CONTRATTO DI INCARICO A VENDERE
TRA LE PARTI
La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "Venditore")
e
L'agenzia ________, con sede in ________, rappresentata per il presente conferimento dal Sig. ________, registrato al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione della CCIAA di ________, al numero ________, codice fiscale ________, partita iva ________. (d'ora in avanti denominato "Mediatore Immobiliare")
PREMESSO:
- Che il venditore è proprietario esclusivo dell'immobile indicato al punto 2 del presente contratto;
- Che lo stesso venditore ha manifestato la volontà di voler incaricare il mediatore per la vendita dello stesso immobile;
- Che il mediatore svolge la propria attività nel settore dell'intermediazione immobiliare;
- Che il venditore ha interesse ad avvalersi dell'opera dell'intermediazione immobiliare per la vendita del proprio immobile di cui al punto a);
- Che il venditore ha interesse a stipulare il presente Accordo con il mediatore, che ne ha parimenti interesse.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Il venditore, nella qualità sopra specificata, conferisce incarico al Mediatore di trovare un acquirente all'immobile indicato nel punto successivo del presente contratto.
Art. 2 - Immobile oggetto del contratto
1. Il venditore dichiara di essere proprietario esclusivo dell'immobile sito al ________, del fabbricato ubicato ________ con superficie di ________ metri quadrati, composta da ________ vani, oltre a ________ cucine, ________ bagni e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:
________
2. L'immobile presenta i seguenti dati catastali:
________
Art. 3 - Durata
1. Il presente contratto avrà vigore dalla data della sua stipulazione e avrà una durata di ________. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta alcuna.
Art. 4 - Esclusività
1. Il Venditore si impegna a concludere il contratto di compravendita relativo all'immobile sopra identificato esclusivamente tramite il Mediatore incaricato ai sensi del presente contratto, impegnandosi contestualmente a non affidare ad altri mediatori l'incarico di vendere l'immobile stesso.
2. Se il Venditore dovesse trovare eventuali interessati all'acquisto, lo stesso si impegna a segnalarli prontamente al Mediatore, affinché sia quest'ultimo a condurre la trattativa di vendita.
Art. 5 - Condizioni di vendita
1. Il venditore dichiara che il prezzo che vorrà ricevere per la vendita dell'immobile è pari ad euro ________ (________).
2. Il mediatore cercherà potenziali acquirenti al prezzo indicato, salva la possibilità di proporre al venditore proposte di diverso importo, che il venditore dovrà accettare per iscritto o attraverso email.
3. La proposta di acquisto potrà contenere la previsione di un versamento contestuale a titolo di deposito fiduciario, con la precisazione che in caso di accettazione della proposta tale somma diverrà caparra confirmatoria.
4. Il saldo del prezzo dovrà essere liquidato con assegno circolare non trasferibile all'atto notarile. Nel caso di esistenza di rapporto di mutuo per l'immobile di cui al presente incarico il venditore si obbliga ad estinguere lo stesso entro la sottoscrizione dell'atto notarile e ad espletare entro la predetta data ogni formalità necessaria alla cancellazione della relativa ipoteca. L'acquirente potrà avvalersi, a propria cura e spese, di mutui o finanziamenti, il cui importo verrà messo a disposizione del venditore da parte del notaio rogante, esperite le formalità necessarie.
Art. 6 - Provvigioni
1. Il Venditore si impegna a corrispondere al Mediatore una provvigione fissata nella percentuale del ________% più IVA del prezzo accettato per la conclusione della compravendita, che verrà versata nelle seguenti modalità:
________
2. Il diritto alla provvigione sorgerà in capo al Mediatore, ex art. 1755 c.c., alla conclusione dell'affare, intendendosi con tale espressione la comunicazione di avvenuta accettazione della proposta di acquisto dal Venditore al Proponente acquirente. La provvigione dovrà essere corrisposta al Mediatore alla firma del preliminare di compravendita tra le parti o, in mancanza di quest'ultimo, al rogito notarile.
