Contratto di agenzia

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L'iscrizione al ruolo dell'agente è la base per poterlo considerare come tale. Senza l'iscrizione l'agente non potrà essere identificato come tale, quanto piuttosto come procacciatore d'affari.



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CONTRATTO DI AGENZIA

TRA LE PARTI

La società ________, domiciliata presso: ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ (d'ora in avanti denominato "Preponente")

e

Il sig. ________, residente presso ________, codice fiscale numero ________ e numero partita IVA ________e con numero di iscrizione al ruolo numero: ________ (d'ora in avanti denominato "Agente")



PREMESSO:


- Che il preponente intende incrementare la sua attività nel territorio ed opera principalmente nel settore: ________

- Che il preponente, per raggiungere il suo obiettivo di aumento di vendite nel territorio, si vuole avvalere delle prestazioni dell'agente di commercio.

- Che l'agente ha manifestato il proprio interesse a collaborare con il preponente, con l'obiettivo di ricercare clienti ed affari che possano incrementare l'attività nel territorio.

- Resta inteso che è reciproco intendimento quello di istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di agenzia che risulta, pertanto, disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (v. art. 1742 e segg.), dalle clausole di seguito specificate, purché conformi alle disposizioni dell'Accordo Economico Collettivo attualmente vigente per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore e sue successive modifiche e variazioni.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



Art. 1 - Oggetto del contratto

1.Il presente contratto disciplina le condizioni base attraverso le quali la società ________ conferisce mandato al Sig. ________, che consente la possibilità di svolgere il ruolo di agente di commercio per i seguenti servizi:

________



Art. 2 - Svolgimento del contratto

1. Nello svolgimento del suo incarico l'agente agisce in piena autonomia, essendo intendimento delle parti non intraprendere un rapporto di lavoro subordinato ma unicamente un rapporto d'agenzia quale delineato dalle vigenti norme di legge e dal presente accordo.

2. Nell'espletamento delle sue attività e nei rapporti con i terzi l'agente può agire in nome e per conto del preponente. A tale scopo, dovrà indicare a terzi, il momento in cui agirà in nome e per conto del preponente, e quando agirà come agente commerciale di quest'ultimo.

3. L'agente si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei servizi del preponente o arrecare danno alla stesso.

4. Le parti accordano che, l'agente, anche in considerazione del fatto che agirà nell'espletamento del proprio incarico in forma autonoma ed indipendente, sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale.



Art. 3 - Zona di competenza dell'agente ed esclusività

1. L'agente svolgerà la sua attività, in esclusiva, nella seguente zona geografica:

________

(d'ora in avanti la "zona di competenza")

2. Ai sensi dell'articolo 1743 del codice civile e dell'articolo 3 commi 1 e 2 dell'accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 del settore commercio, la preponente non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. L'agente, da parte sua, non potrà assumere l'incarico di trattare, nella stesa zona e per lo stesso ramo affari di altre imprese in concorrenza con il preponente.

3. L'agente non potrà svolgere il suo incarico in zone differenti da quelle sopra indicate, a meno di non ricevere un consenso scritto da parte del preponente.



Art. 4 - Rappresentanza

1. L'agente ha la facoltà di concludere contratti in nome e per conto del preponente e di poterlo far valere contro terzi. Il preponente sarà obbligato per qualsiasi tipo di contratto firmato dall'agente ai sensi dell'articolo 1387 e seguenti del Codice Civile.

2. L'agente potrà accettare denaro o pagamenti o qualsiasi altra utilità in nome e per conto del preponente, e quest'ultimo sarà direttamente vincolato al pagamento ricevuto dall'agente.

3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dall'agente e la preponente dovrà accettare quanto richiesto dall'agente.



Art. 5 - Compenso agente e provvigioni

1. L'agente riceverà, per il suo incarico, a titolo di rimborso spese, un importo di ________/00 €.

2. L'agente ha diritto a una percentuale del ________% per ogni tipo di affare andato a buon fine, calcolata sull'importo netto oltre l'IVA. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto dell'agente.

