Contratto di comodato immobiliare gratuito

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Indicare che tipo di oggetto o bene viene dato in comodato da una parte all'altra. Questo può consistere in qualsiasi tipo di bene, sia una casa o un orologio.

Nel caso in cui questo sia un immobile, ossia una casa o appartamento, così come cantina o garage, sarà un contratto di comodato per bene immobile.

Nel caso in cui invece sia diverso da un bene immobile, questo sarà un contratto di comodato per bene mobile, sia registrato (automobile, scooter) che non registrato (orologi).



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CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE


Tra

La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, ________. (d'ora in avanti denominato "comodante" o "parte comodante")

e

La Società ________, con sede presso ________, partita IVA, e numero codice fiscale ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodatario" o "parte comodataria")


PREMESSO CHE:

- Il comodante è proprietario dell'immobile sito presso ________, costituito da ________ vani, di ________ metri quadrati ed identificato catastalmente nella seguente maniera:

________

- Lo stesso comodante intende cedere in comodato d'uso tale bene.

- Che il comodatario accetta la cessione in comodato d'uso del bene sopra descritto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti,


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Il comodante cede gratuitamente in comodato al comodatario l'immobile come sopra descritto affinché ne possa godere ed usufruire con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia, così come previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, nella sua interezza, senza nessun tipo di limitazione, per tutti gli usi consentiti dalla legge.

1.2. Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all'uso pattuito

1.3. L'immobile verrà consegnato arredato e la descrizione dei beni mobili presenti all'interno dell'immobile, così come quello della manutenzione degli infissi e delle parti visibili, verrà effettuata in un allegato al presente contratto.


Art. 2 - Durata e restituzione del bene

2.1. Il presente contratto di comodato sarà valido fino al giorno ________, con decorrenza a partire dalla firma dello stesso.

2.2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata A/R, o mediante P.E.C. con un preavviso di almeno un mese

2.3. Alla scadenza del termine pattuito il comodatario si impegna a restituire il bene immobile oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso.

2.4. Il comodatario può restituire il bene al comodante in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista dal comma 1 del presente articolo.

2.5. Il comodante può richiedere mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. la restituzione immediata del bene oggetto del comodato in caso di urgente e imprevedibile bisogno.

2.6. In caso di scioglimento o dissoluzione della persona giuridica, il contratto si intende estinto di diritto.

Art. 3 - Obblighi del comodatario

3.1. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, e a servirsene per l'uso indicato nell'articolo 1 del presente contratto.

3.2. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante e terzi per tutti i danni causati da sua colpa da perdite d'acqua, fughe di gas, esposizione di materiale tossico o radioattivo, e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

3.3. Il comodatario dichiara di aver esaminato il bene immobile oggetto del presente contratto ed averlo trovato idoneo al proprio uso, in buon stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sull'attività o sul normale utilizzo dello stesso.

3.4. Il comodatario dovrà farsi carico di eventuali riparazioni di ordinaria manutenzione, così come ogni altra spesa di ordinaria gestione inerente agli impianti, ai servizi, alle spese condominiali, e simili.

3.5. Il comodatario si obbliga a non cedere a terzi, senza il consenso scritto del comodante, il godimento e la disponibilità, seppur temporanea, del bene immobile oggetto del presente contratto, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art. 4 - Perimento dei beni

4.1. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore, che si dovranno essere debitamente provati.

4.2. Nel caso in cui il bene non venga utilizzato per il suo uso normale derivante dalla natura dello stesso, o non venga restituito nei termini previsti, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvi che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

4.3. Il comodatario si obbliga a tenere esente il comodante dei danni subiti da terzi in conseguenza all'uso del bene.


Art. 5 - Esonero di responsabilità del comodante

5.1. Il comodante è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all'immobile stesso, compreso il riscaldamento, l'ascensore e l'impianto citofonico, nonché di qualsiasi altro elemento afferente al normale utilizzo del bene immobile, successivamente alla consegna dello stesso.


Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

6.1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi i locali per un uso diverso da quello pattuito o nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie o violi il divieto di cessione a terzi, salvo il diritto del comodante di chiedere il risarcimento del danno.

6.2. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.


Art. 7 - 282882582 2 555828228

________. 22 282882582, 58255528228 2 225828852 28225822 558 82225525582 5282255222 588588822 58 822255222 82225 2888822 58 82222282 2 58 8252228222, 52852 855252 28225822 822 88 82282282 528 822255222 2 25222 85882, 82 2228 8582, 88 5858222 528 822255222 58 2522225252 88 5825882822 528 8222 22882 82522 82 858 852828 88 55 58828528.


