CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
tra
La società ________, domiciliata presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ (d'ora in avanti denominato "l'affiliante")
e
La società ________, domiciliata presso: ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Sig. ________ (d'ora in avanti denominato "l'affiliato")
PREMESSO
________
Tutto ciò premesso, e pattuito che le premesse e gli allegati alla presente scrittura ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto l'affiliazione commerciale dell'affiliato alla rete commerciale e produttiva denominata ________ di proprietà dell'affiliante.
2. Con la presente scrittura privata l'affiliante concede la disponibilità all'affiliato, verso corrispettivo, dell'insieme e/o "sistema" integrato dai diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo all'interno di una rete commerciale costituita da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio nazionale, allo scopo di commercializzare i prodotti offerti dall'affiliante alla clientela.
3. L'affiliato si impegna ed obbliga ad adottare ed usare esclusivamente le informazioni, istruzioni ed indicazioni impartite dall'affiliante o contenute nei manuali da questo predisposti e consegnati ed alle eventuali successive modificazioni ed espressamente dichiara di riconoscere l'affiliante quale proprietario esclusivo di tutti i diritti del "sistema" integrante la rete commerciale denominata e che il know-how e le istruzioni impartite dall'affiliante costituiscono, nel loro complesso e per le finalità cui sono indirizzate, segreti commerciali suscettibili, in quanto tali, di tutela giudiziaria.
4. Ai fini del presente contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per "Know-how", un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante. Tale patrimonio di conoscenze pratiche è segreto, sostanziale ed individuato e comprende le conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la gestione o l'organizzazione dei servizi oggetto dell'affiliazione commerciale;
b) per "Diritto di ingresso", la somma, rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, versata dall'affiliato al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per "Royalties", la percentuale dovuta dall'affiliato all'affiliante e commisurata al giro d'affari dell'affiliato stesso da corrispondersi nei termini e secondo le modalità di cui alla presente scrittura;
d) per "Beni dell'affiliante", i beni forniti dall'affiliante ed i servizi prodotti dall'affiliato secondo le sue istruzioni dell'affiliante e contrassegnati dal suo nome.
5. L'affiliato dichiara di voler aderire, ed aderisce, alle strategie commerciali ed alle indicazioni impartite dall'affiliante. Tali strategie ed indicazioni integrano ed uniformano la rete commerciale nella globalità delle sue utilizzazioni.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che la realizzazione degli scopi e degli obiettivi commerciali di cui al presente contratto presuppone ed obbliga le parti alla osservanza dei principi di lealtà, correttezza e buona fede, nonché alla reciproca comunicazione di ogni dato ed informazione la cui conoscenza risulti necessaria od opportuna sia ai fini della conclusione del contratto che per la sua esecuzione, anche se non espressamente richiesta dall'altra parte.
Art. 2 - Obbligazioni dell'affiliante
1. L'affiliante si impegna ed obbliga a trasferire all'affiliato per il periodo di durata del presente contratto, i seguenti diritti di utilizzo:
a) l'adozione e l'uso del "sistema" di cui al precedente punto 1.2 del presente contratto;
b) la comunicazione al pubblico attraverso pubblicità diretta o tramite media e/o mediante sistemi informatici e rete web, del rapporto di affiliazione commerciale instaurato dalle parti.
2. In particolare, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, l'affiliante si obbliga a comunicare all'affiliato:
a) il "Know-how" per la gestione dell'attività oggetto delle rete commerciale;
b) eventuali tecniche di sviluppo, miglioramento ed ottimizzazione del "sistema";
c) le tecniche di allestimento del servizio e per la sua erogazione secondo le caratteristiche uniformi della rete commerciale.
3. L'affiliante di impegna altresì:
a) a procedere periodicamente e, comunque, con cadenza settimanale nei primi 30 (trenta) giorni di attività dell'affiliato, con cadenza quindicinale nei successivi 5 (cinque) mesi e mensile nei mesi ancora successivi, a riunioni ed incontri presso la sede dell'affiliato al fine di verificare congiuntamente l'andamento della gestione del punto vendita e fornire eventuali suggerimenti od indicare modifiche nelle procedure di vendita e/o nella gestione;
b) a trasmettere le comunicazioni di cui al precedente punto 2.2. mediante stampati, brochure, posta elettronica, nonché in occasione di corsi, workshop, seminari appositamente organizzati dall'affiliante a beneficio dell'affiliato o con carattere generale per gli appartenenti alla rete commerciale;
c) ad assistere l'affiliato nell'avviamento dell'attività commerciale, mediante invio di personale esperto, anche a richiesta dell'affiliato;
d) a fornire all'affiliato eventuali manuali dallo predisposti dall'affiliante per la illustrazione di specifiche modalità di erogazione del servizio commercializzato con specifico riferimento a:
e) a cedere o trasmettere all'affiliato tutti i servizi, diritti, concessioni, facoltà ed agevolazioni che siano concessi agli altri affiliati che abbiano aderito alla rete commerciale.
Art. 3 - Esclusività
1. Tutte le forniture, i servizi, i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto si intendono riferiti all'attività dell'affiliato.
2. L'affiliato eseguirà il presente contratto nella zona geografica di:
________
3. L'affiliante s'impegna a non istituire ulteriori affiliazioni nella zona determinata e specialmente indicata nell'allegato, né ad aprire propri punti vendita in detta zona per tutta la durata del presente contratto.
4. Detta zona è data in esclusiva all'affiliato che non potrà trasferire la sede dell'attività, se non in caso di forza maggiore e, comunque, previa autorizzazione scritta dell'affiliante.
5. L'affiliato, inoltre, s'impegna a non istituire ulteriori affiliazioni che non siano riconducibili all'affiliante e si impegna, altresì, a non svolgere alcun tipo di attività commerciale in concorrenza diretta e/o indiretta nella predetta zona di esclusiva.
6. L'affiliato si impegna a corrispondere la quantità di euro ________ (________) all'affiliante, come quantità una tantum per il diritto di esclusiva concessogli da quest'ultimo.
Art. 4 - Marchi distintivi
1. L'affiliante concede all'affiliato l'utilizzo dell'insegna ________ di sua proprietà
2. L'affiliato,in considerazione del vincolo di esclusiva, si impegna ad esporre il marchio ed i segni distintivi avuti in uso, secondo lo studio, i disegni e le direttive che le verranno preventivamente fornite dall'affiliante.
4. Resta inteso che l'utilizzazione, l'esposizione del marchio e dei segni distintivi dell'affiliante configura un uso di essi di mero fatto e per conto dello stesso, non attribuendo all'affiliato diritti e facoltà di alcun genere su detta denominazione, marchi e segni distintivi e, pertanto, l'affiliato riconosce la titolarità del marchio/marchi e dei segni distintivi dell'affiliante e s'impegna a non depositare e/o di fatto a usare nomi, marchi, sigle denominazioni o altri segni distintivi in combinazione con quelli appartenenti all'affiliante o che a loro somiglino graficamente o foneticamente.
