Contratto di licenza brevetto

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Indicare se il titolare del brevetto e che firma il presente contratto è una persona fisica o una persona giuridica. Il titolare del brevetto è chiamato licenziante Una persona giuridica può essere sia una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), una società di persone (società semplice o in nome collettivo), una cooperativa, una ditta, o un'associazione, fondazione. Una persona fisica può essere un professionista o qualsiasi altra persona abbia effettuato la domanda di brevetto.



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CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

TRA LE PARTI


La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Licenziante"),

e

La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, con il numero ________, in persona del legale rappresentante Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti chiamato "Licenziatario").



PREMESSO CHE:

- Il licenziante ha messo a punto e ideato la seguente invenzione:

________

- Il licenziante ha tutelato l'invenzione mediante domanda di brevetto numero ________ depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data ________, con titolo "________" concessione numero ________ in data ________

- Il licenziante ha la volontà di concedere la licenza del brevetto per l'utilizzo in esclusiva nella seguente zona geografica:

________

- Il licenziatario è intenzionato a poter disporre, dietro corrispettivo, dell'utilizzo e il godimento dei diritti derivanti dal brevetto sopra citati.


Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:


Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente contratto il licenziante concede al licenziatario che accetta licenza in esclusiva a titolo oneroso del brevetto oggetto nelle premesse nei termini e secondo le condizioni di cui al contratto medesimo.

2. Il licenziante autorizza il licenziatario a riprodurre, utilizzare e vendere i seguenti prodotti:

________

3. Le parti garantiscono che dalla licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi licenziati.


Art. 3 - Esclusività

1. Il brevetto è concesso in esclusiva al licenziatario. L'esclusiva non è tuttavia opponibile al licenziante, il quale si riserva il diritto di fabbricare, utilizzare o vendere i prodotti oggetto della presente licenza nel territorio concesso in esclusiva al licenziatario.


Art. 4 - Durata

1. Il contratto avrà durata di ________ ed entrerà in vigore dalla firma del presente contratto.

2. Il contratto si intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo di tempo se nessuna delle due parti ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso.


Art. 5 - Pagamento

1. I Il licenziante non richiede nessun tipo di quota d'ingresso al licenziatario.

2. Quale corrispettivo per la licenza del brevetto oggetto del presente contratto, il licenziatario pagherà al licenziante, in un'unica soluzione, la somma di euro ________ (________), da versarsi entro il giorno ________.

3. I pagamenti delle somme dovute verrà effettuata mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.


Art. 6 - Territorio contrattuale

1. Come indicato nelle premesse, il licenziatario potrà utilizzare i prodotti e servizi derivanti dall'utilizzo del brevetto in esclusiva, per la seguente zona geografica:

________

2. Il licenziatario si impegna pertanto a non fabbricare o utilizzare il prodotto in altri territori.


Art. 7 - Mantenimento del brevetto

1. Il licenziante si obbliga a fare tutto ciò che è in suo potere per il buon esito delle procedure di brevettazione e per mantenere in vita i predetti titoli oggetto di licenza.

2. Il licenziante si assume pertanto tutti i costi e le spese per il mantenimento, prosecuzione ed estensione dei diritti di proprietà intellettuale e dei conseguenti brevetti, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo direttamente al loro pagamento nei confronti del mandatario brevettuale.

3. In ogni caso, le decisioni rilevanti sul brevetto saranno del licenziante.


Art. 8 - Modifiche o perfezionamenti

1. Il licenziante si impegna a comunicare al licenziatario ed a mettere a sua disposizione qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti sotto licenza, da essa apportata nel corso del presente contratto.

2. Se le modifiche sono essenziali, si potranno stipulare separati accordi.


Art. 9 - Assistenza tecnica

1. Il licenziante si impegna a fornire al licenziatario tutte le informazioni relative al brevetto, compreso il know-how ed eventuali segreti di fabbricazione, qualora questi venissero richiesti dal licenziatario per ottemperare gli obblighi derivanti dal presente contratto.

2. Il licenziante fornirà pertanto tutti i piani, disegni quotati e tolleranze, necessarie per la fabbricazione del prodotto.