3. La provvigione sarà dovuta anche nel caso di conclusione dell'affare in un momento successivo alla scadenza dell'incarico, qualora l'affare medesimo venga concluso con soggetti già contattati o segnalati dall'agente mediante comunicazione scritta durante il periodo di validità dell'incarico.
Art. 7 - Condizioni di pagamento
1. La proposta di acquisto potrà contenere la previsione di un versamento contestuale a titolo di deposito fiduciario, con la precisazione che in caso di accettazione della proposta tale somma diverrà caparra confirmatoria.
2. Potranno inoltre essere previsti successivi pagamenti a titolo di acconto prezzo, che verranno indicati al venditore.
3. Il saldo del prezzo dovrà essere liquidato con assegno circolare non trasferibile all'atto notarile. Nel caso di esistenza di rapporto di mutuo per l'immobile di cui al presente incarico il venditore si obbliga ad estinguere lo stesso entro la sottoscrizione dell'atto notarile e ad espletare entro la predetta data ogni formalità necessaria alla cancellazione della relativa ipoteca.
4. L'acquirente potrà avvalersi, a propria cura e spese, di mutui o finanziamenti, il cui importo verrà messo a disposizione del venditore da parte del notaio rogante, esperite le formalità necessarie.
Art. 8 - Esecuzione dell'incarico
1. Al fine di consentire l'esecuzione dell'incarico il venditore autorizza l'Agenzia
a) ad avvalersi a proprie spese di banche dati e di agenti esterni all'organizzazione, purché in regola con le prescrizioni di cui alla legge 39/89 e s.m.i.;
b) a far sottoscrivere al potenziale acquirente una proposta di acquisto;
c) a comunicare per iscritto allo stesso l'avvenuta accettazione da parte sua;
d) a richiedere all'amministratore di condominio i dati relativi alla proprietà ed all'immobile;
e) a ricevere e trattenere fiduciariamente le eventuali somme e/o titoli di credito non trasferibili a lui intestati, che dovranno essergli consegnati, a titolo di caparra confirmatoria, dopo che il potenziale acquirente avrà avuto conoscenza, in forma scritta, della sua accettazione, ovvero che dovranno essere restituiti al potenziale acquirente in caso di mancata accettazione.
Art. 9 - Obblighi del mediatore
1. Il Mediatore si obbliga espressamente, per effetto della sottoscrizione del presente incarico in esclusiva, a:
a) visionare e valutare l'immobile;
b) promuoverne la vendita tramite l'utilizzo della propria organizzazione, impegnandosi a tal fine ad operare secondo gli usi e la diligenza professionali. In particolare il Mediatore si impegna:
i) a pubblicizzare la vendita tramite l'esposizione di cartello "vendesi" all'esterno dell'immobile o nella maniera che ritiene più opportuna attraverso le piattaforme online più riconosciute;
ii) a procedere alla pubblicazione di annunci su siti internet e/o altri mezzi di comunicazione;
iii) a garantire la reperibilità telefonica, in orario d'ufficio, di persona in grado di fornire agli interessati esaurienti informazioni relative all'immobile;
iv) ad accompagnare e/o far accompagnare da propri incaricati i potenziali acquirenti nelle visite all'immobile;
v) raccogliere le proposte di acquisto e darne tempestiva comunicazione al Venditore;
c) fornire ogni informazione richiesta dal Venditore sulle trattative in corso;
d) assistere le parti nella trattativa fino alla stipula dell'atto notarile di compravendita;
e) garantire, per tutta la durata del presente incarico, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per i rischi professionali.
