CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO
TRA LE PARTI
________, con sede legale presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante signor ________,, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Licenziante"),
e
________, con sede presso: ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti chiamato "Licenziatario").
PREMESSO CHE:
Il licenziante è pieno e legittimo titolare del marchio registrato, del marchio registrato ________, numero ________, registrato in data ________ in ________; in relazione ai prodotti e servizi compresi nelle seguenti classe merceologiche:
________
- Il licenziante ha la volontà di concedere la licenza sul predetto marchio per l'utilizzo in esclusiva in tutto il territorio Nazionale.
- Il licenziatario è intenzionato a poter disporre, dietro corrispettivo, dell'utilizzo e il godimento del del marchio oggetto del contratto, per l'utilizzo dei seguenti prodotti e servizi di cui alle classi merceologiche sopra menzionate:
________
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
2.1. Con il presente Contratto il licenziante concede al licenziatario che accetta licenza in esclusiva a titolo oneroso del del marchio oggetto delle premesse, nei termini e secondo le condizioni di cui al contratto medesimo.
2.2. Le parti garantiscono che dalla licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi licenziati.
Art. 3 - Durata
3.1. Il contratto avrà durata di ________ ed entrerà in vigore dalla firma del presente contratto.
3.2. Le parti potranno recedere dallo stesso mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi 3 mesi prima dello stesso.
3.3. Il contratto si intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo di tempo se nessuna delle due parti ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso
Art. 4 - Pagamento
4.1. Il licenziante non richiede nessun tipo di quota d'ingresso al licenziatario.
4.2. Quale corrispettivo per la licenza del marchio oggetto del presente contratto, il licenziatario pagherà al licenziante, in un'unica soluzione, la somma di euro ________ (________), da versarsi entro il giorno ________.
Art. 5 - Esclusività
5.1. Il licenziatario potrà utilizzare i prodotti e servizi derivanti dall'utilizzo del marchio del licenziante, in esclusiva, in tutto il territorio Nazionale.
Art 6 - Obblighi del licenziatario
6.1. Il licenziatario è tenuto ad usare il marchio per i prodotti e/o servizi oggetto della Licenza, e non può usare il Marchio in relazione a prodotti e/o servizi diversi da quelli previsti nel presente Contratto. E' tenuto inoltre ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro del licenziante. In particolare il licenziatario è tenuto a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dal licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare il licenziatario si obbliga espressamente ad usare i marchi per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi.
6.2. Il licenziatario non può usare il marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta registrato e come verrà indicato dal licenziante, il quale avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d'uso e la conformità d'uso. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti e/o servizi del marchio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza dello stesso.
6.3. Il licenziatario è tenuto ad usare il marchio sempre affiancato al proprio marchio e/o alla ragione sociale.
6.4. È vietato al licenziatario di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.
6.5. Nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti e/o servizi per i quali viene utilizzato il marchio il licenziatario deve attenersi alla normativa vigente e agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento.
6.6. Qualora i suddetti prodotti e/o i servizi non siano conformi alla normativa vigente ed agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento e/o alle modalità d'uso del marchio, il licenziatario deve astenersi dall'immetterli in commercio e, se già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.
6.7. Il licenziatario si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i servizi nei territori della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.
6.8. Il licenziatario comunque si impegna, nell'uso del marchio e nelle relative attività, a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.
6.9. Il licenziatario si impegna a seguire le istruzioni del licenziante, qualora fossero necessarie, per la tutela e lo sviluppo del marchio.
Art. 7 - 88888258 528 88822285222
________. 58 88822285222 88 2888825 5 828288552 82 252825552 58 5228825528222 528 2558582 82 5882 82522 58 5225255 2 55 522885588 225 88 252222822222 52885 258852885 2 225 88 5822282.
________. 58 88822285222 88 8222225 5 582228552 88 2558582 228 8582 82 858 85 88552225 52882 822882 8222582225 25825 52885 8288528222 528 822255222.
Art. 8 - 822252888
________. 58 88822285222 5855 5858222 58 82225288552 2 255 82225288552 55 52 2822522 822258882 2 2282882 58 855 2855885, 8 252258588 2 85 52852222528222 2888582 2 822258882 52852885 588'2222222 528 822255222.
