CONTRATTO DI COMODATO
Tra
La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodante" o "parte comodante")
e
La Società ________, con sede presso ________, partita IVA, codice fiscale e numero registro imprese ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodatario" o "parte comodataria")
PREMESSO CHE:
- Il comodante è proprietario dell'autovettura:
- Marca: ________,
- Modello: ________,
- Targa: ________,
- Telaio: ________
- Km: ________
- Lo stesso comodante intende cedere in comodato d'uso tale bene al comodatario;
- Che il comodatario accetta la cessione in comodato d'uso del bene sopra descritto.
Tutto ciò premesso, le parti:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. Il comodante, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, consegna in comodato gratuito al comodatario, che lo accetta, perché se ne serva per l'uso consentito, l'autovettura descritta in premessa, completo dei relativi documenti.
1.2. Il comodatario si servirà del bene descritto ai sensi dell'art.1803 e seguenti del Codice Civile, con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia, potendo in ogni caso utilizzare e disporre del bene per tutti gli usi consentiti dalla legge.
1.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice Civile, il comodante ed il comodatario convengono di stimare il valore del bene oggetto del presente contratto nella somma complessiva di Euro ________ (________)
Art. 2 - Durata e restituzione del bene
2.1. Il presente contratto di comodato sarà valido per un periodo di ________ giorni, fino al ________,con decorrenza a partire dalla firma dello stesso.
2.2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata A/R, o mediante P.E.C. con un preavviso di almeno ________.
2.3. Alla scadenza del termine pattuito il comodatario si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto presso il domicilio del comodante come indicato nell'epigrafe, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso.
2.4. Il comodatario può restituire il bene al comodante in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista dal comma 1 del presente articolo.
2.5. Il comodante può richiedere mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. la restituzione immediata del bene oggetto del comodato in caso di urgente e imprevedibile bisogno.
2.6. In caso di morte del comodatario prima della scadenza del termine, il comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene. In caso di morte del comodante, i suoi eredi potranno esigere l'immediata restituzione.
Art. 3 - Obblighi del comodatario
3.1. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, e a servirsene per l'uso indicato nell'articolo 1 del presente contratto.
3.2. E' fatto divieto al comodatario la cessione a terzi dell'autovettura, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 15513 del 10/07/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3.3. Sono a carico del comodatario tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti l'autovettura.
Art. 4 - Stato dell'autovettura
4.1. Il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza dell'autovettura e di averla trovata idonea all'uso pattuito.
4.2. Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnarla al comodante nello stato in cui essa si trova adesso con esclusione del normale deperimento d'uso.
4.3. Il comodatario potrà fornire al comodante prova contraria dello stato di efficienza del veicolo in forma scritta entro dieci giorni dall'inizio del contratto stesso;
4.4. Nel caso in cui l'uso delll'autovettura non venga effettuato per il suo uso normale derivante dalla natura dello stesso, o non venga restituito nei termini previsti, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvi che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.
4.5. Il comodatario si obbliga a tenere esente il comodante dei danni subiti da terzi in conseguenza all'uso delll'autovettura
Art. 5 - Spese
5.1. Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, necessarie al mantenimento del veicolo in perfette condizioni di efficienza, saranno a carico del comodatario che dichiara di accollarsene obbligandosi inoltre ad eseguirle con le modalità e la periodicità indicate nell'apposito libretto dalla Casa di produzione del veicolo stesso.
5.2. Il comodatario risponderà altresì di eventuali spese dovute ad incidenti e/o ammaccature e graffi del veicolo, oltre che a tutte le sanzioni disciplinari derivanti dall'uso dello stesso.
Art. 6 - 55882225522
________. 5' 25222 2825288522222 5888222 88 85882225522 55 25522 528 82225525582. 2'282225582 82888222, 5 855888588 282282, 528 8288282 5 22528 8555 85585 58 58828528222 528 822255222.
Art. 7 - 88558285 5882852885 28252885
________. 88 82288 5288'552.2225 825882 888882 88 82288222 2825288522222 852 88 822255222 58 82225522 88 588288255 58 5858222 2288'8222288 58 252525 528282528222 5288'582 528 8222 2 58 2828528222 58 225828852 52852882 5 525 25522 2882228582 52882 822882, 2 228 8582 82 858 88 82225525582 88288 88 5888222 58 82888222 25288822 5222582522222, 85882 88 5858222 528 822255222 58 85825252 88 588558822222 528 55222.