2. In caso di conclusione dell'affare, nulla sarà dovuto al Mediatore per le spese sostenute in adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 10 - 88888258 528 822582252
2. 58 522582252 88 8222225 5 82222525588 8282252 85225 2252 2288'55222822222 52288 28888258 22828 5 852 855882 558 25282222 822255222 2 5 2252852 58 225852252 85 285 52285 82885825528222 225 822822285288 88 82552222 588288822222 52288 28888258 58 858 58 2528252222 55288282, 88 522582252 88 8222225 2825288522222 5:
5) 25282552 25552285 85882 8225828228 5288'82228882 8222 82288288522 58 2528252222 852. 2, 25 82 25528828552 5885 855 8222252825 5882 8822228 22522 55852882882/25888282 2 852582588, 822222525288 5825288 5 8225288552 222228288522222 58 225852252 2228 8252 8558528222;
8) 8228222552 58 225852252 25225 85 52852222528222 2282885585 225 85 82552225 225258822528222 52885 8225825, 2 85522'58252 88 225852252 5822555 2282885582 225 8'282822522222 528 25282222 82855882 (5222 5'2582822, 888552 8222285582 2 852582588, 282225582 52852222528222 52852885 58 8225228, 82282888228 25888282 5882822 2 82 288252, 82528288522 2225222882, 288);
8) 522828552 88 225852252 2288'55222822222 5288'82855882, 82 25528828552 82282222252 888822 5288'82228882 55 25522 58 2222228588 5885852228 588222522528 558 225852252 2 55 8528 8285588528 588882528 5885 25222888222.
Art. 11 - Spese
1. Le eventuali spese in cui incorre l'agente nella ricerca del compratore saranno a suo totale carico non dovendo quindi il venditore esborsare nulla per le spese in cui incorrerà l'agente.
Art. 12 - Diritto di recesso
1. Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.
2. A titolo di corrispettivo dell'esercizio del diritto di recesso è dovuta da ciascuna parte una somma pari al ________% della provvigione pattuita.
3. Il venditore potrà recedere gratuitamente fino al decimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione senza incorrere in nessuna penale.
4. Resta inteso che, in ogni caso, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo fino a che non venga comunicata una proposta di acquisto conforme all'incarico ricevuto.
5. Nel caso di contratto concluso al di fuori dei locali commerciali si applica il cd. Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005.
Art. 13 - Penale
1. La violazione del patto d'esclusiva, di cui al precedente Art. 3 con conseguente vendita dell'immobile nel periodo d'incarico, comporterà la risoluzione del presente contratto, e il pagamento di una penale concordata ex Art. 1382 c.c. pari al ________% della provvigione dovuta al Mediatore ai sensi dell'Art. 5.
2. Qualora il Venditore non accetti una proposta di acquisto conforme all'incarico, lo stesso dovrà ugualmente corrispondere al Mediatore la provvigione prevista all'Art. 5 del presente accordo, salvo per il Mediatore accettare le giuste motivazioni che abbiano portato a tale rifiuto. In tale ipotesi il Mediatore provvederà all'immediata restituzione dell'assegno ricevuto a titolo di deposito fiduciario al Proponente acquirente.
3. Nel caso in cui l'affare non si concluda a causa delle inesatte indicazioni fornite dolosamente o con colpa grave dal Venditore riguardo alle condizioni dell'immobile ed ai pesi ed oneri su di esso gravanti, nonché nel caso in cui la conclusione sia impedita dall'esistenza di irregolarità urbanistico/edilizie e catastali non sanabili rispetto alla normativa vigente sottaciute con dolo o colpa grave, sarà a carico del Venditore una penale a favore del Mediatore pari alla provvigione prevista dal presente accordo.
Art. 14 - Intervento terze parti
1. Il Mediatore dichiara di avvalersi nell'adempimento dell'incarico, della collaborazione di altri agenti.
2. In tali casi la provvigione sarà comunque direttamente ed interamente dovuta al solo Mediatore parte del presente contratto, il quale si impegna a sollevare il Venditore da eventuali pretese economiche degli Agenti collaboratori di cui al primo capoverso del presente articolo.
Art. 15 - Trattamento dati personali
1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
2. Il mediatore dovrà attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
3. Il mancato rispetto da parte del mediatore degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.
Art. 16 - Clausola di mediazione e Foro competente
1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
3. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 giorni del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verrano risolte dal Foro competente in base alla territorialità.
Art. 17 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
________
Art. 18 - 22222 52288858882
1. Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili gli artt. 1754 e seguenti del codice civile, e dell' art. 2 legge 39/89.
________, ________
Il Mediatore
Il Venditore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli: 4 - Esclusività; 6 - Provvigioni; 12 - Diritto di recesso; 13 - Penale.