Art. 5 - Corrispettivo per l'affiliazione
1. L'affiliato si impegna ed obbliga a corrispondere all'affiliante a titolo di diritto di ingresso la somma di euro ________ (________) oltre la IVA da corrispondere alla firma del presente contratto.
2. L'affiliato corrisponderà altresì all'affiliante a titolo di "royalty" una quota di euro ________ (________) ciascun mese dalla vigenza del presente contratto. All'atto di ogni pagamento, l'affiliato consegnerà all'affiliante un rendiconto scritto e completo dei servizi erogati presso il punto vendita e dei compensi percepiti al lordo della IVA.
3. In caso di ritardato pagamento degli importi di cui ai precedenti punti precedenti, l'affiliante avrà diritto di addebitare all'affiliato a titolo di interessi di mora una somma pari al ________% per cento per ogni mese o frazione di mese, sull'importo rimasto insoluto.
Art. 6 - Forniture
1. Per tutta la durata del presente contratto, l' affiliante si impegna a fornire in porto franco all' affiliato, direttamente o per il tramite di fornitori prescelti dall' affiliante e/o con lo stesso convenzionati, tutti i prodotti inclusi nel proprio assortimento ivi compresi quelli contrassegnati dai marchi dell'affiliante.
2. L'affiliato si obbliga ad acquistare solo ed esclusivamente i prodotti dall'affiliante in quantitativi corrispondenti all'intero fabbisogno dell'esercizio e si obbliga, altresì, a rivenderli esclusivamente al dettaglio nell'esercizio stesso ai prezzi indicati dall'affiliante. E' stabilito un quantitativo minimo di acquisto pari a:
________
3. L'affiliante si riserva di apportare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, variazioni ai quantitativi dei prodotti a proprio insindacabile giudizio, secondo la quantità ritenuta congrua al normale fabbisogni dell'esercizio. L'affiliato si obbliga sin d'ora ad accettare ogni variazione che il affiliante vorrà apportare sia ai beni in assortimento sia alle quantità richieste per l'approvvigionamento.
4. Le forniture saranno effettuate nei limiti della disponibilità dei singoli prodotti, secondo i prezzi dettagliatamente elencati negli appositi listini, che lo stesso dichiara di conoscere e di accettare, e dei successivi elaborati di adeguamento.
5. L'affiliante garantisce che i prodotti forniti saranno uguali a quelli destinati agli analoghi punti vendita della propria organizzazione ma non assume alcuna responsabilità in ordine alla qualità, al confezionamento e all'etichettatura di tali prodotti non essendo essi di sua produzione, salvo il diritto dell'affiliato di chiedere il ritiro e la sostituzione, secondo le procedure e nei termini indicati dall'affiliante, dei prodotti affetti da vizi di produzione o concernenti il cattivo stato di conservazione degli stessi – sempre ché tale stato sia imputabile all' affiliante – tali da non consentirne la possibilità di vendita totale o parziale.
6. L' affiliato sarà tenuto a ritirare in ogni caso i quantitativi di prodotti ordinati, rimanendo il affiliante libero di accettare eventuali richieste di variazione dei quantitativi sia in aumento sia in diminuzione.
7. L'affiliante non è responsabile per inadempimenti o ritardi nelle forniture dovuti a temporanea indisponibilità dei prodotti, ovvero per mancata consegna da parte dei fornitori o causati da forza maggiore, intendendosi inclusi tra gli eventi costituenti forza maggiore i provvedimenti della pubblica Autorità, gli scioperi dei dipendenti propri o delle ditte fornitrici, nonché ogni altra circostanza che sia al di fuori del suo controllo.
In tali particolari eventualità l'affiliato potrà rifornirsi presso terzi, previa autorizzazione scritta dell'affiliante, limitatamente ai quantitativi dei prodotti strettamente necessari al mantenimento dell'assortimento in tali periodi.
8. I prodotti che partono dal deposito del affiliante a mezzo della propria organizzazione viaggiano a rischio e pericolo dello stesso.
9. Per tutte le merci consegnate direttamente dai fornitori presso l'esercizio, l'affiliato comunicherà all'affiliante i quantitativi consegnati e indicati nelle relative bolle di accompagnamento.
Art. 7 - Ordini e consegne
1. L'affiliato dovrà ordinare i prodotti nella quantità necessaria per mantenere costantemente rifornito l'esercizio in tutti i settori merceologici oggetto del presente accordo.Le consegne saranno effettuate secondo il calendario e con le modalità operative concordate.
2. Gli ordini saranno effettuati su appositi modelli forniti dall'affiliante, e dovranno pervenire allo stesso mediante email, telefono o lettera raccomandata A.R.
3. L'affiliante si impegna ad eseguire l'ordine richiesto tempestivamente dalla ricezione dell'ordine stesso. L'affiliato corrisponderà il prezzo della singola fornitura all'affiliante.
4. Le spese del trasporto dei prodotti sono a carico dell'affiliante.
5. Le consegne vanno effettuate all'indirizzo fornito dall'affiliato.
6. L'affiliante non farà luogo al rimborso e alla sostituzione di prodotti che nel corso del trasporto e/o della consegna dal deposito abbiano subito danni per importi di piccola entità.
7. In caso di danneggiamenti di rilevante entità l'affiliato dovrà prendere contatto con l'assistente commerciale incaricato dall'affiliante al fine di valutare la consistenza del danno e decidere il conseguente intervento.
8. L'affiliante potrà effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, controlli sulla merce in arrivo presso l'esercizio, previo accordo con l'affiliato.
Art. 8 - Prezzi dei prodotti
1. Per tutti i prodotti, ad eccezione di: ________, i prezzi di cessione saranno indicati nel listino a tale scopo predisposto dall'affiliante.
2. I prezzi si intendono validi per pagamenti effettuati nei termini contrattuali in caso contrario, si applicherà il diritto dell'affiliante di esigere gli interessi di mora secondo quanto previsto nell'appartato corrispettivo.
3. L'affiliante si riserva di variare in qualsiasi momento il listino dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, dandone tempestiva comunicazione all'affiliato a mezzo di apposito elaborato.
Art. 9 - Obbligazioni dell'affiliato
1. L'affiliato si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, all'osservanza delle regole di condotta e delle disposizioni di cui ai successivi capoversi.
