrà inviare, alla parte concedente, entro il termine per l'acquisto, apposita dichiarazione scritta da cui risulti la propria volontà di esercitare il diritto di acquisto, e da spedirsi con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata (di seguito la "dichiarazione di acquisto"). L'atto finale di trasferimento de gli immobili (di seguito "l'atto di compravendita") dovrà essere stipulato entro i trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di acquisto, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai fini della sua trascrizione.
4.3 Una volta formalizzata la dichiarazione di acquisto, in caso di inadempimento, la parte non inadempiente potrà richiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
4.4 Nel caso in cui la parte conduttrice non eserciti, nei termini sopra convenuti, il diritto all'acquisto, il presente contratto cesserà di produrre ogni effetto alla scadenza del termine sopra convenuto al precedente ART. 3, con la conseguenza che, a tale data:
i) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente gli immobili, nello stesso stato di conservazione in cui attualmente si trovano (salvo il deterioramento d'uso); i locali dovranno essere riconsegnati puliti e tinteggiati; il diritto alla riconsegna de gli immobili spetterà alla parte concedente alla scadenza del termine di durata, senza che debbano ricorrere altre condizioni ed il presente atto potrà valere come titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) nell'ambito dell'apposito procedimento di rilascio di cui all'art. 2930 c.c.;
ii) ai sensi dell'art. 23, c. 5, D.L. 133/2014, in caso di inadempimento imputabile alla parte conduttrice, la parte concedente avrà diritto di acquisire definitivamente i canoni pagati (sia con riguardo all'intera componente imputata alla concessione del godimento che con riguardo all'intera componente imputata al prezzo di vendita) e ciò a titolo di indennità.
4.5 La parte concedente, in relazione a quanto prescritto per l'atto di compravendita dall'art. 29 comma 1bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i., sin da ora dichiara che i dati catastali relativi agli immobili, quali sopra riportati, e le planimetrie catastali depositate in Catasto e quali allegate al presente atto, sono conformi allo stato di fatto.
4.6 Gli immobili saranno trasferiti dalla parte concedente alla parte conduttrice nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della stipula de l'atto di compravendita, così come in quel momento detenuti dalla parte conduttrice, in forza della concessione del godimento di cui al precedente ART. 1, con ogni inerente diritto, onere servitù attiva e passiva; dalla data di trasferimento della proprietà saranno a carico della parte conduttrice tutte le spese e tutti gli oneri relativi agli immobili ed a suo favore saranno tutti i frutti da esso dipendenti.
4.7 La parte conduttrice prende atto che a gli immobili inerisce il diritto di comproprietà sulle parti comuni e correlativamente l'obbligo di partecipazione alle spese generali di condominio inerenti la manutenzione e la conduzione delle parti comuni, il tutto in conformità al vigente Regolamento di condominio e per le quote riportate nelle Tabelle Millesimali attualmente in vigore.
Art. 5 - Canoni e prezzo di vendita
5.1 Il corrispettivo del presente contratto dovrà essere pagato dalla parte conduttrice alla parte concedente mediante canoni mensili, per tutta la durata fissata per il presente contratto o, comunque, sino al momento della cessione degli immobili alla parte conduttrice, ai sensi precedente ART. 4.
Il canone mensile (comprensivo sia della componente da imputare alla concessione del godimento che della componente da imputare al prezzo di vendita), è stato convenuto e qui si conferma, in euro ________ (________).
Le parti riconoscono che il canone è stato da esse determinato nella misura innanzi indicata in ragione della natura unitaria dell'operazione e, dunque, in considerazione dell'eventuale futuro acquisto della proprietà in favore della parte conduttrice.
Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato, entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla parte concedente.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 comma 22° del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 248/2006, le parti dichiarano che:
i) per la stipulazione del presente contratto le parti contraenti non si sono avvalse di un mediatore.
5.2 Le parti convengono e riconoscono che di ciascun canone mensile:
- l'importo di euro ________ (________) costituisce la componente da imputare a corrispettivo della concessione del godimento di cui al precedente ART. 1;
- l'importo di euro ________ (________) costituisce la componente da imputare al prezzo di vendita, a seguito dell'esercizio del diritto all'acquisto di cui al precedente ART. 4.
5.3 In caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di almeno ________ canoni mensili il presente contratto si risolverà di diritto. Troverà, pertanto, applicazione la disposizione del successivo ART. 7.3.
5.4 Il prezzo di vendita, a seguito dell'esercizio del diritto all'acquisto di cui al precedente ART. 4, è stato convenuto e qui si conferma in euro ________ (________).
In occasione della stipula de l'atto di compravendita, la parte conduttrice, per l'acquisto de gli immobili, dovrà, pertanto, versare alla parte concedente il prezzo sopra convenuto, decurtato dell'importo complessivo della componente dei canoni da imputare al prezzo di cessione, ai sensi del precedente punto 5.2, versato sino a quel momento.
Con il perfezionamento dell'atto di trasferimento de gli immobili, cesserà l'obbligo di versamento dei canoni posto a carico della parte conduttrice.