Il mediatore
Il venditore
CONTRATTO DI INCARICO A VENDERE
TRA LE PARTI
La società ________, con sede presso ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "Venditore")
e
L'agenzia ________, con sede in ________, rappresentata per il presente conferimento dal Sig. ________, registrato al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione della CCIAA di ________, al numero ________, codice fiscale ________, partita iva ________. (d'ora in avanti denominato "Mediatore Immobiliare")
PREMESSO:
- Che il venditore è proprietario esclusivo dell'immobile indicato al punto 2 del presente contratto;
- Che lo stesso venditore ha manifestato la volontà di voler incaricare il mediatore per la vendita dello stesso immobile;
- Che il mediatore svolge la propria attività nel settore dell'intermediazione immobiliare;
- Che il venditore ha interesse ad avvalersi dell'opera dell'intermediazione immobiliare per la vendita del proprio immobile di cui al punto a);
- Che il venditore ha interesse a stipulare il presente Accordo con il mediatore, che ne ha parimenti interesse.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Il venditore, nella qualità sopra specificata, conferisce incarico al Mediatore di trovare un acquirente all'immobile indicato nel punto successivo del presente contratto.
Art. 2 - Immobile oggetto del contratto
1. Il venditore dichiara di essere proprietario esclusivo dell'immobile sito al ________, del fabbricato ubicato ________ con superficie di ________ metri quadrati, composta da ________ vani, oltre a ________ cucine, ________ bagni e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:
________
2. L'immobile presenta i seguenti dati catastali:
________
Art. 3 - Durata
1. Il presente contratto avrà vigore dalla data della sua stipulazione e avrà una durata di ________. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta alcuna.
Art. 4 - Esclusività
1. Il Venditore si impegna a concludere il contratto di compravendita relativo all'immobile sopra identificato esclusivamente tramite il Mediatore incaricato ai sensi del presente contratto, impegnandosi contestualmente a non affidare ad altri mediatori l'incarico di vendere l'immobile stesso.
2. Se il Venditore dovesse trovare eventuali interessati all'acquisto, lo stesso si impegna a segnalarli prontamente al Mediatore, affinché sia quest'ultimo a condurre la trattativa di vendita.
Art. 5 - Condizioni di vendita
1. Il venditore dichiara che il prezzo che vorrà ricevere per la vendita dell'immobile è pari ad euro ________ (________).
2. Il mediatore cercherà potenziali acquirenti al prezzo indicato, salva la possibilità di proporre al venditore proposte di diverso importo, che il venditore dovrà accettare per iscritto o attraverso email.
3. La proposta di acquisto potrà contenere la previsione di un versamento contestuale a titolo di deposito fiduciario, con la precisazione che in caso di accettazione della proposta tale somma diverrà caparra confirmatoria.
4. Il saldo del prezzo dovrà essere liquidato con assegno circolare non trasferibile all'atto notarile. Nel caso di esistenza di rapporto di mutuo per l'immobile di cui al presente incarico il venditore si obbliga ad estinguere lo stesso entro la sottoscrizione dell'atto notarile e ad espletare entro la predetta data ogni formalità necessaria alla cancellazione della relativa ipoteca. L'acquirente potrà avvalersi, a propria cura e spese, di mutui o finanziamenti, il cui importo verrà messo a disposizione del venditore da parte del notaio rogante, esperite le formalità necessarie.
Art. 6 - Provvigioni
1. Il Venditore si impegna a corrispondere al Mediatore una provvigione fissata nella percentuale del ________% più IVA del prezzo accettato per la conclusione della compravendita, che verrà versata nelle seguenti modalità:
________
2. Il diritto alla provvigione sorgerà in capo al Mediatore, ex art. 1755 c.c., alla conclusione dell'affare, intendendosi con tale espressione la comunicazione di avvenuta accettazione della proposta di acquisto dal Venditore al Proponente acquirente. La provvigione dovrà essere corrisposta al Mediatore alla firma del preliminare di compravendita tra le parti o, in mancanza di quest'ultimo, al rogito notarile.
3. La provvigione sarà dovuta anche nel caso di conclusione dell'affare in un momento successivo alla scadenza dell'incarico, qualora l'affare medesimo venga concluso con soggetti già contattati o segnalati dall'agente mediante comunicazione scritta durante il periodo di validità dell'incarico.