________. 22 22558825 58 822252882 8555222 8228255522 255 82 25528 82 2252 55 222 82885252 858 52228552 88282822222 52882 52288825 2 228 58822222 52885 5888828825 82 2522585 58 588258522225.
Art. 9 - Garanzie e manleva
9.1. Il licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del Marchio, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il marchio non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.
9.2. Il licenziatario in tutte le attività nelle quali usa il marchio, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore del servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi contraddistinti dal Marchio oggetto della licenza.
9.3. Qualora il licenziante dovesse essere richiamato in giudizio da terzi per l'inosservanza e/o la violazione di ogni e qualsiasi disposizione di cui al presente contratto per atto del licenziatario, quest'ultimo si obbliga a sostenere tutte le spese del giudizio e risarcire il licenziante di ogni e qualsiasi danno anche all'immagine.
9.4. Il licenziatario si obbliga comunque a manlevare e tenere indenne il licenziante da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni, derivante dall'inosservanza e/o dalla violazione di ogni e qualsiasi disposizione di cui al presente contratto.
9.5. Il licenziatario si obbliga a non depositare e/o registrare e/o a non utilizzare e/o adottare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili al Marchio.
9.6. Il licenziante è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del licenziatario e dei terzi in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del marchio, totale o parziale, così come nel caso in cui il Marchio dovesse violare diritti di esclusiva o altri eventuali diritti di terzi.
Art. 10 - Risoluzione anticipata
10.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
10.2. Il licenziante, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può risolvere il contratto di licenza di diritto, dichiarando al licenziatario che intende valersi della presente risoluzione, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a. qualora il licenziatario dovesse trasferire la sede legale al di fuori della zona geografica di competenza o cessare di svolgere la propria attività produttiva e/o di prestazione di servizi nel Territorio;
b. in caso di inadempimento da parte del licenziatario di uno o più delle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente contratto;
c. in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziatario.
10.3. Il licenziatario può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
d. nel caso in cui il licenziante violi gli obblighi di cui all'art. 7;
e. in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziante.
Art. 11 - Protezione del marchio
11.1. Le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per l'utilizzo dello stesso.
11.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al licenziante.
11.3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce unilateralmente in controversia.
Art. 12 - Prelazione
12.1. Il licenziante riconosce a favore del licenziatario un diritto di prelazione nell'acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il marchio oggetto di licenza.
12.2. Il licenziante dovrà comunicare al licenziatario i termini della proposta di acquisto per lettera raccomandata A/R o PEC.
12.3. Il licenziatario potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del licenziante.
Art 13 - Sublicenza
13.1. Il licenziatario non potrà concedere licenze a terzi sul marchio oggetto del contratto a meno di un concessione scritta da parte del licenziante.
Art. 14 - Cessione del contratto
14.1. Il licenziatario non potrà cedere a terzi il presente contratto, a meno di un accordo ulteriore tra le parti.
Art. 15 - Clausola di mediazione e Foro competente
15.1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che verrà scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.
15.2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
15.3. Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'interpretazione del contratto e di risoluzione dei litigi tra le parti saranno delegate al Foro competente in base alla territorialità.
Art 16 - Interpretazione del contratto
16.1. Le clausole e disposizioni del presente contratto devono essere considerate tra loro distinte nel senso che se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare.
16.2. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente contratto.
16.3. Avendo tutte le parti partecipato alla preparazione e stesura del presente contratto, le clausole in esso contenute saranno interpretate con medesima rigidità nei confronti delle stesse, essendo entrambe le parti considerate autore ai sensi dell'articolo 1370 c.c.
Art. 17 - Allegati
17.1. Costituisce parte integrante del presente contratto, l'allegato o gli allegati in calce che il licenziante dovrà fornire al licenziatario con la descrizione e dettagli dei marchi registrati o della domanda effettuata per registrarli.
Art. 18 - Oneri e spese
18.1. Le spese del presente contratto sono a carico del licenziatario così come tutte le pratiche occorrenti per l'eventuale trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.
18.2. Il licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.
Art. 19 - Privacy
19.1. Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento UE 679/2016.
19.2. Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.
Art. 20 - Legge applicabile
20.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.
20.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.
Art. 21 - Disposizioni finali
21.1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoposta ad entrambi le parti, pena nullità.
21.2. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti. con riferimento all'opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.
21.3. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.
21.4. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.