5.5 La parte concedente dichiara di aver ricevuto prima d'ora il pagamento del primo canone mensile dell'importo di euro ________, del quale rilascia ampia quietanza liberatoria.
Art. 6 - Condizioni e garanzie
6.1 La parte concedente garantisce di avere la piena titolarità e la libera disponibilità degli immobili.
La parte concedente garantisce la piena proprietà e disponibilità dei beni venduti e dichiara che sugli stessi risulta iscritta ipoteca a favore a garanzia del mutuo stipulato con l'entità bancaria ________, in data ________ n. ________ di rep. Notaio ________, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ________, in data ________, al n. ________.
6.2 La parte concedente presta sin d'ora e presterà ne l'atto di compravendita alla parte conduttrice la garanzia per evizione ai sensi dell'art. 1483 cod. civ.
6.3 In relazione allo specifico scopo del presente contratto (concessione di godimento in funzione della successiva alienazione) la parte concedente presta sin d'ora alla odierna parte conduttrice la garanzia per vizi a sensi dell'art. 1490 cod. civ.; a tal riguardo la parte conduttrice dichiara di aver visitato e visionato gli immobili, e di averne verificato lo stato di manutenzione e conservazione e di accettarne la consegna nello stato in cui attualmente si trovano. In relazione a ciò, la garanzia per vizi cui è tenuta la parte concedente, non si estende ai vizi conosciuti e accettati dalla parte conduttrice o dalla stessa facilmente riconoscibili, e ciò ai sensi dell'art. 1491 cod. civ.; restano ferme, a carico della parte concedente, le garanzie di legge per il caso di vizi occulti.
La parte concedente, inoltre, garantisce:
- che i beni in oggetto non sono e non saranno neppure soggetti, al momento de l'atto di compravendita, a vincoli che ne limitino uso o disponibilità a eccezione di quelli sopra indicati e di quelli discendenti dai vigenti strumenti urbanistici
- che i beni in oggetto non sono soggetti a prelazioni legali o convenzionali
6.4 La parte concedente presta sin d'ora, e presterà ne l'atto di compravendita, la garanzia circa la regolarità e la conformità agli strumenti urbanistici de gli immobili e si impegna a produrre almeno quindici giorni prima della data fissata per la stipula de l'atto di compravendita tutta la documentazione necessaria e a rendere ne l'atto di compravendita tutte le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia e urbanistica ai fini della validità dell'atto medesimo.
A tal riguardo si precisa, sin d'ora, quanto segue:
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex artt. 46 e segg. D.P.R. 445/2000 ): la parte concedente, conscia delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che i lavori di costruzione del fabbricato del quale fanno parte gli immobili sono iniziati anteriormente al 1° settembre 1967.
6.5 La parte concedente dichiara che gli immobili sono idonei a essere utilizzati per l'uso cui sono destinati; dichiara, inoltre, la parte concedente che con riguardo agli immobili medesimi è stato rilasciato dal Comune di ________ in data ________ il certificato di abitabilità/agibilità n. ________.
6.6 La parte concedente garantisce che gli impianti relativi a gli immobili e relative parti condominiali e di cui all'art. 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione, in quanto realizzati da imprese a ciò abilitate nel rispetto delle prescrizioni poste da detta normativa, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle suddette imprese installatrici.
6.7 La parte concedente dichiara di aver consegnato alla parte conduttrice la documentazione in suo possesso relativa all'uso degli immobili e degli impianti di dotazione quale prevista dalla vigente normativa (compreso il libretto di impianto), esclusa, peraltro, la documentazione inerente l'uso delle parti e degli impianti comuni condominiali, a disposizione presso l'Amministratore del Condominio, che ne cura la conservazione.
Con la sottoscrizione del presente atto la parte conduttrice subentra, per tutta la durata del godimento, alla parte concedente nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione posti al servizio de gli immobili, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.
6.8 La parte concedente, in relazione al disposto dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dichiara che l'immobile è già stata dotato dell'attestato di prestazione energetica rilasciato in data ________ da ________ iscritto all'Ordine dei ________ di ________, tecnico abilitato alla certificazione energetica ai sensi della vigente normativa, attestato che in originale si allega al presente atto; le parti danno atto che detto attestato era stato reso disponibile per la parte conduttrice sin dall'avvio delle trattative ed è stato, allo stesso, consegnato in copia prima della sottoscrizione del presente contratto. Detto attestato dovrà essere allegato anche a l'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 6, c. 3, D.Lgs. 192/2005.
La parte concedente dichiara che dalla data di rilascio non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità decennale del suddetto attestato in relazione a quanto disposto dall'art. 6, c. 5, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (nuovi interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica ovvero mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica).
La parte concedente, peraltro, si impegna, nel caso di cessata validità dell'attestato qui allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, c. 5, citato D.Lgs. 192/2005, a procurare il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica prima della data fissata per la stipula de l'atto di compravendita.