Art. 7 - Condizioni di pagamento
1. La proposta di acquisto potrà contenere la previsione di un versamento contestuale a titolo di deposito fiduciario, con la precisazione che in caso di accettazione della proposta tale somma diverrà caparra confirmatoria.
2. Potranno inoltre essere previsti successivi pagamenti a titolo di acconto prezzo, che verranno indicati al venditore.
3. Il saldo del prezzo dovrà essere liquidato con assegno circolare non trasferibile all'atto notarile. Nel caso di esistenza di rapporto di mutuo per l'immobile di cui al presente incarico il venditore si obbliga ad estinguere lo stesso entro la sottoscrizione dell'atto notarile e ad espletare entro la predetta data ogni formalità necessaria alla cancellazione della relativa ipoteca.
4. L'acquirente potrà avvalersi, a propria cura e spese, di mutui o finanziamenti, il cui importo verrà messo a disposizione del venditore da parte del notaio rogante, esperite le formalità necessarie.
Art. 8 - Esecuzione dell'incarico
1. Al fine di consentire l'esecuzione dell'incarico il venditore autorizza l'Agenzia
a) ad avvalersi a proprie spese di banche dati e di agenti esterni all'organizzazione, purché in regola con le prescrizioni di cui alla legge 39/89 e s.m.i.;
b) a far sottoscrivere al potenziale acquirente una proposta di acquisto;
c) a comunicare per iscritto allo stesso l'avvenuta accettazione da parte sua;
d) a richiedere all'amministratore di condominio i dati relativi alla proprietà ed all'immobile;
e) a ricevere e trattenere fiduciariamente le eventuali somme e/o titoli di credito non trasferibili a lui intestati, che dovranno essergli consegnati, a titolo di caparra confirmatoria, dopo che il potenziale acquirente avrà avuto conoscenza, in forma scritta, della sua accettazione, ovvero che dovranno essere restituiti al potenziale acquirente in caso di mancata accettazione.
Art. 9 - Obblighi del mediatore
1. Il Mediatore si obbliga espressamente, per effetto della sottoscrizione del presente incarico in esclusiva, a:
a) visionare e valutare l'immobile;
b) promuoverne la vendita tramite l'utilizzo della propria organizzazione, impegnandosi a tal fine ad operare secondo gli usi e la diligenza professionali. In particolare il Mediatore si impegna:
i) a pubblicizzare la vendita tramite l'esposizione di cartello "vendesi" all'esterno dell'immobile o nella maniera che ritiene più opportuna attraverso le piattaforme online più riconosciute;
ii) a procedere alla pubblicazione di annunci su siti internet e/o altri mezzi di comunicazione;
iii) a garantire la reperibilità telefonica, in orario d'ufficio, di persona in grado di fornire agli interessati esaurienti informazioni relative all'immobile;
iv) ad accompagnare e/o far accompagnare da propri incaricati i potenziali acquirenti nelle visite all'immobile;
v) raccogliere le proposte di acquisto e darne tempestiva comunicazione al Venditore;
c) fornire ogni informazione richiesta dal Venditore sulle trattative in corso;
d) assistere le parti nella trattativa fino alla stipula dell'atto notarile di compravendita;
e) garantire, per tutta la durata del presente incarico, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per i rischi professionali.