2. Nei rapporti con l'affiliante, l'affiliato si impegna ed obbliga:
a) a trasmettere all'affiliante, nella maniera che le parti riterranno più opportuna entro l'ultimo giorno lavorativo settimanale, un prospetto dettagliato delle fatture emesse e dei servizi prestati nei sette giorni precedenti;
b) a predisporre mensilmente un prospetto riepilogativo ed un resoconto statistico delle attività e dei servizi prestati, redatti secondo le istruzioni impartite dall'affiliante. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'affiliante entro la prima decade del mese successivo a quello cui il prospetto ed il resoconto si riferiscono presso i recapiti di cui alla lettera a) del presente articolo.
c) a predisporre ed inviare presso i recapiti di cui alla lettera a) del presente articolo entro il 30 gennaio di ciascun anno di vigenza del presente contratto un prospetto riepilogativo delle attività ed un resoconto statistico redatto secondo le istruzioni impartite dall'affiliante;
d) a fornire all'affiliante copia della documentazione contabile e di bilancio propria dell'affiliato su richiesta specifica dell'affiliante;
e) a consentire all'affiliante lo svolgimento, a mezzo di propri dipendenti o incaricati, di ispezioni anche contabili destinate a verificare l'effettivo andamento della gestione commerciale e dei ricavi di esercizio.
3. Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'attività della rete commerciale l'affiliato si impegna ed obbliga:
a) ad eseguire con la diligenza necessaria per lo svolgimento dell'attività professionale oggetto della rete di vendita le istruzioni e le indicazioni impartite dall'affiliante per l'allestimento, l'avviamento e la gestione del punto vendita; le spese necessarie alla realizzazione del punto vendita secondo gli standards indicati dall'affiliante sono ad esclusivo carico dell'affiliato;
b) ad utilizzare il marchio, i segni distintivi, il logo, i diritti e le concessioni trasferiti dall'affiliante con la diligenza necessaria all'attività esercitata e nel rispetto del principi di lealtà, correttezza e buona fede. Le denominazione dell'affiliato potrà essere indicata nell'intestazione delle fatture, quietanze e nella carta intestata, con la specifica indicazione della sussistenza del rapporto di affiliazione commerciale e previa autorizzazione dell'affiliante;
c) a procedere all'acquisto in esclusiva, presso l'affiliante dei marchi, logo, divise per il personale, gadgets, biglietteria e modulistica necessari per lo svolgimento dell'attività;
d) a dotare i furgoni e/o pullman ed i mezzi destinati allo svolgimento del servizio di navetta od ai servizi interni ed esterni al punto vendita del marchio e/o logo dell'affiliante secondo le caratteristiche, i colori e lo schema grafico fornito dall'affiliante;
4. Nell'allestimento e nell'esercizio del punto vendita l'affiliato si impegna ed obbliga:
a) a realizzare a proprie spese tutte le opere necessarie a rendere il punto vendita conforme agli standards della rete di vendita ed alle indicazioni dell'affiliante;
b) a mantenere il punto vendita in buone condizioni di manutenzione e pulizia in conformità alle istruzioni impartite dall'affiliante.
c) ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) ad esercitare sul personale addetto allo svolgimento del servizio la vigilanza necessaria ad assicurare che lo stesso indossi durante tutto l'orario di lavoro le divise fornite dall'affiliante recanti i segni distintivi dell'attività commerciale;
e) ad osservare e far osservare dal personale addetto allo svolgimento del servizio sia nei rapporti reciproci, con i superiori e gli incaricati dell'affiliante che nei confronti degli utenti e dei terzi una condotta diligente, efficiente ed improntata ad educazione e cortesia.
Art. 10 - Divieti dell'affiliato
1. E' fatto divieto all'affiliato trasferire la sede dell'attività senza il preventivo consenso dell'affiliante.
2. E' fatto divieto all'affiliato avvalersi della collaborazione anche temporanea ed occasionale di personale non in regola con le vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione ai servizi di impresa ed in difformità dalla normativa in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro.
3. E' fatto altresì divieto all'affiliato:
a) utilizzare o riprodurre il "sistema" o una parte di esso al fine di realizzare una rete commerciale avente per oggetto gli stessi od analoghi servizi ed attività;
b) svolgere in proprio e al di fuori della rete commerciale servizi ed attività propri dell'affiliante ovvero uguali o simili a quelli propri della rete commerciale;
c) trasmettere a terzi estranei, anche non esercenti attività in concorrenza, in qualunque forma, dati relativi all'attività od all'azienda dell'affiliante, informazioni concernenti le caratteristiche della rete e dei singoli punti vendita, criteri e metodi di gestione della rete commerciale e dei punti vendita;
d) utilizzare insegne, marchi, segni distintivi e/o logo della rete commerciale e/o dell'affiliante al di fuori delle attività e dei servizi propri della rete commerciale.
Art. 11 - Promozione della rete pubblicitaria
1. Al fine di assicurare l'uniformità dell'immagine propria della rete commerciale ideata dall'affiliante mediante la uniformità dell'immagine e dei segni distintivi utilizzati da ciascun affiliato, la Società affiliata si impegna ed obbliga ad utilizzare esclusivamente materiale pubblicitario, programmi promozionali, divise per il personale, marchi, logo e gadget forniti dall'affiliante.
2. Le spese per la pubblicità generale, diretta alla promozione della rete commerciale e dei singoli punti vendita verrà decisa, anche con riferimento ai tempi, le modalità ed i mezzi dall'affiliante il quale ne sosterrà integralmente le spese.
3. E' facoltà dell'affiliato promuovere il proprio punto vendita mediante autonome iniziative pubblicitarie, purché nel rispetto delle caratteristiche e dei segni distintivi della rete commerciale, dandone preventiva comunicazione all'affiliante e sostenendone integralmente le spese.
Art. 12 - Gestione del sito web
1. L'affiliante è esclusivo proprietario del sito: ________, che gestisce il servizio di prenotazione on line e/o il negozio e-commerce.
2. La gestione del sito, i suoi contenuti anche in termini di indicazione dei servizi accessori ed aggiuntivi e di inserimento di messaggi pubblicitari mediante appositi spazi, icone o link ovvero mediante banner scorrevoli, è di esclusiva pertinenza e responsabilità dell'affiliante.
3. L'affiliato si impegna ed obbliga ad avvalersi in via esclusiva del sito di cui al primo capoverso del presente articolo per l'effettuazione del sevizio di prenotazione on line.
Art. 13 - Durata
1. Il presente contratto è a tempo determinato, con decorrenza dal ________ al ________.
2. Il contratto si rinnoverà automaticamente alla scadenza per lo stesso periodo di tempo salvo il caso che una parte abbia dato disdetta all'altra con preavviso di 12 mesi a mezzo di lettera raccomandata A/R o P.E.C.
Art. 14 - Recesso
1. L'affiliante potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C., con la quale esso dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
a) nel caso in cui l'affiliatosi renda inadempiente agli obblighi qui previsti;
b) nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa dell'affiliato e ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'esercizio, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra l'affiliante ed il terzo acquirente o locatario;
c) nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento di una o più fatture di oltre 60 (sessanta) giorni dalla relativa data di scadenza;
d) nel caso di assoggettamento dell'affiliato e a fallimento o ad altra procedura concorsuale o nel caso in cui l'attività dell'affiliato e venga a cessare;
e) nel caso in cui il comportamento dell'affiliato e o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome dell'affiliante.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa l'affiliante potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, interrompendo comunque all'istante qualsiasi fornitura. Resta inteso che anche successivamente alla risoluzione del contratto, l'affiliato sarà comunque tenuto a corrispondere a terzi le somme relative ai canoni di affitto dell'area, all'utilizzo dei beni strumentali e all'estinzione di ogni debito contratto anche nel corso della vigenza contrattuale.