3. Qualsivoglia tipo di documento, piano, indicazione, informazione e similia ricevute dal licenziatario dal licenziante dovranno essere usati per scopi specificamente attinenti per l'esecuzione del presente contratto. Per un uso diverso, è obbligatorio il consenso da parte del licenziante.


Art. 10 - Realizzazione tecnica

1. Sotto riserva di aver fornito tutta la documentazione e l'assistenza di cui ai precedenti articoli, la concedente declina ogni responsabilità quanto ai rischi della realizzazione tecnica, che sono ad esclusivo carico del licenziatario. Il licenziatario dichiara di conoscere il prodotto oggetto della licenza e si impegna a curarne la realizzazione tecnica. Qualora non fosse possibile entro un tempo congruo, il licenziante avrà la facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta, e potrà altresì agire per il risarcimento del danno subito.


Art. 11 - Sfruttamento commerciale

1. Il licenziante non garantisce lo sfruttamento commerciale del prodotto. I rischi derivanti dallo sfruttamento commerciale sono a carico del licenziatario.


Art. 12 - Controlli

1. Il licenziante avrà diritto di controllare o far controllare da un esperto contabile o tecnico di sua fiducia, i materiali e la documentazione fiscale e contabile relativa all'oggetto del contratto

2. Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

3. Il licenziatario dovrà fornire su un eventuale richiesta scritta del licenziante un estratto delle scritture contabili.


Art. 13 - Garanzie e manleva

1. Il licenziante garantisce di essere l'unico ed esclusivo proprietario e titolare del brevetto.

2. Il licenziante garantisce che sul brevetto oggetto del presente contratto non grava nessuna licenza e/o altro diritto concesso a terzi.

3. Il licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del brevetto, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il brevetto non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.

4. Il licenziatario in tutte le attività nelle quali usa il brevetto, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore del servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi contraddistinti dal Brevetto oggetto della licenza.

5. Qualora il licenziante dovesse essere richiamato in giudizio da terzi per l'inosservanza e/o la violazione di ogni e qualsiasi disposizione di cui al presente contratto il licenziatario si obbliga a sostenere tutte le spese del giudizio e risarcire il licenziante di ogni e qualsiasi danno anche all'immagine.

6. Il licenziatario si obbliga comunque a manlevare e tenere indenne il licenziante da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni, derivante dall'inosservanza e/o dalla violazione di ogni e qualsiasi disposizione di cui al presente contratto.

7. Il licenziatario si obbliga a non depositare e/o registrare e/o a non utilizzare e/o adottare brevetti, marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili al brevetto oggetto del presente contratto.

8. Il licenziante è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del licenziatario e dei terzi in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del brevetto, totale o parziale, così come nel caso in cui il brevetto dovesse violare diritti di esclusiva o altri eventuali diritti di terzi.

9. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione del prodotto e/o invalido il brevetto, e questo venisse dichiarato invalido o non ottenga la concessione, il licenziatario avrà diritto alla restituzione totale dei compensi corrisposti, salvo il maggior danno.


Art. 14 - Riservatezza

1. Le parti si impegnano e si obbligano, con la sottoscrizione del presente contratto, a mantenere strettamente riservato e a non divulgare a terzi, in alcun modo e forma, né per iscritto né per orale, qualsiasi informazione, atto, dato, conoscenza, know-how e in genere qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, commerciale riguardante i diritti di proprietà intellettuale.

2. Le Parti si obbligano inoltre a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli che formano oggetto del presente contratto.

3. I presenti obblighi valgono anche nel caso in cui una Parte ha, o avrà, dipendenti e/o collaboratori, ai sensi dell'art. 1381 c.c.

4. La seguente clausola di riservatezza avrà vigore per tutta la durata del presente contratto.

5. Nel caso in cui una o più Parti non rispettassero la presente clausola, pagheranno una somma di euro ________ (________) come indennizzo alle altre Parti, fatto salvo il risarcimento del danno previsto dall'art. 2043 c.c.


Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento essenziale della controparte.

2. Il licenziante, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può risolvere il contratto di licenza di diritto, dichiarando al licenziatario che intende valersi della presente risoluzione, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora il licenziatario dovesse trasferire la sede legale al di fuori della zona geografica di competenza o cessare di svolgere la propria attività produttiva e/o di prestazione di servizi nel Territorio;

b) in caso di inadempimento da parte del licenziatario di uno o più delle previsioni di cui al presente contratto;

c) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziatario.

