CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI
TRA LE PARTI
________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante signor ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Preponente")
e
________, con sede presso ________, con partita IVA e codice fiscale numero ________ in persona del legale rappresentante Signor ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "Procacciatore")
PREMESSO:
- Che il preponente si occupa della seguente attività:
________
- Che il preponente, per raggiungere il suo obiettivo di aumento di vendite nel territorio, si vuole avvalere delle prestazioni occasionali del procacciatore.
- Che il procacciatore ha manifestato il proprio interesse a lavorare occasionalmente per il preponente, con l'obiettivo di ricercare clienti ed affari che possano incrementare l'attività nel territorio.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. Il presente contratto disciplina le condizioni base attraverso le quali il preponente conferisce mandato al procacciatore per le seguenti attività:
________
Art. 2 - Svolgimento del contratto
2.1. Il presente incarico, che per il procacciatore costituisce attività secondaria ed occasionale verso il preponente, sarà liberamente svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest'ultimo, con piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e di scelta di organizzazione.
2.2. Il procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia d'azione, di tempo e di organizzazione, senza vincoli di stabilità, subordinazione o coordinamento nei confronti del preponente.
2.3. Il procacciatore d'affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi della preponente o arrecare danno alla stessa.
2.4. Le parti accordano che, il procacciatore, anche in considerazione del fatto che agirà nell'espletamento del proprio incarico in forma autonoma ed indipendente, sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale.
2.5. Il procacciatore svolgerà la sua attività senza una zona di competenza specifica.
Art. 3 - Rappresentanza
3.1. Il procacciatore non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto del preponente né di impegnarlo in alcun modo nei confronti di terzi. Egli deve soltanto trasmettere gli eventuali ordini ricevuti dal preponente, il quale potrà accettarli o rifiutarli a sua insindacabile discrezione. La mancata accettazione non comporta per il procacciatore alcun diritto verso il preponente per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti.
3.2. Il procacciatore non potrà in nessun caso accettare somme di denaro o pagamenti o qualsiasi altro tipo di bene, in nome e per conto del preponente.
3.3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dal preponente. Salvo espressa autorizzazione da comunicarsi per iscritto, il procacciatore non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal preponente. Il procacciatore non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.
Art. 4 - Compenso procacciatore e provvigioni
4.1.Il procacciatore ha diritto a una percentuale del ________ % per ogni tipo di affare andato a buon fine, determinata sull'importo indicato in fattura. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto del procacciatore.
4.2. L'importo della provvigione sarà liquidato di volta in volta in seguito all'accettazione dei singoli affari e dietro presentazione di regolare fattura, successivo al momento in cui il cliente avrà effettivamente concluso l'affare.
4.3. Nessun compenso sarà dovuto al procacciatore nei seguenti casi:
4.4. Le percentuali corrispondenti alle provvigioni si intendono al lordo di ogni imposta e dei contributi che saranno ad esclusivo carico del procacciatore.
4.5. Il procacciatore avrà diritto alle dette provvigioni, che verrano erogate entro 30 giorni dalla conclusione dell'affare di ogni cliente presentato dal procacciatore.
Art. 5 - Obblighi delle parti
5.1. Le parti si obbligano reciprocamente ad agire con lealtà e buona fede. In particolare il procacciatore dovrà tutelare gli interessi del preponente di fronte a terzi.
5.2. Se richiesto dal preponente, il procacciatore dovrà trasmettere il rendiconto particolareggiato dei rapporti intrattenuti con la clientela nel periodo di tempo considerato e le notizie riguardanti l'andamento del mercato sul territorio assegnato. Dovrà inoltre, trasmettere tutte le informazioni utili per la direzione commerciale in relazione a tutte la attività considerate importanti dalla parte preponente.
5.3. Il procacciatore si impegna a tenere indenne al preponente per qualsiasi attività posta in essere direttamente e/o tramite collaboratori. In particolare, il preponente non sarà responsabile per qualsiasi danno da questi subito e causato dal preponente e che abbia come conseguenza qualsiasi tipo di domanda, controversia, azione, sia essa giudiziale, arbitrale e/o extragiudiziale, promossa da terzi o derivante e/o connessa all'attività svolta dal medesimo in esecuzione e/o in violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto.