Art. 8 - 8882882

________. 5' 2582825 528 822255222 88222822552 2 255 88222822552 8 828588 5288'82228882 85882 8222552 252588882.


Art. 9 - Regolamento condominiale

9.1. Il comodatario dichiara di accettare il regolamento del condominio che in copia il comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

9.2. Il comodatario manleva sin d'ora il comodante per qualsiasi addebito gli venisse eccepito in relazione ad una propria inadempienza del dettato regolamentare.


Art. 10 - S
pese

10.1. Il comodatario dovrà in ogni caso pagare le singole utenze del bene immobile corrispondenti ad un suo personale consumo del bene concesso in comodato.

10.2. Sono a carico del comodatario tutte le spese inerenti al presente atto e a tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e bollo.


Art. 11 - Copertura assicurativa

11.1. Il comodatario si impegna alla immediata stipulazione di una polizza assicurativa concernente il bene oggetto del presente contratto, contro i danni derivanti da incendio, scoppio, fulmine, ricorso vicini e garanzie accessorie.

11.2. Qualora esistesse già una polizza assicurativa concernente la copertura richiesta nel punto precedente, le parti si potranno accordare per una modifica di tale polizza, al fine di ricomprendere in essa il presente comodato e con addebito del premio dal comodante al comodatario secondo le modalità che le parti decideranno in seguito.


Art. 12 - Trattamento dei dati personali

12.1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto di comodato, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.


Art. 13 - Modifiche del rapporto contrattuale

13.1. Le clausole cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'atto. Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate solamente se presentate in forma scritta, pena nullità. Ogni eventuale mancata contestazione di comportamenti contrari alle previsioni del presente contratto costituirà semplice atto di tolleranza e non potrà mai essere eccepita dalle parti desuetudine, inefficacia o invalidità di sorta.


Art. 14 - Legge applicabile

14.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutte le clausole non direttamente specificate nel presente atto, dagli artt. 1803-1812 Codice Civile, ai quali le parti si rimettono.

14.2. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto delle parti.


Art. 15 - Risoluzione delle controversie

15.1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento della Camera di Commercio competente in materia e territorialmente, iscritta nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


Art. 16 - Allegati

16.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Inventario dei beni mobili.

- Condizione degli infisssi e stato generale dell'immobile


Art. 17 - Disposizioni generali

17.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

17.2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.



________, il ________


Parte comodante



Parte comodataria

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CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE


Tra

La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, ________. (d'ora in avanti denominato "comodante" o "parte comodante")

e

La Società ________, con sede presso ________, partita IVA, e numero codice fiscale ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "comodatario" o "parte comodataria")


PREMESSO CHE:

- Il comodante è proprietario dell'immobile sito presso ________, costituito da ________ vani, di ________ metri quadrati ed identificato catastalmente nella seguente maniera:

________

- Lo stesso comodante intende cedere in comodato d'uso tale bene.

- Che il comodatario accetta la cessione in comodato d'uso del bene sopra descritto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti,


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Il comodante cede gratuitamente in comodato al comodatario l'immobile come sopra descritto affinché ne possa godere ed usufruire con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia, così come previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, nella sua interezza, senza nessun tipo di limitazione, per tutti gli usi consentiti dalla legge.

1.2. Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all'uso pattuito

1.3. L'immobile verrà consegnato arredato e la descrizione dei beni mobili presenti all'interno dell'immobile, così come quello della manutenzione degli infissi e delle parti visibili, verrà effettuata in un allegato al presente contratto.


Art. 2 - Durata e restituzione del bene

2.1. Il presente contratto di comodato sarà valido fino al giorno ________, con decorrenza a partire dalla firma dello stesso.

2.2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata A/R, o mediante P.E.C. con un preavviso di almeno un mese

2.3. Alla scadenza del termine pattuito il comodatario si impegna a restituire il bene immobile oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso.

2.4. Il comodatario può restituire il bene al comodante in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista dal comma 1 del presente articolo.

2.5. Il comodante può richiedere mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. la restituzione immediata del bene oggetto del comodato in caso di urgente e imprevedibile bisogno.

2.6. In caso di scioglimento o dissoluzione della persona giuridica, il contratto si intende estinto di diritto.

Art. 3 - Obblighi del comodatario

3.1. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 1804 del Codice Civile, e a servirsene per l'uso indicato nell'articolo 1 del presente contratto.