3. Il licenziatario può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il licenziante violi gli obblighi di cui al presente contratto;

b) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziante.


Art. 16 - Protezione del brevetto

1. Le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di brevetto o simili di terzi per l'utilizzo dello stesso.

2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al licenziante.

3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce unilateralmente in controversia.


Art. 17 - Cessazione del contratto

1. Una volta estinto il presente contratto per qualsivoglia motivazione il licenziatario dovrà

a) Cessare, con effetto immediato, di usare qualsiasi tipo di prodotto o servizio riconducibile, in tutto o in parte, al brevetto oggetto del presente contratto;

b) Restituire qualsiasi materiale, documento, file informatico, ed ogni oggetto riconducibile al presente contratto al licenziante. Nel caso in cui la restituzione non fosse possibile per motivi oggettivi, il licenziatario dovrà distruggere il relativo oggetto e/o documento riconducibile al presente contratto.

2. Nel caso in cui la risoluzione anticipata del contratto sia imputabile al licenziante per dolo o colpa grave, il licenziatario potrà utilizzare per un anno il brevetto in via non esclusiva.


Art. 18 - Prelazione

1. Il licenziante riconosce a favore del licenziatario un diritto di prelazione nell'acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il brevetto oggetto di licenza.

2. Il licenziante dovrà comunicare al licenziatario i termini della proposta di acquisto per lettera raccomandata A/R o PEC.

3. Il licenziatario potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del licenziante.


Art 19 - Sublicenza

1. Il licenziante riconosce al licenziatario il diritto di concedere sub-licenze ad altri soggetti economici per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, previa informativa scritta da inviare al licenziante.

2. Le sub-licenze dovranno rispettare i diritti nascenti dal presente contratto in favore del licenziante.

3. Il licenziatario si assumerà tutte le responsabilità della condotta e dello svolgimento delle mansioni del sublicenziato, ivi compresi eventuali citazioni a giudizio per qualsivoglia motivo. E' fatto possibile al licenziante di poter controllare il subliceziato, nelle stesse modalità indicate nei punti precedenti.


Art. 20 - Cessione del contratto

1. Il licenziatario non potrà cedere a terzi il presente contratto, a meno di un accordo ulteriore tra le parti.


Art. 21 - Nullità o decadenza dei diritti di proprietà intellettuale

1. In caso di dichiarazione di nullità o decadenza per qualsiasi motivo dei diritti di proprietà intellettuale di cui in oggetto e del relativo brevetto, il presente contratto si intenderà risolto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità, senza oneri per le parti.


Art. 22 -
Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che verrà scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio che verrà scelta dalle parti.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 23 - Oneri e spese

1. Le spese del presente contratto sono a carico del licenziatario, così come tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.

2. Il licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.


Art. 24 - 2588582

2. 22 25528 88 25282522 888225282822222 88 82282282 58 25522522222 528 5882222888 5528 225822588, 852 88 822222522 5 25522552 8282252 8 25828828 25 8 25282228 58 858 58 82228522222 55 588/5825.

5. 22 25528 88 822222522 5825288 58 58225282 58822222 528 25828828 2 528 25282228 52885 25252225 82222 822 58225822222 5 855852852 58252 5522 225822582, 52852 58 22528, 55882822, 8228258522, 8225288522, 5822582 2 82252852 25522522 82 55222822222 2 82 82282252225 528 25282222 822255222, 2555222252 82 25528828552 85 8855228285 2882585225 52882 588228828228 82282522228 85 888552225, 88 82282282 2 82 822252528228 52852882 588'82225288522.


Art. 25 - 22222 52288858882

2. 58 25282222 822255222 2 52228522 558 5858222 82588522.

5. 22 25528 228 58822288252 852 88 25282222 5882552 2 82522 8228255522 255 58 8252 85 58 52 28522 58 58828525 255825 222228582, 2825288522222 288855222 852 88 22528822 52885 288252 8222222822 5885 5888828825 52882 88558282 8288522582 528525 55288 5522. 2822 2 2825 528 825882 888882 52588522.