5.4. Il procacciatore non potrà utilizzare il nome dell'impresa nei propri rapporti commerciali, di inserirne il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza relativa alla sua propria attività.
Art. 6 - 255858 2 252258225 8222882225582
________. 22 25528 588255522 852 88 2528588852252 222 22255 82 58852 2252 5288822552 8 255858, 8 82258 2 288 58258 82228 5882822888 528 2522222222 (2 82252852 52255822222 5288822528 558 2522222222 82 88525 58 5882558 58 8882225 2 88288558). 828 8582 82 858 852822 22882 825222522222 2282885582, 88 2522222222 22255 822825252 85 22888888825 58 2528588852252 58 5288822552 88 2558582, 8282 25 28885888522222 22585222 55225822528222 225 88858222.
________. 58 2528588852252 88 8222225, 5825288, 55 822252552 25222522222 58 2522222222 58 855888588 8828528222 528 5858228 58 252258225 82558258582 58 85282'582825 2 58 855888822885 5222 58 82282552225 882582 2252225522 55 22528 22885 2225 58 855 8222222225.
Art. 7 - Durata
7.1. Il presente contratto sarà valido a partire dalla stipula dello stesso e riguarderà l'operazione indicata nell'art.1 del presente contratto. Una volta portata a termine l'operazione il contratto si estinguerà di diritto e le parti dovranno stipularne un altro.
7.2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 10 giorni. In caso di recesso non sarà dovuta alcuna indennità né risarcimento danni a qualsiasi titolo, né previdenziale, né contributivo né risarcitorio o assistenziale.
7.3. In ogni caso, vista la natura occasionale della prestazione, non si potranno superare i 30 giorni di prestazione per committente anche non continuativi ed il limite degli € 2.500,00 annui di compenso con lo stesso mandante, altrimenti il contratto verrà sciolto di diritto.
Art. 8 - Cessazione del contratto
8.1. In caso di cessazione del rapporto di collaborazione, il procacciatore dovrà, in ogni caso, provvedere all'immediata restituzione al preponente di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso nonché di eventuali beni di proprietà del preponente stesso. In difetto della restituzione dei beni di cui sopra, il preponente, se dovuto, sospenderà il pagamento dell'eventuale provvigione spettante al procacciatore ove non ancora corrisposta, fino all'integrale restituzione di detti beni o al recupero del loro controvalore.
Art. 9 - Riservatezza
9.1. Le parti si obbligano a non divulgare al pubblico nessuna informazione sull'esistenza o sul contenuto del presente contratto.In particolare il procacciatore si obbliga a non rivelare il nome dei clienti che hanno concluso l'affare con il mandante.
9.2. Al contempo, ciascuna parte si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dall'altra parte assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare a non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi; limitare la divulgazione delle informazioni esclusivamente al proprio personale e ai terzi che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della negoziazione ed esecuzione del presente contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla parte che li terrà individualmente e previamente edotti, degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, fermo restando la responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra, in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto da parte del proprio personale; non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della parte da cui le stesse provengono.
9.3. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di un anno oltre il termine di cessazione degli effetti del presente contratto per qualunque ragione.
Art. 10 - Trattamento dati personali
10.1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
10.2. Il procacciatore e il preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
10.3. Il mancato rispetto da parte del procacciatore o del preponente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi
Art. 11 - Foro Competente
11.1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
11.2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che le parti sceglieranno.
11.3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.
11.4. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 giorni del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verrano risolte dal Foro territoriale ordinario.
Art. 12 - Oneri e spese fiscali
12.1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno a carico del preponente.
Art 13 - Interpretazione del contratto
13.1. Le clausole e disposizioni del presente contratto devono essere considerate tra loro distinte nel senso che se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare.
13.2. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente contratto.
Art. 14 - Disposizioni finali
14.1. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti. con riferimento all'opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.
14.2. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.
14.3. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.
Art. 15 - Legge applicabile
15.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall'art. 1321 all'art. 1479 compreso.