3.L'importo della provvigione sarà liquidato in seguito all'accettazione dei singoli affari e dietro presentazione di regolare fattura.

4. L'agente ha altresì diritto ad una una provvigione del ________% sull'importo netto degli ordini che perverranno al preponente direttamente da clienti residenti nella zona di spettanza dell'agente (ordini indiretti). In ogni caso l'ammontare annuale delle provvigioni per affari indiretti non potrà superare l'ammontare annuale delle provvigioni per affari diretti, e l'eventuale supero sarà trascurato.

5. Nessun compenso sarà dovuto all'agente nei seguenti casi:

  • Non accettazione da parte del preponente delle proposte di contratto proposte dall'agente
  • Proposte accettate dal preponente ma non accettate dal cliente e quindi non effettivamente realizzate e portate a termine.
  • Recesso o revoca da parte del cliente



Art. 6 - Incassi

1. La riscossione degli incassi è di competenza esclusiva del preponente.Le somme che eccezionalmente fossero riscosse dall'agente su autorizzazione del preponente o che comunque dovessero pervenire all'agente, dovranno essere rimesse al preponente con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo.

2. Così come indicato nell'articolo antecedente di questo contratto, l'importo della provvigione sarà liquidato in seguito all'accettazione dei singoli affari e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'agente.

3. La provvigione sarà liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo economico collettivo di settore vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a carico dell'agente dalla legge o da altre disposizioni normative, con l'obbligo per la mandante della trasmissione di detti contributi o trattenute agli Istituti od Enti previsti per legge, nei tempi e modi da questa consentiti. Resta comunque impregiudicato il diritto dell'agente di ottenere gli anticipi previsti dalla contrattazione collettiva.



Art. 7 - Collaboratori e spese

1. I collaboratori, tanto autonomi che subordinati, dei quali eventualmente l'agente vorrà avvalersi per il miglior espletamento dell'attività dipenderanno esclusivamente da questi, non intendendo il preponente avere alcun rapporto con essi.

2. Le spese che l'agente potrà incontrare nello svolgimento dell'attività, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.



Art. 8 - Obblighi dell'agente

1. L'agente si obbliga a svolgere il suo incarico con lealtà e buona fede.

2. L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

3. Se richiesto dal preponente, l'agente dovrà trasmettere il rendiconto particolareggiato dei rapporti intrattenuti con la clientela nel periodo di tempo considerato e le notizie riguardanti l'andamento del mercato sul territorio assegnato. Dovrà inoltre, trasmettere tutte le informazioni utili per la direzione commerciale in relazione a tutte la attività considerate importanti dalla parte preponente.

4. Il preponente si riserva la facoltà di visitare la clientela mediante propri ispettori per verificare l'adempimento del contratto e, in questo caso, l'agente è tenuto a prestare la sua opera al fine di facilitare il compito di questi ultimi ed eventualmente di collaborare con loro senza che nessun particolare compenso sia dovuto per questa collaborazione.

5. Al preponente è altresì riconosciuta la facoltà di far visitare da propri incaricati gli uffici e dipendenze dell'agente che è tenuto a rendere tutte le spiegazioni richieste, mostrare tutti i libri contabili, i contratti e i documenti relativi all'incarico conferito nonché a far compiere tutte le operazioni di informazione e controllo che siano ritenute utili e opportune.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla volontà dell'agente, quest'ultimo non fosse in grado di eseguire l'incarico, ne darà immediatamente notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che impedisca all'agente di svolgere temporaneamente l'incarico affidato, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico collettivo di settore.



Art. 9 - Obblighi del preponente

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge,il preponente ha l'obbligo di iscrivere l'Agente presso l'ENASARCO e provvedere agli adempimenti di legge.

2. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede, mettere a disposizione la documentazione necessaria relativa ai prodotti trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto.



Art. 10 - Diritti dell'agente

In caso di risoluzione del contratto ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente e nei casi di recesso previsti dalle vigenti disposizioni, l'agente ha diritto alle indennità previste dall'accordo economico collettivo applicabile.