Art. 26 - Disposizioni generali

1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoposta ad entrambi le parti, pena nullità.




________, il ________.


Il licenziante


Il licenziatario

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CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

TRA LE PARTI


La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Licenziante"),

e

La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, con il numero ________, in persona del legale rappresentante Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti chiamato "Licenziatario").



PREMESSO CHE:

- Il licenziante ha messo a punto e ideato la seguente invenzione:

________

- Il licenziante ha tutelato l'invenzione mediante domanda di brevetto numero ________ depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data ________, con titolo "________" concessione numero ________ in data ________

- Il licenziante ha la volontà di concedere la licenza del brevetto per l'utilizzo in esclusiva nella seguente zona geografica:

________

- Il licenziatario è intenzionato a poter disporre, dietro corrispettivo, dell'utilizzo e il godimento dei diritti derivanti dal brevetto sopra citati.


Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:


Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente contratto il licenziante concede al licenziatario che accetta licenza in esclusiva a titolo oneroso del brevetto oggetto nelle premesse nei termini e secondo le condizioni di cui al contratto medesimo.

2. Il licenziante autorizza il licenziatario a riprodurre, utilizzare e vendere i seguenti prodotti:

________

3. Le parti garantiscono che dalla licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi licenziati.


Art. 3 - Esclusività

1. Il brevetto è concesso in esclusiva al licenziatario. L'esclusiva non è tuttavia opponibile al licenziante, il quale si riserva il diritto di fabbricare, utilizzare o vendere i prodotti oggetto della presente licenza nel territorio concesso in esclusiva al licenziatario.


Art. 4 - Durata

1. Il contratto avrà durata di ________ ed entrerà in vigore dalla firma del presente contratto.

2. Il contratto si intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo di tempo se nessuna delle due parti ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso.


Art. 5 - Pagamento

1. I Il licenziante non richiede nessun tipo di quota d'ingresso al licenziatario.

2. Quale corrispettivo per la licenza del brevetto oggetto del presente contratto, il licenziatario pagherà al licenziante, in un'unica soluzione, la somma di euro ________ (________), da versarsi entro il giorno ________.

3. I pagamenti delle somme dovute verrà effettuata mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.


Art. 6 - Territorio contrattuale

1. Come indicato nelle premesse, il licenziatario potrà utilizzare i prodotti e servizi derivanti dall'utilizzo del brevetto in esclusiva, per la seguente zona geografica:

________

2. Il licenziatario si impegna pertanto a non fabbricare o utilizzare il prodotto in altri territori.


Art. 7 - Mantenimento del brevetto

1. Il licenziante si obbliga a fare tutto ciò che è in suo potere per il buon esito delle procedure di brevettazione e per mantenere in vita i predetti titoli oggetto di licenza.

2. Il licenziante si assume pertanto tutti i costi e le spese per il mantenimento, prosecuzione ed estensione dei diritti di proprietà intellettuale e dei conseguenti brevetti, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo direttamente al loro pagamento nei confronti del mandatario brevettuale.

3. In ogni caso, le decisioni rilevanti sul brevetto saranno del licenziante.


Art. 8 - Modifiche o perfezionamenti

1. Il licenziante si impegna a comunicare al licenziatario ed a mettere a sua disposizione qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti sotto licenza, da essa apportata nel corso del presente contratto.

2. Se le modifiche sono essenziali, si potranno stipulare separati accordi.


Art. 9 - Assistenza tecnica

1. Il licenziante si impegna a fornire al licenziatario tutte le informazioni relative al brevetto, compreso il know-how ed eventuali segreti di fabbricazione, qualora questi venissero richiesti dal licenziatario per ottemperare gli obblighi derivanti dal presente contratto.

2. Il licenziante fornirà pertanto tutti i piani, disegni quotati e tolleranze, necessarie per la fabbricazione del prodotto.

3. Qualsivoglia tipo di documento, piano, indicazione, informazione e similia ricevute dal licenziatario dal licenziante dovranno essere usati per scopi specificamente attinenti per l'esecuzione del presente contratto. Per un uso diverso, è obbligatorio il consenso da parte del licenziante.