3.2. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante e terzi per tutti i danni causati da sua colpa da perdite d'acqua, fughe di gas, esposizione di materiale tossico o radioattivo, e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

3.3. Il comodatario dichiara di aver esaminato il bene immobile oggetto del presente contratto ed averlo trovato idoneo al proprio uso, in buon stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sull'attività o sul normale utilizzo dello stesso.

3.4. Il comodatario dovrà farsi carico di eventuali riparazioni di ordinaria manutenzione, così come ogni altra spesa di ordinaria gestione inerente agli impianti, ai servizi, alle spese condominiali, e simili.

3.5. Il comodatario si obbliga a non cedere a terzi, senza il consenso scritto del comodante, il godimento e la disponibilità, seppur temporanea, del bene immobile oggetto del presente contratto, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art. 4 - Perimento dei beni

4.1. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore, che si dovranno essere debitamente provati.

4.2. Nel caso in cui il bene non venga utilizzato per il suo uso normale derivante dalla natura dello stesso, o non venga restituito nei termini previsti, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvi che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

4.3. Il comodatario si obbliga a tenere esente il comodante dei danni subiti da terzi in conseguenza all'uso del bene.


Art. 5 - Esonero di responsabilità del comodante

5.1. Il comodante è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all'immobile stesso, compreso il riscaldamento, l'ascensore e l'impianto citofonico, nonché di qualsiasi altro elemento afferente al normale utilizzo del bene immobile, successivamente alla consegna dello stesso.


Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

6.1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi i locali per un uso diverso da quello pattuito o nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie o violi il divieto di cessione a terzi, salvo il diritto del comodante di chiedere il risarcimento del danno.

6.2. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.


Art. 7 - 282882582 2 555828228

________. 22 282882582, 58255528228 2 225828852 28225822 558 82225525582 5282255222 588588822 58 822255222 82225 2888822 58 82222282 2 58 8252228222, 52852 855252 28225822 822 88 82282282 528 822255222 2 25222 85882, 82 2228 8582, 88 5858222 528 822255222 58 2522225252 88 5825882822 528 8222 22882 82522 82 858 852828 88 55 58828528.


Art. 8 - 8882882

________. 5' 2582825 528 822255222 88222822552 2 255 88222822552 8 828588 5288'82228882 85882 8222552 252588882.


Art. 9 - Regolamento condominiale

9.1. Il comodatario dichiara di accettare il regolamento del condominio che in copia il comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

9.2. Il comodatario manleva sin d'ora il comodante per qualsiasi addebito gli venisse eccepito in relazione ad una propria inadempienza del dettato regolamentare.


Art. 10 - S
pese

10.1. Il comodatario dovrà in ogni caso pagare le singole utenze del bene immobile corrispondenti ad un suo personale consumo del bene concesso in comodato.

10.2. Sono a carico del comodatario tutte le spese inerenti al presente atto e a tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e bollo.


Art. 11 - Copertura assicurativa

11.1. Il comodatario si impegna alla immediata stipulazione di una polizza assicurativa concernente il bene oggetto del presente contratto, contro i danni derivanti da incendio, scoppio, fulmine, ricorso vicini e garanzie accessorie.

11.2. Qualora esistesse già una polizza assicurativa concernente la copertura richiesta nel punto precedente, le parti si potranno accordare per una modifica di tale polizza, al fine di ricomprendere in essa il presente comodato e con addebito del premio dal comodante al comodatario secondo le modalità che le parti decideranno in seguito.


Art. 12 - Trattamento dei dati personali

12.1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto di comodato, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.


Art. 13 - Modifiche del rapporto contrattuale

13.1. Le clausole cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'atto. Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate solamente se presentate in forma scritta, pena nullità. Ogni eventuale mancata contestazione di comportamenti contrari alle previsioni del presente contratto costituirà semplice atto di tolleranza e non potrà mai essere eccepita dalle parti desuetudine, inefficacia o invalidità di sorta.


Art. 14 - Legge applicabile

14.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutte le clausole non direttamente specificate nel presente atto, dagli artt. 1803-1812 Codice Civile, ai quali le parti si rimettono.

14.2. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto delle parti.


Art. 15 - Risoluzione delle controversie

15.1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento della Camera di Commercio competente in materia e territorialmente, iscritta nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


Art. 16 - Allegati

16.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Inventario dei beni mobili.

- Condizione degli infisssi e stato generale dell'immobile


Art. 17 - Disposizioni generali

17.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

17.2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.



________, il ________


Parte comodante



Parte comodataria