Art. 8 - Migliorie e addizioni
8.1. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso o di indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino del bene nello stato in cui questi li ha ricevuti.
8.2. Sono altresì a carico del comodatario le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in comodato ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità del suddetto bene, incluse eventuali contravvenzioni e danneggiamenti.
8.3. Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 Codice Civile.
Art. 9 - Copertura assicurativa
9.1. L'autovettura è coperta da assicurazione RCA obbligatoria per legge per tutto il periodo del comodato.
9.2. Non vi sarà l'obbligo di fornire alla compagnia assicurativa le generalità del comodatario in quanto contratto inferiore ai 30 giorni.
9.3. Il comodatario si obbliga al pagamento della copertura RCA per tutto il periodo del contratto di comodato.
9.4. Il contratto di assicurazione R.C. continuerà ad essere intestato al comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge del bene oggetto del presente contratto, ma il sostenimento finanziario sarà a totale carico del comodatario. A tale scopo faranno fede i documenti quietanzati.
9.5. In caso di sinistro, il comodatario si obbliga, indipendentemente dalla responsabilità, ad inviare immediatamente al comodante la denuncia del danno. Le spese di ripristino saranno completamente a carico del comodatario.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
10.1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto di comodato, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
Art. 11 - Modifiche del rapporto contrattuale
11.1. Le clausole cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'atto. Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate solamente se presentate in forma scritta, pena nullità. Ogni eventuale mancata contestazione di comportamenti contrari alle previsioni del presente contratto costituirà semplice atto di tolleranza e non potrà mai essere eccepita dalle parti desuetudine, inefficacia o invalidità di sorta.
Art. 12 - Legge applicabile
12.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutte le clausole non direttamente specificate nel presente atto, dagli artt. 1803-1812 Codice Civile, ai quali le parti si rimettono.
12.2. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto delle parti.
Art. 13 - Risoluzione delle controversie
13.1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento della Camera di Commercio competente in materia e territorialmente, iscritta nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Art. 14 - Allegati
14.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
________
Art. 15 - Disposizioni generali
15.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.
15.2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.
________, lì ________
La parte comodataria
La parte comodante
CONTRATTO DI COMODATO
Tra
La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, nato a ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodante" o "parte comodante")
e
La Società ________, con sede presso ________, partita IVA, codice fiscale e numero registro imprese ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ nato a ________, il ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodatario" o "parte comodataria")
PREMESSO CHE:
- Il comodante è proprietario dell'autovettura:
- Marca: ________,
- Modello: ________,
- Targa: ________,
- Telaio: ________
- Km: ________
- Lo stesso comodante intende cedere in comodato d'uso tale bene al comodatario;
- Che il comodatario accetta la cessione in comodato d'uso del bene sopra descritto.
Tutto ciò premesso, le parti:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. Il comodante, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, consegna in comodato gratuito al comodatario, che lo accetta, perché se ne serva per l'uso consentito, l'autovettura descritta in premessa, completo dei relativi documenti.
1.2. Il comodatario si servirà del bene descritto ai sensi dell'art.1803 e seguenti del Codice Civile, con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia, potendo in ogni caso utilizzare e disporre del bene per tutti gli usi consentiti dalla legge.
1.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice Civile, il comodante ed il comodatario convengono di stimare il valore del bene oggetto del presente contratto nella somma complessiva di Euro ________ (________)
Art. 2 - Durata e restituzione del bene
2.1. Il presente contratto di comodato sarà valido per un periodo di ________ giorni, fino al ________,con decorrenza a partire dalla firma dello stesso.
2.2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata A/R, o mediante P.E.C. con un preavviso di almeno ________.
2.3. Alla scadenza del termine pattuito il comodatario si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto presso il domicilio del comodante come indicato nell'epigrafe, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso.
2.4. Il comodatario può restituire il bene al comodante in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista dal comma 1 del presente articolo.
2.5. Il comodante può richiedere mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. la restituzione immediata del bene oggetto del comodato in caso di urgente e imprevedibile bisogno.
2.6. In caso di morte del comodatario prima della scadenza del termine, il comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene. In caso di morte del comodante, i suoi eredi potranno esigere l'immediata restituzione.
Art. 3 - Obblighi del comodatario
3.1. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, e a servirsene per l'uso indicato nell'articolo 1 del presente contratto.