Art. 10 - Realizzazione tecnica

1. Sotto riserva di aver fornito tutta la documentazione e l'assistenza di cui ai precedenti articoli, la concedente declina ogni responsabilità quanto ai rischi della realizzazione tecnica, che sono ad esclusivo carico del licenziatario. Il licenziatario dichiara di conoscere il prodotto oggetto della licenza e si impegna a curarne la realizzazione tecnica. Qualora non fosse possibile entro un tempo congruo, il licenziante avrà la facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta, e potrà altresì agire per il risarcimento del danno subito.


Art. 11 - Sfruttamento commerciale

1. Il licenziante non garantisce lo sfruttamento commerciale del prodotto. I rischi derivanti dallo sfruttamento commerciale sono a carico del licenziatario.


Art. 12 - Controlli

1. Il licenziante avrà diritto di controllare o far controllare da un esperto contabile o tecnico di sua fiducia, i materiali e la documentazione fiscale e contabile relativa all'oggetto del contratto

2. Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

3. Il licenziatario dovrà fornire su un eventuale richiesta scritta del licenziante un estratto delle scritture contabili.


Art. 13 - Garanzie e manleva

1. Il licenziante garantisce di essere l'unico ed esclusivo proprietario e titolare del brevetto.

2. Il licenziante garantisce che sul brevetto oggetto del presente contratto non grava nessuna licenza e/o altro diritto concesso a terzi.

3. Il licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del brevetto, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il brevetto non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.

4. Il licenziatario in tutte le attività nelle quali usa il brevetto, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore del servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi contraddistinti dal Brevetto oggetto della licenza.

5. Qualora il licenziante dovesse essere richiamato in giudizio da terzi per l'inosservanza e/o la violazione di ogni e qualsiasi disposizione di cui al presente contratto il licenziatario si obbliga a sostenere tutte le spese del giudizio e risarcire il licenziante di ogni e qualsiasi danno anche all'immagine.

6. Il licenziatario si obbliga comunque a manlevare e tenere indenne il licenziante da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni, derivante dall'inosservanza e/o dalla violazione di ogni e qualsiasi disposizione di cui al presente contratto.

7. Il licenziatario si obbliga a non depositare e/o registrare e/o a non utilizzare e/o adottare brevetti, marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili al brevetto oggetto del presente contratto.

8. Il licenziante è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del licenziatario e dei terzi in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del brevetto, totale o parziale, così come nel caso in cui il brevetto dovesse violare diritti di esclusiva o altri eventuali diritti di terzi.

9. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione del prodotto e/o invalido il brevetto, e questo venisse dichiarato invalido o non ottenga la concessione, il licenziatario avrà diritto alla restituzione totale dei compensi corrisposti, salvo il maggior danno.


Art. 14 - Riservatezza

1. Le parti si impegnano e si obbligano, con la sottoscrizione del presente contratto, a mantenere strettamente riservato e a non divulgare a terzi, in alcun modo e forma, né per iscritto né per orale, qualsiasi informazione, atto, dato, conoscenza, know-how e in genere qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, commerciale riguardante i diritti di proprietà intellettuale.

2. Le Parti si obbligano inoltre a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli che formano oggetto del presente contratto.

3. I presenti obblighi valgono anche nel caso in cui una Parte ha, o avrà, dipendenti e/o collaboratori, ai sensi dell'art. 1381 c.c.

4. La seguente clausola di riservatezza avrà vigore per tutta la durata del presente contratto.

5. Nel caso in cui una o più Parti non rispettassero la presente clausola, pagheranno una somma di euro ________ (________) come indennizzo alle altre Parti, fatto salvo il risarcimento del danno previsto dall'art. 2043 c.c.


Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento essenziale della controparte.

2. Il licenziante, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può risolvere il contratto di licenza di diritto, dichiarando al licenziatario che intende valersi della presente risoluzione, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora il licenziatario dovesse trasferire la sede legale al di fuori della zona geografica di competenza o cessare di svolgere la propria attività produttiva e/o di prestazione di servizi nel Territorio;

b) in caso di inadempimento da parte del licenziatario di uno o più delle previsioni di cui al presente contratto;

c) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziatario.