3. Nel caso in cui l'affiliato non riesca a reperire le necessarie autorizzazioni per l'avvio dell'attività, nonostante il suo diligente impegno in tal senso, il presente contratto sarà risolto di diritto senza ulteriori obblighi o responsabilità a carico delle parti.
4. Nel caso l'affiliato sia costituito in forma societaria, ogni significativo mutamento dell'assetto proprietario o gestionale (fusione, scissione, trasferimento azionario che importi variazione nella composizione del capitale sociale eccedente il 20% o comunque determini trasferimento del controllo societario: variazione dei legali rappresentati, dei soci illimitatamente responsabili, etc.) potrà costituire, in difetto di previo consenso dell'affiliante, causa di risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso, al verificarsi di tali eventi è fatto obbligo all'affiliato di darne, entro 15 giorni, comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C., all'affiliante che, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, comunicherà all'affiliato, con le stesse modalità, se intende valersi della clausola risolutiva o proseguire il rapporto.
5. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto per qualunque causa, e fatte salve le conseguenze dell'inadempimento ove imputabile, è fatto obbligo all'affiliato rendere all'affiliante immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni dal verificarsi della causa di risoluzione del rapporto, tutti i manuali, le istruzioni e gli altri materiali contenenti informazioni riservate, istruzioni operative e know-how relativi all'attività oggetto della rete di vendita.
6. Entro lo stesso termine di cui al precedente capoverso è fatto obbligo all'affiliato interrompere e far interrompere a propri collaboratori o dipendenti l'uso del "sistema", dei marchi, insegne, logo e segni distintivi su qualunque mezzo, supporto o capo di vestiario.
7. Sono ad esclusivo carico dell'affiliato che con il suo inadempimento abbia dato causa alla risoluzione del contratto, le conseguenze dannose derivanti all'affiliante, alla medesima persona giuridica affiliata, a suoi collaboratori, dipendenti, fornitori, clienti e terzi.
Art. 15 - Diritto di prelazione
1. L'affiliante ha diritto di prelazione in ordine all'acquisto dell'azienda dell'affiliato e/o delle quote della Società titolare della stessa. Il diritto di prelazione è esercitato dall'affiliante nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione da parte dell'affiliato della volontà di cedere l'azienda o circa la cessione di quote sociali.
2. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente capoverso, la Società Affiliata, mediante il suo Organo di Amministrazione deve trasmettere all'affiliante, nel termine ivi indicato, comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata contenente le seguenti indicazioni:
a) la volontà di cedere a terzi l'azienda e/o le quote del capitale sociale o parte delle stesse;
b) il prezzo della cessione dell'azienda o delle quote;
c) le modalità di pagamento ed i termini dello stesso;
d) le garanzie reali o personali eventualmente richieste.
3. L'affiliante esercita il diritto di prelazione nel termine sopra indicato mediante comunicazione scritta all'affiliato in persona del suo legale rappresentante e, in caso di cessione delle quote, anche ai soci cedenti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica certificata. Il termine per l'esercizio del diritto si intende osservato con l'inoltro della relativa comunicazione entro il termine indicato.
Art. 16 - Divieto di concorrenza
1. Nel corso di svolgimento del presente rapporto ed in tutti i casi di risoluzione dello stesso per qualunque causa e, quindi, anche per la scadenza del termine di durata, recesso anticipato, risoluzione per inadempimento, è fatto espresso divieto all'affiliato e personalmente anche al suo Organo di Amministrazione, di svolgere direttamente, indirettamente o mediante soggetto interposto attività che per l'ubicazione territoriale nell'ambito del territorio nazionale e per l'oggetto possano ritenersi in concorrenza con l'attività propria dell'affiliante ovvero ingenerare nel pubblico il convincimento della permanenza dell'affiliato all'interno della rete commerciale dell'affiliante.
2. Il divieto di cui al precedente capoverso si estende per 2 (due) anni dallo scioglimento del rapporto contrattuale per qualunque causa.
3. L'inosservanza del divieto di cui ai precedenti capoversi determina l'obbligo dell'affiliato e/o del suo Organo di Amministrazione di risarcire il danno derivante all'affiliante in misura corrispondente al doppio delle somme complessivamente corrisposte dall'affiliato per l'intero periodo di durata dell'affiliazione commerciale, fatto salvo il maggior danno.
Art. 17 - Annullamento del contratto
1. Qualora una delle parti abbia fornito all'altra false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 del codice civile oltre al risarcimento del danno.
Art. 18 - Risoluzione delle controversie
1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. competente.
2. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.
4. In caso di fallimento del procedimento di cui ai precedenti capoversi le parti possono adire al Foro competente in base alla territorialità.
Art. 19 - 52282 2 5228825528222
2. 22 25528 88 55222 52882528522222 5222 852 88 25282222 822255222 2 82222222 55 8222825 858 858252 52285222 (558).
5. 22 82282 58 5228825528222 528 25282222 822255222 2 852882 58 82882 8222 5 855882 58 22255282 82 25528 82 5528222 528 28% 88588525. 25 5228825528222 82555 2222225525 5 8555 5288'5228885222.
Art. 20 - Privacy
1. Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
2. Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.
Art. 21 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente contratto, l' Allegato "A" che l'affiliante ha trasmesso all'affiliato nei 30 giorni precedenti la firma del presente contratto, e che comprende:
a) ragione e capitale sociale versato. L'affiliante riserva l'eventuale inoltro dei dati di bilancio ove richiesti;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o deposito, la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
c) la sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) la lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la attestazione della inesistenza e/o esistenza, alla data di sottoscrizione del presente contratto, di procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante relativamente al sistema di affiliazione commerciale sia da parte di affiliati sia da parte di terzi privati o di pubbliche autorità.
Art. 22 - Disposizioni generali
1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
4. Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Art. 23 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle dettate dalla legge 6 maggio 2004 n. 129 "norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale".
Lí ________, Data ________.
L'affiliante
....................................................................
L'affiliato
...................................................................
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: "Oggetto del contratto", "Obbligazioni dell'affiliante","Marchi distintivi", "Corrispettivo per l'affiliazione", "Forniture, "Ordini e consegne", "Prezzi dei prodotti", "Obbligazioni dell'affiliato", "Divieti", "Promozione rete pubblicitaria", "Durata", "Recesso", "Diritto di prelazione", "Divieto di concorrenza", "Risoluzione delle controversie".
L'affiliante
................................................................
L'affiliato
...............................................................