2. In caso di conclusione dell'affare, nulla sarà dovuto al Mediatore per le spese sostenute in adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 10 - 88888258 528 822582252
2. 58 522582252 88 8222225 5 82222525588 8282252 85225 2252 2288'55222822222 52288 28888258 22828 5 852 855882 558 25282222 822255222 2 5 2252852 58 225852252 85 285 52285 82885825528222 225 822822285288 88 82552222 588288822222 52288 28888258 58 858 58 2528252222 55288282, 88 522582252 88 8222225 2825288522222 5:
5) 25282552 25552285 85882 8225828228 5288'82228882 8222 82288288522 58 2528252222 852. 2, 25 82 25528828552 5885 855 8222252825 5882 8822228 22522 55852882882/25888282 2 852582588, 822222525288 5825288 5 8225288552 222228288522222 58 225852252 2228 8252 8558528222;
8) 8228222552 58 225852252 25225 85 52852222528222 2282885585 225 85 82552225 225258822528222 52885 8225825, 2 85522'58252 88 225852252 5822555 2282885582 225 8'282822522222 528 25282222 82855882 (5222 5'2582822, 888552 8222285582 2 852582588, 282225582 52852222528222 52852885 58 8225228, 82282888228 25888282 5882822 2 82 288252, 82528288522 2225222882, 288);
8) 522828552 88 225852252 2288'55222822222 5288'82855882, 82 25528828552 82282222252 888822 5288'82228882 55 25522 58 2222228588 5885852228 588222522528 558 225852252 2 55 8528 8285588528 588882528 5885 25222888222.
Art. 11 - Spese
1. Le eventuali spese in cui incorre l'agente nella ricerca del compratore saranno a suo totale carico non dovendo quindi il venditore esborsare nulla per le spese in cui incorrerà l'agente.
Art. 12 - Diritto di recesso
1. Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.
2. A titolo di corrispettivo dell'esercizio del diritto di recesso è dovuta da ciascuna parte una somma pari al ________% della provvigione pattuita.
3. Il venditore potrà recedere gratuitamente fino al decimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione senza incorrere in nessuna penale.
4. Resta inteso che, in ogni caso, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo fino a che non venga comunicata una proposta di acquisto conforme all'incarico ricevuto.
5. Nel caso di contratto concluso al di fuori dei locali commerciali si applica il cd. Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005.
Art. 13 - Penale
1. La violazione del patto d'esclusiva, di cui al precedente Art. 3 con conseguente vendita dell'immobile nel periodo d'incarico, comporterà la risoluzione del presente contratto, e il pagamento di una penale concordata ex Art. 1382 c.c. pari al ________% della provvigione dovuta al Mediatore ai sensi dell'Art. 5.
2. Qualora il Venditore non accetti una proposta di acquisto conforme all'incarico, lo stesso dovrà ugualmente corrispondere al Mediatore la provvigione prevista all'Art. 5 del presente accordo, salvo per il Mediatore accettare le giuste motivazioni che abbiano portato a tale rifiuto. In tale ipotesi il Mediatore provvederà all'immediata restituzione dell'assegno ricevuto a titolo di deposito fiduciario al Proponente acquirente.
3. Nel caso in cui l'affare non si concluda a causa delle inesatte indicazioni fornite dolosamente o con colpa grave dal Venditore riguardo alle condizioni dell'immobile ed ai pesi ed oneri su di esso gravanti, nonché nel caso in cui la conclusione sia impedita dall'esistenza di irregolarità urbanistico/edilizie e catastali non sanabili rispetto alla normativa vigente sottaciute con dolo o colpa grave, sarà a carico del Venditore una penale a favore del Mediatore pari alla provvigione prevista dal presente accordo.
Art. 14 - Intervento terze parti
1. Il Mediatore dichiara di avvalersi nell'adempimento dell'incarico, della collaborazione di altri agenti.
2. In tali casi la provvigione sarà comunque direttamente ed interamente dovuta al solo Mediatore parte del presente contratto, il quale si impegna a sollevare il Venditore da eventuali pretese economiche degli Agenti collaboratori di cui al primo capoverso del presente articolo.
Art. 15 - Trattamento dati personali
1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
2. Il mediatore dovrà attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
3. Il mancato rispetto da parte del mediatore degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.
Art. 16 - Clausola di mediazione e Foro competente
1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione scelto dalle parti saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione indicato.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
3. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 giorni del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verrano risolte dal Foro competente in base alla territorialità.
Art. 17 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
________
Art. 18 - 22222 52288858882
1. Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili gli artt. 1754 e seguenti del codice civile, e dell' art. 2 legge 39/89.
________, ________
Il Mediatore
Il Venditore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli: 4 - Esclusività; 6 - Provvigioni; 12 - Diritto di recesso; 13 - Penale.
Il mediatore
Il venditore
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