3. Il licenziatario può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il licenziante violi gli obblighi di cui al presente contratto;

b) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, fallimento o altra procedura concorsuale alla quale sia sottoposto il licenziante.


Art. 16 - Protezione del brevetto

1. Le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di brevetto o simili di terzi per l'utilizzo dello stesso.

2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al licenziante.

3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce unilateralmente in controversia.


Art. 17 - Cessazione del contratto

1. Una volta estinto il presente contratto per qualsivoglia motivazione il licenziatario dovrà

a) Cessare, con effetto immediato, di usare qualsiasi tipo di prodotto o servizio riconducibile, in tutto o in parte, al brevetto oggetto del presente contratto;

b) Restituire qualsiasi materiale, documento, file informatico, ed ogni oggetto riconducibile al presente contratto al licenziante. Nel caso in cui la restituzione non fosse possibile per motivi oggettivi, il licenziatario dovrà distruggere il relativo oggetto e/o documento riconducibile al presente contratto.

2. Nel caso in cui la risoluzione anticipata del contratto sia imputabile al licenziante per dolo o colpa grave, il licenziatario potrà utilizzare per un anno il brevetto in via non esclusiva.


Art. 18 - Prelazione

1. Il licenziante riconosce a favore del licenziatario un diritto di prelazione nell'acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il brevetto oggetto di licenza.

2. Il licenziante dovrà comunicare al licenziatario i termini della proposta di acquisto per lettera raccomandata A/R o PEC.

3. Il licenziatario potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del licenziante.


Art 19 - Sublicenza

1. Il licenziante riconosce al licenziatario il diritto di concedere sub-licenze ad altri soggetti economici per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, previa informativa scritta da inviare al licenziante.

2. Le sub-licenze dovranno rispettare i diritti nascenti dal presente contratto in favore del licenziante.

3. Il licenziatario si assumerà tutte le responsabilità della condotta e dello svolgimento delle mansioni del sublicenziato, ivi compresi eventuali citazioni a giudizio per qualsivoglia motivo. E' fatto possibile al licenziante di poter controllare il subliceziato, nelle stesse modalità indicate nei punti precedenti.


Art. 20 - Cessione del contratto

1. Il licenziatario non potrà cedere a terzi il presente contratto, a meno di un accordo ulteriore tra le parti.


Art. 21 - Nullità o decadenza dei diritti di proprietà intellettuale

1. In caso di dichiarazione di nullità o decadenza per qualsiasi motivo dei diritti di proprietà intellettuale di cui in oggetto e del relativo brevetto, il presente contratto si intenderà risolto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità, senza oneri per le parti.


Art. 22 -
Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che verrà scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio che verrà scelta dalle parti.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 23 - Oneri e spese

1. Le spese del presente contratto sono a carico del licenziatario, così come tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.

2. Il licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.


Art. 24 - 2588582

2. 22 25528 88 25282522 888225282822222 88 82282282 58 25522522222 528 5882222888 5528 225822588, 852 88 822222522 5 25522552 8282252 8 25828828 25 8 25282228 58 858 58 82228522222 55 588/5825.

5. 22 25528 88 822222522 5825288 58 58225282 58822222 528 25828828 2 528 25282228 52885 25252225 82222 822 58225822222 5 855852852 58252 5522 225822582, 52852 58 22528, 55882822, 8228258522, 8225288522, 5822582 2 82252852 25522522 82 55222822222 2 82 82282252225 528 25282222 822255222, 2555222252 82 25528828552 85 8855228285 2882585225 52882 588228828228 82282522228 85 888552225, 88 82282282 2 82 822252528228 52852882 588'82225288522.


Art. 25 - 22222 52288858882

2. 58 25282222 822255222 2 52228522 558 5858222 82588522.

5. 22 25528 228 58822288252 852 88 25282222 5882552 2 82522 8228255522 255 58 8252 85 58 52 28522 58 58828525 255825 222228582, 2825288522222 288855222 852 88 22528822 52885 288252 8222222822 5885 5888828825 52882 88558282 8288522582 528525 55288 5522. 2822 2 2825 528 825882 888882 52588522.


Art. 26 - Disposizioni generali

1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoposta ad entrambi le parti, pena nullità.




________, il ________.


Il licenziante


Il licenziatario