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
tra
La società ________, domiciliata presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ (d'ora in avanti denominato "l'affiliante")
e
La società ________, domiciliata presso: ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Sig. ________ (d'ora in avanti denominato "l'affiliato")
PREMESSO
________
Tutto ciò premesso, e pattuito che le premesse e gli allegati alla presente scrittura ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto l'affiliazione commerciale dell'affiliato alla rete commerciale e produttiva denominata ________ di proprietà dell'affiliante.
2. Con la presente scrittura privata l'affiliante concede la disponibilità all'affiliato, verso corrispettivo, dell'insieme e/o "sistema" integrato dai diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo all'interno di una rete commerciale costituita da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio nazionale, allo scopo di commercializzare i prodotti offerti dall'affiliante alla clientela.
3. L'affiliato si impegna ed obbliga ad adottare ed usare esclusivamente le informazioni, istruzioni ed indicazioni impartite dall'affiliante o contenute nei manuali da questo predisposti e consegnati ed alle eventuali successive modificazioni ed espressamente dichiara di riconoscere l'affiliante quale proprietario esclusivo di tutti i diritti del "sistema" integrante la rete commerciale denominata e che il know-how e le istruzioni impartite dall'affiliante costituiscono, nel loro complesso e per le finalità cui sono indirizzate, segreti commerciali suscettibili, in quanto tali, di tutela giudiziaria.
4. Ai fini del presente contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per "Know-how", un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante. Tale patrimonio di conoscenze pratiche è segreto, sostanziale ed individuato e comprende le conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la gestione o l'organizzazione dei servizi oggetto dell'affiliazione commerciale;
b) per "Diritto di ingresso", la somma, rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, versata dall'affiliato al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per "Royalties", la percentuale dovuta dall'affiliato all'affiliante e commisurata al giro d'affari dell'affiliato stesso da corrispondersi nei termini e secondo le modalità di cui alla presente scrittura;
d) per "Beni dell'affiliante", i beni forniti dall'affiliante ed i servizi prodotti dall'affiliato secondo le sue istruzioni dell'affiliante e contrassegnati dal suo nome.
5. L'affiliato dichiara di voler aderire, ed aderisce, alle strategie commerciali ed alle indicazioni impartite dall'affiliante. Tali strategie ed indicazioni integrano ed uniformano la rete commerciale nella globalità delle sue utilizzazioni.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che la realizzazione degli scopi e degli obiettivi commerciali di cui al presente contratto presuppone ed obbliga le parti alla osservanza dei principi di lealtà, correttezza e buona fede, nonché alla reciproca comunicazione di ogni dato ed informazione la cui conoscenza risulti necessaria od opportuna sia ai fini della conclusione del contratto che per la sua esecuzione, anche se non espressamente richiesta dall'altra parte.
Art. 2 - Obbligazioni dell'affiliante
1. L'affiliante si impegna ed obbliga a trasferire all'affiliato per il periodo di durata del presente contratto, i seguenti diritti di utilizzo:
a) l'adozione e l'uso del "sistema" di cui al precedente punto 1.2 del presente contratto;
b) la comunicazione al pubblico attraverso pubblicità diretta o tramite media e/o mediante sistemi informatici e rete web, del rapporto di affiliazione commerciale instaurato dalle parti.
2. In particolare, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, l'affiliante si obbliga a comunicare all'affiliato:
a) il "Know-how" per la gestione dell'attività oggetto delle rete commerciale;
b) eventuali tecniche di sviluppo, miglioramento ed ottimizzazione del "sistema";
c) le tecniche di allestimento del servizio e per la sua erogazione secondo le caratteristiche uniformi della rete commerciale.
3. L'affiliante di impegna altresì:
a) a procedere periodicamente e, comunque, con cadenza settimanale nei primi 30 (trenta) giorni di attività dell'affiliato, con cadenza quindicinale nei successivi 5 (cinque) mesi e mensile nei mesi ancora successivi, a riunioni ed incontri presso la sede dell'affiliato al fine di verificare congiuntamente l'andamento della gestione del punto vendita e fornire eventuali suggerimenti od indicare modifiche nelle procedure di vendita e/o nella gestione;
b) a trasmettere le comunicazioni di cui al precedente punto 2.2. mediante stampati, brochure, posta elettronica, nonché in occasione di corsi, workshop, seminari appositamente organizzati dall'affiliante a beneficio dell'affiliato o con carattere generale per gli appartenenti alla rete commerciale;
c) ad assistere l'affiliato nell'avviamento dell'attività commerciale, mediante invio di personale esperto, anche a richiesta dell'affiliato;
d) a fornire all'affiliato eventuali manuali dallo predisposti dall'affiliante per la illustrazione di specifiche modalità di erogazione del servizio commercializzato con specifico riferimento a:
e) a cedere o trasmettere all'affiliato tutti i servizi, diritti, concessioni, facoltà ed agevolazioni che siano concessi agli altri affiliati che abbiano aderito alla rete commerciale.
Art. 3 - Esclusività
1. Tutte le forniture, i servizi, i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto si intendono riferiti all'attività dell'affiliato.
2. L'affiliato eseguirà il presente contratto nella zona geografica di:
________
3. L'affiliante s'impegna a non istituire ulteriori affiliazioni nella zona determinata e specialmente indicata nell'allegato, né ad aprire propri punti vendita in detta zona per tutta la durata del presente contratto.
4. Detta zona è data in esclusiva all'affiliato che non potrà trasferire la sede dell'attività, se non in caso di forza maggiore e, comunque, previa autorizzazione scritta dell'affiliante.
5. L'affiliato, inoltre, s'impegna a non istituire ulteriori affiliazioni che non siano riconducibili all'affiliante e si impegna, altresì, a non svolgere alcun tipo di attività commerciale in concorrenza diretta e/o indiretta nella predetta zona di esclusiva.
6. L'affiliato si impegna a corrispondere la quantità di euro ________ (________) all'affiliante, come quantità una tantum per il diritto di esclusiva concessogli da quest'ultimo.
Art. 4 - Marchi distintivi
1. L'affiliante concede all'affiliato l'utilizzo dell'insegna ________ di sua proprietà
2. L'affiliato,in considerazione del vincolo di esclusiva, si impegna ad esporre il marchio ed i segni distintivi avuti in uso, secondo lo studio, i disegni e le direttive che le verranno preventivamente fornite dall'affiliante.
4. Resta inteso che l'utilizzazione, l'esposizione del marchio e dei segni distintivi dell'affiliante configura un uso di essi di mero fatto e per conto dello stesso, non attribuendo all'affiliato diritti e facoltà di alcun genere su detta denominazione, marchi e segni distintivi e, pertanto, l'affiliato riconosce la titolarità del marchio/marchi e dei segni distintivi dell'affiliante e s'impegna a non depositare e/o di fatto a usare nomi, marchi, sigle denominazioni o altri segni distintivi in combinazione con quelli appartenenti all'affiliante o che a loro somiglino graficamente o foneticamente.
Art. 5 - Corrispettivo per l'affiliazione
1. L'affiliato si impegna ed obbliga a corrispondere all'affiliante a titolo di diritto di ingresso la somma di euro ________ (________) oltre la IVA da corrispondere alla firma del presente contratto.