________, ________
Il Preponente
Il Procacciatore
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI
TRA LE PARTI
________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante signor ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Preponente")
e
________, con sede presso ________, con partita IVA e codice fiscale numero ________ in persona del legale rappresentante Signor ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "Procacciatore")
PREMESSO:
- Che il preponente si occupa della seguente attività:
________
- Che il preponente, per raggiungere il suo obiettivo di aumento di vendite nel territorio, si vuole avvalere delle prestazioni occasionali del procacciatore.
- Che il procacciatore ha manifestato il proprio interesse a lavorare occasionalmente per il preponente, con l'obiettivo di ricercare clienti ed affari che possano incrementare l'attività nel territorio.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. Il presente contratto disciplina le condizioni base attraverso le quali il preponente conferisce mandato al procacciatore per le seguenti attività:
________
Art. 2 - Svolgimento del contratto
2.1. Il presente incarico, che per il procacciatore costituisce attività secondaria ed occasionale verso il preponente, sarà liberamente svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest'ultimo, con piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e di scelta di organizzazione.
2.2. Il procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia d'azione, di tempo e di organizzazione, senza vincoli di stabilità, subordinazione o coordinamento nei confronti del preponente.
2.3. Il procacciatore d'affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi della preponente o arrecare danno alla stessa.
2.4. Le parti accordano che, il procacciatore, anche in considerazione del fatto che agirà nell'espletamento del proprio incarico in forma autonoma ed indipendente, sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale.
2.5. Il procacciatore svolgerà la sua attività senza una zona di competenza specifica.
Art. 3 - Rappresentanza
3.1. Il procacciatore non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto del preponente né di impegnarlo in alcun modo nei confronti di terzi. Egli deve soltanto trasmettere gli eventuali ordini ricevuti dal preponente, il quale potrà accettarli o rifiutarli a sua insindacabile discrezione. La mancata accettazione non comporta per il procacciatore alcun diritto verso il preponente per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti.
3.2. Il procacciatore non potrà in nessun caso accettare somme di denaro o pagamenti o qualsiasi altro tipo di bene, in nome e per conto del preponente.
3.3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dal preponente. Salvo espressa autorizzazione da comunicarsi per iscritto, il procacciatore non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal preponente. Il procacciatore non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.
Art. 4 - Compenso procacciatore e provvigioni
4.1.Il procacciatore ha diritto a una percentuale del ________ % per ogni tipo di affare andato a buon fine, determinata sull'importo indicato in fattura. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto del procacciatore.
4.2. L'importo della provvigione sarà liquidato di volta in volta in seguito all'accettazione dei singoli affari e dietro presentazione di regolare fattura, successivo al momento in cui il cliente avrà effettivamente concluso l'affare.
4.3. Nessun compenso sarà dovuto al procacciatore nei seguenti casi:
4.4. Le percentuali corrispondenti alle provvigioni si intendono al lordo di ogni imposta e dei contributi che saranno ad esclusivo carico del procacciatore.
4.5. Il procacciatore avrà diritto alle dette provvigioni, che verrano erogate entro 30 giorni dalla conclusione dell'affare di ogni cliente presentato dal procacciatore.
Art. 5 - Obblighi delle parti
5.1. Le parti si obbligano reciprocamente ad agire con lealtà e buona fede. In particolare il procacciatore dovrà tutelare gli interessi del preponente di fronte a terzi.
5.2. Se richiesto dal preponente, il procacciatore dovrà trasmettere il rendiconto particolareggiato dei rapporti intrattenuti con la clientela nel periodo di tempo considerato e le notizie riguardanti l'andamento del mercato sul territorio assegnato. Dovrà inoltre, trasmettere tutte le informazioni utili per la direzione commerciale in relazione a tutte la attività considerate importanti dalla parte preponente.
5.3. Il procacciatore si impegna a tenere indenne al preponente per qualsiasi attività posta in essere direttamente e/o tramite collaboratori. In particolare, il preponente non sarà responsabile per qualsiasi danno da questi subito e causato dal preponente e che abbia come conseguenza qualsiasi tipo di domanda, controversia, azione, sia essa giudiziale, arbitrale e/o extragiudiziale, promossa da terzi o derivante e/o connessa all'attività svolta dal medesimo in esecuzione e/o in violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto.