________, il ________.
Il licenziante
Il licenziatario
CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO
TRA LE PARTI
________, con sede legale presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante signor ________,, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Licenziante"),
e
________, con sede presso: ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti chiamato "Licenziatario").
PREMESSO CHE:
Il licenziante è pieno e legittimo titolare del marchio registrato, del marchio registrato ________, numero ________, registrato in data ________ in ________; in relazione ai prodotti e servizi compresi nelle seguenti classe merceologiche:
________
- Il licenziante ha la volontà di concedere la licenza sul predetto marchio per l'utilizzo in esclusiva in tutto il territorio Nazionale.
- Il licenziatario è intenzionato a poter disporre, dietro corrispettivo, dell'utilizzo e il godimento del del marchio oggetto del contratto, per l'utilizzo dei seguenti prodotti e servizi di cui alle classi merceologiche sopra menzionate:
________
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
2.1. Con il presente Contratto il licenziante concede al licenziatario che accetta licenza in esclusiva a titolo oneroso del del marchio oggetto delle premesse, nei termini e secondo le condizioni di cui al contratto medesimo.
2.2. Le parti garantiscono che dalla licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi licenziati.
Art. 3 - Durata
3.1. Il contratto avrà durata di ________ ed entrerà in vigore dalla firma del presente contratto.
3.2. Le parti potranno recedere dallo stesso mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi 3 mesi prima dello stesso.
3.3. Il contratto si intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo di tempo se nessuna delle due parti ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso
Art. 4 - Pagamento
4.1. Il licenziante non richiede nessun tipo di quota d'ingresso al licenziatario.
4.2. Quale corrispettivo per la licenza del marchio oggetto del presente contratto, il licenziatario pagherà al licenziante, in un'unica soluzione, la somma di euro ________ (________), da versarsi entro il giorno ________.
Art. 5 - Esclusività
5.1. Il licenziatario potrà utilizzare i prodotti e servizi derivanti dall'utilizzo del marchio del licenziante, in esclusiva, in tutto il territorio Nazionale.
Art 6 - Obblighi del licenziatario
6.1. Il licenziatario è tenuto ad usare il marchio per i prodotti e/o servizi oggetto della Licenza, e non può usare il Marchio in relazione a prodotti e/o servizi diversi da quelli previsti nel presente Contratto. E' tenuto inoltre ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro del licenziante. In particolare il licenziatario è tenuto a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dal licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare il licenziatario si obbliga espressamente ad usare i marchi per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi.
6.2. Il licenziatario non può usare il marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta registrato e come verrà indicato dal licenziante, il quale avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d'uso e la conformità d'uso. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti e/o servizi del marchio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza dello stesso.
6.3. Il licenziatario è tenuto ad usare il marchio sempre affiancato al proprio marchio e/o alla ragione sociale.
6.4. È vietato al licenziatario di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.
6.5. Nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti e/o servizi per i quali viene utilizzato il marchio il licenziatario deve attenersi alla normativa vigente e agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento.
6.6. Qualora i suddetti prodotti e/o i servizi non siano conformi alla normativa vigente ed agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento e/o alle modalità d'uso del marchio, il licenziatario deve astenersi dall'immetterli in commercio e, se già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.
6.7. Il licenziatario si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i servizi nei territori della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.
6.8. Il licenziatario comunque si impegna, nell'uso del marchio e nelle relative attività, a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.
6.9. Il licenziatario si impegna a seguire le istruzioni del licenziante, qualora fossero necessarie, per la tutela e lo sviluppo del marchio.
Art. 7 - 88888258 528 88822285222
________. 58 88822285222 88 2888825 5 828288552 82 252825552 58 5228825528222 528 2558582 82 5882 82522 58 5225255 2 55 522885588 225 88 252222822222 52885 258852885 2 225 88 5822282.
________. 58 88822285222 88 8222225 5 582228552 88 2558582 228 8582 82 858 85 88552225 52882 822882 8222582225 25825 52885 8288528222 528 822255222.
Art. 8 - 822252888
________. 58 88822285222 5855 5858222 58 82225288552 2 255 82225288552 55 52 2822522 822258882 2 2282882 58 855 2855885, 8 252258588 2 85 52852222528222 2888582 2 822258882 52852885 588'2222222 528 822255222.
________. 22 22558825 58 822252882 8555222 8228255522 255 82 25528 82 2252 55 222 82885252 858 52228552 88282822222 52882 52288825 2 228 58822222 52885 5888828825 82 2522585 58 588258522225.