2. L'affiliato corrisponderà altresì all'affiliante a titolo di "royalty" una quota di euro ________ (________) ciascun mese dalla vigenza del presente contratto. All'atto di ogni pagamento, l'affiliato consegnerà all'affiliante un rendiconto scritto e completo dei servizi erogati presso il punto vendita e dei compensi percepiti al lordo della IVA.
3. In caso di ritardato pagamento degli importi di cui ai precedenti punti precedenti, l'affiliante avrà diritto di addebitare all'affiliato a titolo di interessi di mora una somma pari al ________% per cento per ogni mese o frazione di mese, sull'importo rimasto insoluto.
Art. 6 - Forniture
1. Per tutta la durata del presente contratto, l' affiliante si impegna a fornire in porto franco all' affiliato, direttamente o per il tramite di fornitori prescelti dall' affiliante e/o con lo stesso convenzionati, tutti i prodotti inclusi nel proprio assortimento ivi compresi quelli contrassegnati dai marchi dell'affiliante.
2. L'affiliato si obbliga ad acquistare solo ed esclusivamente i prodotti dall'affiliante in quantitativi corrispondenti all'intero fabbisogno dell'esercizio e si obbliga, altresì, a rivenderli esclusivamente al dettaglio nell'esercizio stesso ai prezzi indicati dall'affiliante. E' stabilito un quantitativo minimo di acquisto pari a:
________
3. L'affiliante si riserva di apportare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, variazioni ai quantitativi dei prodotti a proprio insindacabile giudizio, secondo la quantità ritenuta congrua al normale fabbisogni dell'esercizio. L'affiliato si obbliga sin d'ora ad accettare ogni variazione che il affiliante vorrà apportare sia ai beni in assortimento sia alle quantità richieste per l'approvvigionamento.
4. Le forniture saranno effettuate nei limiti della disponibilità dei singoli prodotti, secondo i prezzi dettagliatamente elencati negli appositi listini, che lo stesso dichiara di conoscere e di accettare, e dei successivi elaborati di adeguamento.
5. L'affiliante garantisce che i prodotti forniti saranno uguali a quelli destinati agli analoghi punti vendita della propria organizzazione ma non assume alcuna responsabilità in ordine alla qualità, al confezionamento e all'etichettatura di tali prodotti non essendo essi di sua produzione, salvo il diritto dell'affiliato di chiedere il ritiro e la sostituzione, secondo le procedure e nei termini indicati dall'affiliante, dei prodotti affetti da vizi di produzione o concernenti il cattivo stato di conservazione degli stessi – sempre ché tale stato sia imputabile all' affiliante – tali da non consentirne la possibilità di vendita totale o parziale.
6. L' affiliato sarà tenuto a ritirare in ogni caso i quantitativi di prodotti ordinati, rimanendo il affiliante libero di accettare eventuali richieste di variazione dei quantitativi sia in aumento sia in diminuzione.
7. L'affiliante non è responsabile per inadempimenti o ritardi nelle forniture dovuti a temporanea indisponibilità dei prodotti, ovvero per mancata consegna da parte dei fornitori o causati da forza maggiore, intendendosi inclusi tra gli eventi costituenti forza maggiore i provvedimenti della pubblica Autorità, gli scioperi dei dipendenti propri o delle ditte fornitrici, nonché ogni altra circostanza che sia al di fuori del suo controllo.
In tali particolari eventualità l'affiliato potrà rifornirsi presso terzi, previa autorizzazione scritta dell'affiliante, limitatamente ai quantitativi dei prodotti strettamente necessari al mantenimento dell'assortimento in tali periodi.
8. I prodotti che partono dal deposito del affiliante a mezzo della propria organizzazione viaggiano a rischio e pericolo dello stesso.
9. Per tutte le merci consegnate direttamente dai fornitori presso l'esercizio, l'affiliato comunicherà all'affiliante i quantitativi consegnati e indicati nelle relative bolle di accompagnamento.
Art. 7 - Ordini e consegne
1. L'affiliato dovrà ordinare i prodotti nella quantità necessaria per mantenere costantemente rifornito l'esercizio in tutti i settori merceologici oggetto del presente accordo.Le consegne saranno effettuate secondo il calendario e con le modalità operative concordate.
2. Gli ordini saranno effettuati su appositi modelli forniti dall'affiliante, e dovranno pervenire allo stesso mediante email, telefono o lettera raccomandata A.R.
3. L'affiliante si impegna ad eseguire l'ordine richiesto tempestivamente dalla ricezione dell'ordine stesso. L'affiliato corrisponderà il prezzo della singola fornitura all'affiliante.
4. Le spese del trasporto dei prodotti sono a carico dell'affiliante.
5. Le consegne vanno effettuate all'indirizzo fornito dall'affiliato.
6. L'affiliante non farà luogo al rimborso e alla sostituzione di prodotti che nel corso del trasporto e/o della consegna dal deposito abbiano subito danni per importi di piccola entità.
7. In caso di danneggiamenti di rilevante entità l'affiliato dovrà prendere contatto con l'assistente commerciale incaricato dall'affiliante al fine di valutare la consistenza del danno e decidere il conseguente intervento.
8. L'affiliante potrà effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, controlli sulla merce in arrivo presso l'esercizio, previo accordo con l'affiliato.
Art. 8 - Prezzi dei prodotti
1. Per tutti i prodotti, ad eccezione di: ________, i prezzi di cessione saranno indicati nel listino a tale scopo predisposto dall'affiliante.
2. I prezzi si intendono validi per pagamenti effettuati nei termini contrattuali in caso contrario, si applicherà il diritto dell'affiliante di esigere gli interessi di mora secondo quanto previsto nell'appartato corrispettivo.
3. L'affiliante si riserva di variare in qualsiasi momento il listino dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, dandone tempestiva comunicazione all'affiliato a mezzo di apposito elaborato.
Art. 9 - Obbligazioni dell'affiliato
1. L'affiliato si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, all'osservanza delle regole di condotta e delle disposizioni di cui ai successivi capoversi.
2. Nei rapporti con l'affiliante, l'affiliato si impegna ed obbliga:
a) a trasmettere all'affiliante, nella maniera che le parti riterranno più opportuna entro l'ultimo giorno lavorativo settimanale, un prospetto dettagliato delle fatture emesse e dei servizi prestati nei sette giorni precedenti;
b) a predisporre mensilmente un prospetto riepilogativo ed un resoconto statistico delle attività e dei servizi prestati, redatti secondo le istruzioni impartite dall'affiliante. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'affiliante entro la prima decade del mese successivo a quello cui il prospetto ed il resoconto si riferiscono presso i recapiti di cui alla lettera a) del presente articolo.
c) a predisporre ed inviare presso i recapiti di cui alla lettera a) del presente articolo entro il 30 gennaio di ciascun anno di vigenza del presente contratto un prospetto riepilogativo delle attività ed un resoconto statistico redatto secondo le istruzioni impartite dall'affiliante;
d) a fornire all'affiliante copia della documentazione contabile e di bilancio propria dell'affiliato su richiesta specifica dell'affiliante;
e) a consentire all'affiliante lo svolgimento, a mezzo di propri dipendenti o incaricati, di ispezioni anche contabili destinate a verificare l'effettivo andamento della gestione commerciale e dei ricavi di esercizio.
3. Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'attività della rete commerciale l'affiliato si impegna ed obbliga:
a) ad eseguire con la diligenza necessaria per lo svolgimento dell'attività professionale oggetto della rete di vendita le istruzioni e le indicazioni impartite dall'affiliante per l'allestimento, l'avviamento e la gestione del punto vendita; le spese necessarie alla realizzazione del punto vendita secondo gli standards indicati dall'affiliante sono ad esclusivo carico dell'affiliato;
b) ad utilizzare il marchio, i segni distintivi, il logo, i diritti e le concessioni trasferiti dall'affiliante con la diligenza necessaria all'attività esercitata e nel rispetto del principi di lealtà, correttezza e buona fede. Le denominazione dell'affiliato potrà essere indicata nell'intestazione delle fatture, quietanze e nella carta intestata, con la specifica indicazione della sussistenza del rapporto di affiliazione commerciale e previa autorizzazione dell'affiliante;
c) a procedere all'acquisto in esclusiva, presso l'affiliante dei marchi, logo, divise per il personale, gadgets, biglietteria e modulistica necessari per lo svolgimento dell'attività;
d) a dotare i furgoni e/o pullman ed i mezzi destinati allo svolgimento del servizio di navetta od ai servizi interni ed esterni al punto vendita del marchio e/o logo dell'affiliante secondo le caratteristiche, i colori e lo schema grafico fornito dall'affiliante;
4. Nell'allestimento e nell'esercizio del punto vendita l'affiliato si impegna ed obbliga:
a) a realizzare a proprie spese tutte le opere necessarie a rendere il punto vendita conforme agli standards della rete di vendita ed alle indicazioni dell'affiliante;
b) a mantenere il punto vendita in buone condizioni di manutenzione e pulizia in conformità alle istruzioni impartite dall'affiliante.
c) ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) ad esercitare sul personale addetto allo svolgimento del servizio la vigilanza necessaria ad assicurare che lo stesso indossi durante tutto l'orario di lavoro le divise fornite dall'affiliante recanti i segni distintivi dell'attività commerciale;
e) ad osservare e far osservare dal personale addetto allo svolgimento del servizio sia nei rapporti reciproci, con i superiori e gli incaricati dell'affiliante che nei confronti degli utenti e dei terzi una condotta diligente, efficiente ed improntata ad educazione e cortesia.
Art. 10 - Divieti dell'affiliato
1. E' fatto divieto all'affiliato trasferire la sede dell'attività senza il preventivo consenso dell'affiliante.
2. E' fatto divieto all'affiliato avvalersi della collaborazione anche temporanea ed occasionale di personale non in regola con le vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione ai servizi di impresa ed in difformità dalla normativa in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro.
3. E' fatto altresì divieto all'affiliato:
a) utilizzare o riprodurre il "sistema" o una parte di esso al fine di realizzare una rete commerciale avente per oggetto gli stessi od analoghi servizi ed attività;
b) svolgere in proprio e al di fuori della rete commerciale servizi ed attività propri dell'affiliante ovvero uguali o simili a quelli propri della rete commerciale;
c) trasmettere a terzi estranei, anche non esercenti attività in concorrenza, in qualunque forma, dati relativi all'attività od all'azienda dell'affiliante, informazioni concernenti le caratteristiche della rete e dei singoli punti vendita, criteri e metodi di gestione della rete commerciale e dei punti vendita;
d) utilizzare insegne, marchi, segni distintivi e/o logo della rete commerciale e/o dell'affiliante al di fuori delle attività e dei servizi propri della rete commerciale.
Art. 11 - Promozione della rete pubblicitaria
1. Al fine di assicurare l'uniformità dell'immagine propria della rete commerciale ideata dall'affiliante mediante la uniformità dell'immagine e dei segni distintivi utilizzati da ciascun affiliato, la Società affiliata si impegna ed obbliga ad utilizzare esclusivamente materiale pubblicitario, programmi promozionali, divise per il personale, marchi, logo e gadget forniti dall'affiliante.
2. Le spese per la pubblicità generale, diretta alla promozione della rete commerciale e dei singoli punti vendita verrà decisa, anche con riferimento ai tempi, le modalità ed i mezzi dall'affiliante il quale ne sosterrà integralmente le spese.
3. E' facoltà dell'affiliato promuovere il proprio punto vendita mediante autonome iniziative pubblicitarie, purché nel rispetto delle caratteristiche e dei segni distintivi della rete commerciale, dandone preventiva comunicazione all'affiliante e sostenendone integralmente le spese.
Art. 12 - Gestione del sito web
1. L'affiliante è esclusivo proprietario del sito: ________, che gestisce il servizio di prenotazione on line e/o il negozio e-commerce.
2. La gestione del sito, i suoi contenuti anche in termini di indicazione dei servizi accessori ed aggiuntivi e di inserimento di messaggi pubblicitari mediante appositi spazi, icone o link ovvero mediante banner scorrevoli, è di esclusiva pertinenza e responsabilità dell'affiliante.
3. L'affiliato si impegna ed obbliga ad avvalersi in via esclusiva del sito di cui al primo capoverso del presente articolo per l'effettuazione del sevizio di prenotazione on line.
Art. 13 - Durata
1. Il presente contratto è a tempo determinato, con decorrenza dal ________ al ________.
2. Il contratto si rinnoverà automaticamente alla scadenza per lo stesso periodo di tempo salvo il caso che una parte abbia dato disdetta all'altra con preavviso di 12 mesi a mezzo di lettera raccomandata A/R o P.E.C.
Art. 14 - Recesso
1. L'affiliante potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C., con la quale esso dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
a) nel caso in cui l'affiliatosi renda inadempiente agli obblighi qui previsti;
b) nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa dell'affiliato e ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'esercizio, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra l'affiliante ed il terzo acquirente o locatario;
c) nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento di una o più fatture di oltre 60 (sessanta) giorni dalla relativa data di scadenza;
d) nel caso di assoggettamento dell'affiliato e a fallimento o ad altra procedura concorsuale o nel caso in cui l'attività dell'affiliato e venga a cessare;
e) nel caso in cui il comportamento dell'affiliato e o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome dell'affiliante.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa l'affiliante potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, interrompendo comunque all'istante qualsiasi fornitura. Resta inteso che anche successivamente alla risoluzione del contratto, l'affiliato sarà comunque tenuto a corrispondere a terzi le somme relative ai canoni di affitto dell'area, all'utilizzo dei beni strumentali e all'estinzione di ogni debito contratto anche nel corso della vigenza contrattuale.