5.4. Il procacciatore non potrà utilizzare il nome dell'impresa nei propri rapporti commerciali, di inserirne il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza relativa alla sua propria attività.
Art. 6 - 255858 2 252258225 8222882225582
________. 22 25528 588255522 852 88 2528588852252 222 22255 82 58852 2252 5288822552 8 255858, 8 82258 2 288 58258 82228 5882822888 528 2522222222 (2 82252852 52255822222 5288822528 558 2522222222 82 88525 58 5882558 58 8882225 2 88288558). 828 8582 82 858 852822 22882 825222522222 2282885582, 88 2522222222 22255 822825252 85 22888888825 58 2528588852252 58 5288822552 88 2558582, 8282 25 28885888522222 22585222 55225822528222 225 88858222.
________. 58 2528588852252 88 8222225, 5825288, 55 822252552 25222522222 58 2522222222 58 855888588 8828528222 528 5858228 58 252258225 82558258582 58 85282'582825 2 58 855888822885 5222 58 82282552225 882582 2252225522 55 22528 22885 2225 58 855 8222222225.
Art. 7 - Durata
7.1. Il presente contratto sarà valido a partire dalla stipula dello stesso e riguarderà l'operazione indicata nell'art.1 del presente contratto. Una volta portata a termine l'operazione il contratto si estinguerà di diritto e le parti dovranno stipularne un altro.
7.2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 10 giorni. In caso di recesso non sarà dovuta alcuna indennità né risarcimento danni a qualsiasi titolo, né previdenziale, né contributivo né risarcitorio o assistenziale.
7.3. In ogni caso, vista la natura occasionale della prestazione, non si potranno superare i 30 giorni di prestazione per committente anche non continuativi ed il limite degli € 2.500,00 annui di compenso con lo stesso mandante, altrimenti il contratto verrà sciolto di diritto.
Art. 8 - Cessazione del contratto
8.1. In caso di cessazione del rapporto di collaborazione, il procacciatore dovrà, in ogni caso, provvedere all'immediata restituzione al preponente di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso nonché di eventuali beni di proprietà del preponente stesso. In difetto della restituzione dei beni di cui sopra, il preponente, se dovuto, sospenderà il pagamento dell'eventuale provvigione spettante al procacciatore ove non ancora corrisposta, fino all'integrale restituzione di detti beni o al recupero del loro controvalore.
Art. 9 - Riservatezza
9.1. Le parti si obbligano a non divulgare al pubblico nessuna informazione sull'esistenza o sul contenuto del presente contratto.In particolare il procacciatore si obbliga a non rivelare il nome dei clienti che hanno concluso l'affare con il mandante.
9.2. Al contempo, ciascuna parte si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dall'altra parte assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare a non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi; limitare la divulgazione delle informazioni esclusivamente al proprio personale e ai terzi che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della negoziazione ed esecuzione del presente contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla parte che li terrà individualmente e previamente edotti, degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, fermo restando la responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra, in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto da parte del proprio personale; non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della parte da cui le stesse provengono.
9.3. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di un anno oltre il termine di cessazione degli effetti del presente contratto per qualunque ragione.
Art. 10 - Trattamento dati personali
10.1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
10.2. Il procacciatore e il preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
10.3. Il mancato rispetto da parte del procacciatore o del preponente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi
Art. 11 - Foro Competente
11.1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
11.2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che le parti sceglieranno.
11.3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.
11.4. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 giorni del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verrano risolte dal Foro territoriale ordinario.
Art. 12 - Oneri e spese fiscali
12.1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno a carico del preponente.
Art 13 - Interpretazione del contratto
13.1. Le clausole e disposizioni del presente contratto devono essere considerate tra loro distinte nel senso che se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare.
13.2. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente contratto.
Art. 14 - Disposizioni finali
14.1. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti. con riferimento all'opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.
14.2. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.
14.3. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.
Art. 15 - Legge applicabile
15.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall'art. 1321 all'art. 1479 compreso.
________, ________
Il Preponente
Il Procacciatore
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