Art. 9 - Garanzie e manleva
9.1. Il licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del Marchio, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il marchio non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.
9.2. Il licenziatario in tutte le attività nelle quali usa il marchio, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore del servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi contraddistinti dal Marchio oggetto della licenza.
9.3. Qualora il licenziante dovesse essere richiamato in giudizio da terzi per l'inosservanza e/o la violazione di ogni e qualsiasi disposizione di cui al presente contratto per atto del licenziatario, quest'ultimo si obbliga a sostenere tutte le spese del giudizio e risarcire il licenziante di ogni e qualsiasi danno anche all'immagine.
9.4. Il licenziatario si obbliga comunque a manlevare e tenere indenne il licenziante da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni, derivante dall'inosservanza e/o dalla violazione di ogni e qualsiasi disposizione di cui al presente contratto.
9.5. Il licenziatario si obbliga a non depositare e/o registrare e/o a non utilizzare e/o adottare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili al Marchio.
9.6. Il licenziante è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del licenziatario e dei terzi in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del marchio, totale o parziale, così come nel caso in cui il Marchio dovesse violare diritti di esclusiva o altri eventuali diritti di terzi.
Art. 10 - Risoluzione anticipata
10.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
10.2. Il licenziante, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può risolvere il contratto di licenza di diritto, dichiarando al licenziatario che intende valersi della presente risoluzione, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a. qualora il licenziatario dovesse trasferire la sede legale al di fuori della zona geografica di competenza o cessare di svolgere la propria attività produttiva e/o di prestazione di servizi nel Territorio;
b. in caso di inadempimento da parte del licenziatario di uno o più delle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente contratto;
c. in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziatario.
10.3. Il licenziatario può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
d. nel caso in cui il licenziante violi gli obblighi di cui all'art. 7;
e. in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziante.
Art. 11 - Protezione del marchio
11.1. Le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per l'utilizzo dello stesso.
11.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al licenziante.
11.3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce unilateralmente in controversia.
Art. 12 - Prelazione
12.1. Il licenziante riconosce a favore del licenziatario un diritto di prelazione nell'acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il marchio oggetto di licenza.
12.2. Il licenziante dovrà comunicare al licenziatario i termini della proposta di acquisto per lettera raccomandata A/R o PEC.
12.3. Il licenziatario potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del licenziante.
Art 13 - Sublicenza
13.1. Il licenziatario non potrà concedere licenze a terzi sul marchio oggetto del contratto a meno di un concessione scritta da parte del licenziante.
Art. 14 - Cessione del contratto
14.1. Il licenziatario non potrà cedere a terzi il presente contratto, a meno di un accordo ulteriore tra le parti.
Art. 15 - Clausola di mediazione e Foro competente
15.1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che verrà scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.
15.2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
15.3. Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'interpretazione del contratto e di risoluzione dei litigi tra le parti saranno delegate al Foro competente in base alla territorialità.
Art 16 - Interpretazione del contratto
16.1. Le clausole e disposizioni del presente contratto devono essere considerate tra loro distinte nel senso che se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare.
16.2. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente contratto.
16.3. Avendo tutte le parti partecipato alla preparazione e stesura del presente contratto, le clausole in esso contenute saranno interpretate con medesima rigidità nei confronti delle stesse, essendo entrambe le parti considerate autore ai sensi dell'articolo 1370 c.c.
Art. 17 - Allegati
17.1. Costituisce parte integrante del presente contratto, l'allegato o gli allegati in calce che il licenziante dovrà fornire al licenziatario con la descrizione e dettagli dei marchi registrati o della domanda effettuata per registrarli.
Art. 18 - Oneri e spese
18.1. Le spese del presente contratto sono a carico del licenziatario così come tutte le pratiche occorrenti per l'eventuale trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.
18.2. Il licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.
Art. 19 - Privacy
19.1. Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento UE 679/2016.
19.2. Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.
Art. 20 - Legge applicabile
20.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.
20.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.
Art. 21 - Disposizioni finali
21.1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoposta ad entrambi le parti, pena nullità.
21.2. I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti. con riferimento all'opera dell'ingegno di cui al presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.
21.3. Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.
21.4. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.
________, il ________.
Il licenziante
Il licenziatario
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