3. Nel caso in cui l'affiliato non riesca a reperire le necessarie autorizzazioni per l'avvio dell'attività, nonostante il suo diligente impegno in tal senso, il presente contratto sarà risolto di diritto senza ulteriori obblighi o responsabilità a carico delle parti.
4. Nel caso l'affiliato sia costituito in forma societaria, ogni significativo mutamento dell'assetto proprietario o gestionale (fusione, scissione, trasferimento azionario che importi variazione nella composizione del capitale sociale eccedente il 20% o comunque determini trasferimento del controllo societario: variazione dei legali rappresentati, dei soci illimitatamente responsabili, etc.) potrà costituire, in difetto di previo consenso dell'affiliante, causa di risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso, al verificarsi di tali eventi è fatto obbligo all'affiliato di darne, entro 15 giorni, comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C., all'affiliante che, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, comunicherà all'affiliato, con le stesse modalità, se intende valersi della clausola risolutiva o proseguire il rapporto.
5. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto per qualunque causa, e fatte salve le conseguenze dell'inadempimento ove imputabile, è fatto obbligo all'affiliato rendere all'affiliante immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni dal verificarsi della causa di risoluzione del rapporto, tutti i manuali, le istruzioni e gli altri materiali contenenti informazioni riservate, istruzioni operative e know-how relativi all'attività oggetto della rete di vendita.
6. Entro lo stesso termine di cui al precedente capoverso è fatto obbligo all'affiliato interrompere e far interrompere a propri collaboratori o dipendenti l'uso del "sistema", dei marchi, insegne, logo e segni distintivi su qualunque mezzo, supporto o capo di vestiario.
7. Sono ad esclusivo carico dell'affiliato che con il suo inadempimento abbia dato causa alla risoluzione del contratto, le conseguenze dannose derivanti all'affiliante, alla medesima persona giuridica affiliata, a suoi collaboratori, dipendenti, fornitori, clienti e terzi.
Art. 15 - Diritto di prelazione
1. L'affiliante ha diritto di prelazione in ordine all'acquisto dell'azienda dell'affiliato e/o delle quote della Società titolare della stessa. Il diritto di prelazione è esercitato dall'affiliante nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione da parte dell'affiliato della volontà di cedere l'azienda o circa la cessione di quote sociali.
2. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente capoverso, la Società Affiliata, mediante il suo Organo di Amministrazione deve trasmettere all'affiliante, nel termine ivi indicato, comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata contenente le seguenti indicazioni:
a) la volontà di cedere a terzi l'azienda e/o le quote del capitale sociale o parte delle stesse;
b) il prezzo della cessione dell'azienda o delle quote;
c) le modalità di pagamento ed i termini dello stesso;
d) le garanzie reali o personali eventualmente richieste.
3. L'affiliante esercita il diritto di prelazione nel termine sopra indicato mediante comunicazione scritta all'affiliato in persona del suo legale rappresentante e, in caso di cessione delle quote, anche ai soci cedenti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica certificata. Il termine per l'esercizio del diritto si intende osservato con l'inoltro della relativa comunicazione entro il termine indicato.
Art. 16 - Divieto di concorrenza
1. Nel corso di svolgimento del presente rapporto ed in tutti i casi di risoluzione dello stesso per qualunque causa e, quindi, anche per la scadenza del termine di durata, recesso anticipato, risoluzione per inadempimento, è fatto espresso divieto all'affiliato e personalmente anche al suo Organo di Amministrazione, di svolgere direttamente, indirettamente o mediante soggetto interposto attività che per l'ubicazione territoriale nell'ambito del territorio nazionale e per l'oggetto possano ritenersi in concorrenza con l'attività propria dell'affiliante ovvero ingenerare nel pubblico il convincimento della permanenza dell'affiliato all'interno della rete commerciale dell'affiliante.
2. Il divieto di cui al precedente capoverso si estende per 2 (due) anni dallo scioglimento del rapporto contrattuale per qualunque causa.
3. L'inosservanza del divieto di cui ai precedenti capoversi determina l'obbligo dell'affiliato e/o del suo Organo di Amministrazione di risarcire il danno derivante all'affiliante in misura corrispondente al doppio delle somme complessivamente corrisposte dall'affiliato per l'intero periodo di durata dell'affiliazione commerciale, fatto salvo il maggior danno.
Art. 17 - Annullamento del contratto
1. Qualora una delle parti abbia fornito all'altra false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 del codice civile oltre al risarcimento del danno.
Art. 18 - Risoluzione delle controversie
1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. competente.
2. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.
4. In caso di fallimento del procedimento di cui ai precedenti capoversi le parti possono adire al Foro competente in base alla territorialità.
Art. 19 - 52282 2 5228825528222
2. 22 25528 88 55222 52882528522222 5222 852 88 25282222 822255222 2 82222222 55 8222825 858 858252 52285222 (558).
5. 22 82282 58 5228825528222 528 25282222 822255222 2 852882 58 82882 8222 5 855882 58 22255282 82 25528 82 5528222 528 28% 88588525. 25 5228825528222 82555 2222225525 5 8555 5288'5228885222.
Art. 20 - Privacy
1. Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
2. Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.
Art. 21 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente contratto, l' Allegato "A" che l'affiliante ha trasmesso all'affiliato nei 30 giorni precedenti la firma del presente contratto, e che comprende:
a) ragione e capitale sociale versato. L'affiliante riserva l'eventuale inoltro dei dati di bilancio ove richiesti;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o deposito, la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
c) la sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) la lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la attestazione della inesistenza e/o esistenza, alla data di sottoscrizione del presente contratto, di procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante relativamente al sistema di affiliazione commerciale sia da parte di affiliati sia da parte di terzi privati o di pubbliche autorità.
Art. 22 - Disposizioni generali
1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
4. Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Art. 23 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle dettate dalla legge 6 maggio 2004 n. 129 "norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale".
Lí ________, Data ________.
L'affiliante
....................................................................
L'affiliato
...................................................................
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: "Oggetto del contratto", "Obbligazioni dell'affiliante","Marchi distintivi", "Corrispettivo per l'affiliazione", "Forniture, "Ordini e consegne", "Prezzi dei prodotti", "Obbligazioni dell'affiliato", "Divieti", "Promozione rete pubblicitaria", "Durata", "Recesso", "Diritto di prelazione", "Divieto di concorrenza", "Risoluzione delle controversie".
L'affiliante
................................................................
L'affiliato
...............................................................
Rispondere alla domanda e cliccare su "Passo successivo".
Il documento viene redatto in base alle tue risposte: aggiunta o eliminazione di articoli, modifica di paragrafi, variazione di parole, ecc.
Al termine, riceverai immediatamente il documento nei formati Word e PDF. Potrai quindi aprire il documento Word per modificarlo e riutilizzarlo come desideri.
Avrai anche l'opzione di richiedere l'assistenza di un avvocato.