3.2. E' fatto divieto al comodatario la cessione a terzi dell'autovettura, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 15513 del 10/07/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3.3. Sono a carico del comodatario tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti l'autovettura.
Art. 4 - Stato dell'autovettura
4.1. Il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza dell'autovettura e di averla trovata idonea all'uso pattuito.
4.2. Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnarla al comodante nello stato in cui essa si trova adesso con esclusione del normale deperimento d'uso.
4.3. Il comodatario potrà fornire al comodante prova contraria dello stato di efficienza del veicolo in forma scritta entro dieci giorni dall'inizio del contratto stesso;
4.4. Nel caso in cui l'uso delll'autovettura non venga effettuato per il suo uso normale derivante dalla natura dello stesso, o non venga restituito nei termini previsti, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvi che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.
4.5. Il comodatario si obbliga a tenere esente il comodante dei danni subiti da terzi in conseguenza all'uso delll'autovettura
Art. 5 - Spese
5.1. Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, necessarie al mantenimento del veicolo in perfette condizioni di efficienza, saranno a carico del comodatario che dichiara di accollarsene obbligandosi inoltre ad eseguirle con le modalità e la periodicità indicate nell'apposito libretto dalla Casa di produzione del veicolo stesso.
5.2. Il comodatario risponderà altresì di eventuali spese dovute ad incidenti e/o ammaccature e graffi del veicolo, oltre che a tutte le sanzioni disciplinari derivanti dall'uso dello stesso.
Art. 6 - 55882225522
________. 5' 25222 2825288522222 5888222 88 85882225522 55 25522 528 82225525582. 2'282225582 82888222, 5 855888588 282282, 528 8288282 5 22528 8555 85585 58 58828528222 528 822255222.
Art. 7 - 88558285 5882852885 28252885
________. 88 82288 5288'552.2225 825882 888882 88 82288222 2825288522222 852 88 822255222 58 82225522 88 588288255 58 5858222 2288'8222288 58 252525 528282528222 5288'582 528 8222 2 58 2828528222 58 225828852 52852882 5 525 25522 2882228582 52882 822882, 2 228 8582 82 858 88 82225525582 88288 88 5888222 58 82888222 25288822 5222582522222, 85882 88 5858222 528 822255222 58 85825252 88 588558822222 528 55222.
Art. 8 - Migliorie e addizioni
8.1. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso o di indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino del bene nello stato in cui questi li ha ricevuti.
8.2. Sono altresì a carico del comodatario le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in comodato ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità del suddetto bene, incluse eventuali contravvenzioni e danneggiamenti.
8.3. Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 Codice Civile.
Art. 9 - Copertura assicurativa
9.1. L'autovettura è coperta da assicurazione RCA obbligatoria per legge per tutto il periodo del comodato.
9.2. Non vi sarà l'obbligo di fornire alla compagnia assicurativa le generalità del comodatario in quanto contratto inferiore ai 30 giorni.
9.3. Il comodatario si obbliga al pagamento della copertura RCA per tutto il periodo del contratto di comodato.
9.4. Il contratto di assicurazione R.C. continuerà ad essere intestato al comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge del bene oggetto del presente contratto, ma il sostenimento finanziario sarà a totale carico del comodatario. A tale scopo faranno fede i documenti quietanzati.
9.5. In caso di sinistro, il comodatario si obbliga, indipendentemente dalla responsabilità, ad inviare immediatamente al comodante la denuncia del danno. Le spese di ripristino saranno completamente a carico del comodatario.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
10.1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto di comodato, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
Art. 11 - Modifiche del rapporto contrattuale
11.1. Le clausole cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'atto. Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate solamente se presentate in forma scritta, pena nullità. Ogni eventuale mancata contestazione di comportamenti contrari alle previsioni del presente contratto costituirà semplice atto di tolleranza e non potrà mai essere eccepita dalle parti desuetudine, inefficacia o invalidità di sorta.
Art. 12 - Legge applicabile
12.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutte le clausole non direttamente specificate nel presente atto, dagli artt. 1803-1812 Codice Civile, ai quali le parti si rimettono.
12.2. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto delle parti.
Art. 13 - Risoluzione delle controversie
13.1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento della Camera di Commercio competente in materia e territorialmente, iscritta nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Art. 14 - Allegati
14.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
________
Art. 15 - Disposizioni generali
15.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.
15.2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.
________, lì ________
La parte comodataria
La parte comodante
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