Art. 7 - Inadempimento e risoluzione del contratto
7.1 Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 1.4, 4.3 e 5.3, nel caso di mancato adempimento a taluno degli obblighi assunti dalle parti con il presente contratto, la parte non inadempiente potrà a sua scelta:
- o chiedere l'adempimento (artt. 2930 e segg. cod. civ.)
- o chiedere la risoluzione del presente contratto (artt. 1453 e segg. cod. civ.) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
7.2 Nel caso in cui la parte non inadempiente intenda avvalersi della risoluzione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dovrà intimare all'altra parte di adempiere, fissando alla stessa, con lettera raccomandata A.R., un ulteriore termine, non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni, con dichiarazione che decorso inutilmente detto termine, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto (art. 1454 cod. civ.).
7.3 In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del presente contratto:
i) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente gli immobili, nello stesso stato di conservazione in cui attualmente si trovano (salvo il deterioramento d'uso); si applica anche in questo caso quanto disposto nel precedente ART. 4.4 sub i).
ii) in caso di inadempimento imputabile alla parte conduttrice, la parte concedente avrà diritto di acquisire definitivamente i canoni pagati (sia con riguardo all'intera componente imputata alla concessione del godimento che con riguardo all'intera componente imputata al prezzo di vendita) e ciò a titolo di indennità;
iii) in caso di inadempimento imputabile alla parte concedente, la stessa potrà trattenere i canoni pagati per l'intera parte degli stessi imputata al godimento mentre dovrà restituire alla parte conduttrice l'intera parte dei canoni imputata al prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali;
iv) si dovrà procedere tra le parti agli eventuali rimborsi e agli eventuali pagamenti di indennità quali previsti nelle disposizioni che precedono.
7.4 A seguito della risoluzione del presente contratto, si dovrà procedere alla cancellazione della trascrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668, u.c., cod. civ., come richiamato dall'art. 23 c. 3, D.L. 133/2014, e a tal uopo le parti si impegnano a sottoscrivere, entro trenta giorni dall'intervenuta risoluzione, apposito atto in forma autentica con il consenso alla cancellazione.
Art. 8 - Regime fiscale
8.1 Chiedesi per il presente contratto l'applicazione della imposta di registro:
- nella misura del 2%, per la componente dei canoni da imputare alla concessione del godimento, e ciò ai sensi dell'art. 5, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (dovendosi tale disposizione, per affinità di situazione, ritenersi applicabile anche alla fattispecie in oggetto);
- nella misura del 3%, per la componente dei canoni da imputare al prezzo di vendita, con diritto per la parte conduttrice di imputare tale ultima imposta a quella dovuta per la registrazione de l'atto di compravendita, e ciò ai sensi dell'art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
8.2 La parte conduttrice, si riserva, inoltre, di richiedere ne l'atto di compravendita che la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposte di registro sia costituita dal c.d. "valore catastale", indipendentemente dal corrispettivo pattuito, e ciò sensi dell'art. 1, co. 497, legge 23 dicembre 2005 n. 266.
8.3 La parte conduttrice, si riserva di richiedere ne l'atto di compravendita, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento prima casa.
Art. 9 - Facoltà di nomina - Cessione del contratto
9.1 È esclusa la facoltà per la parte conduttrice di nominare persone o enti che debbano acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti da questo contratto.
9.2 È fatto divieto di cessione del presente contratto, salvo che consti il consenso espresso della parte concedente.
Art. 10 - Allegati
10.1 La parte promittente venditrice dovrà allegare al presente contratto, o comunque consegnare alla parte promissaria acquirente i seguenti documenti:
- Certificato A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica)
- Planimetria dell'immobile
- Regolamento di condominio
- Inventario dei beni mobili
- ________
Art. 11 - 888228828228 282588
11.1 85825288 85 255885828222 528 25282222 5222 58 82288 2 225 288 2222228 58 858 5288 5522. 5522- 888 825. 888. 2 5528, 82225 2, 2. 2, 825. 888., 8288 8222 2528858222 5588'552. 58, 82225 2, 8.2. 288/5822.288 2222228 52885 85552225 255885828222 8288255222 525 82825 8855522 88 2252822 58 555525 528 25282222 822255222, 85582 82255 822822522 858 885. 8, 2 82252852 525 82825 5282582 88 2252822 58 58288 5228.
11.2 22 25528 8222252522 855222 82255 285 582252522 82 255822 58 2522582 82522 888882 2 522822 252582228582.
11.3 52282 2 2588528 528 25282222 5222 2 528 8588288882 5222 58 8225825 5 855882 52885 25522 82255225882.
11.4 22 25528 55222 5222 852 85 5228825528222 528 25282222 822255222 5882582 8'2888822 25288822 5588'552. 25, 8.2. 52 25522 2882, 2. 28 (552. 2, 82225 2, 8.2. 28 252282 5822, 2. 88, 8228252822 822 82222 25 852882 5822, 2. 285).
________, lì ________
Il Concedente
Il Conduttore
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