Art. 11 - Marchi e proprietà intellettuale

1. Le parti accordano che l'agente, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi del preponente (o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

2. L'agente si impegna ad informare prontamente al preponente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi nella zona di sua competenza.



Art. 12 - Durata contratto

1. Il presente contratto avrà una durata indeterminata con efficacia a partire dalla firma del contratto.

2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, nei termini di preavviso stabiliti dall'articolo 11 dell'accordo collettivo economico di settore.



Art. 13 - Periodo di prova

1. Le parti accordano che l'agente inizierà con un periodo di prova di: ________

2. Durante tale periodo il rapporto potrà essere rescisso in qualunque momento senza bisogno di preavviso.

3. Durante tale periodo, varranno tutte le condizioni stabilite dal presente contratto e dall'accordo economico collettivo.



Art. 14 - 8288528222 528 822255222

2. 52 8582 58 8288528222 528 55222522 58 82885825528222, 8'522222 52855, 82 2228 8582, 2528825252 588'822258525 528282528222 58 2522222222 58 25222 88 252258582 252222822582 2 822255225582 82 852 22882882 222852 58 282225588 8228 58 252258225 528 2522222222 822882. 52 5822222 52885 528282528222 528 8228 58 858 82255, 88 2522222222, 82 528522, 8282225255 88 252522222 5288'282225582 25288828222 822225222 588'522222 282 222 528255 82558822825, 2822 588'822225582 528282528222 58 52228 8228 2 58 52852252 528 8252 822252858252.



Art. 15 - Indennità di fine rapporto

1. Nei casi previsti dall'articolo 1751 codice civile, al momento della cessazione del rapporto sarà corrisposta all'agente l'indennità prevista dall'articolo 13 dell'accordo economico collettivo settore commercio del 16 febbraio 2009.



Art. 16 - Riservatezza

1. Le parti si obbligano a non divulgare al pubblico nessuna informazione sull'esistenza o sul contenuto del presente contratto.

2. Al contempo, ciascuna parte si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dall'altra parte assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare:

Non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi; limitare la divulgazione delle informazioni esclusivamente al proprio personale e ai terzi che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della negoziazione ed esecuzione del presente contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla parte che li terrà individualmente e previamente edotti, degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, fermo restando la responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra, in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto da parte del proprio personale; non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della parte da cui le stesse provengono.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di: ________ oltre il termine di cessazione degli effetti del presente contratto per qualunque ragione.



Art. 17 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

2. L'agente e il preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
  • non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
  • curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

3. Il mancato rispetto da parte dell'agente o del preponente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.



Art. 18 - Foro competente

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana e dall'accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 e successive modifiche.

2. Salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Tribunale competente ex art. 409, comma 3, del C.P.C.



Art. 19 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________



Art. 20 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno a carico dell'agente.



Art. 21 - Clausola finale

1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.



Art. 22 - 22222 52228525882 528 822255222

2. 225 855222 222 2825288522222 825888822 558 25282222 822255222 82 25528 58288522 5 855222 25288822 5588'5882552 282222882 8288222882 528 25 22885582 5888 2 8588288882 modifiche.

5. 828 8582 58 822225528222 2 58 5822282 822255225582, 2228 58858522 588' 5882552 282222882 8288222882 528 25 22885582 5888 52855 8222252588 58225822 5882 82558822252228 22522 528 822255222 582228522 2 2258288522.





.......................................................... Data...................................................





Il Preponente



............................................................................................................................



L'agente



.............................................................................................................................

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CONTRATTO DI AGENZIA

TRA LE PARTI

La società ________, domiciliata presso: ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ (d'ora in avanti denominato "Preponente")

e

Il sig. ________, residente presso ________, codice fiscale numero ________ e numero partita IVA ________e con numero di iscrizione al ruolo numero: ________ (d'ora in avanti denominato "Agente")



PREMESSO:


- Che il preponente intende incrementare la sua attività nel territorio ed opera principalmente nel settore: ________

- Che il preponente, per raggiungere il suo obiettivo di aumento di vendite nel territorio, si vuole avvalere delle prestazioni dell'agente di commercio.

- Che l'agente ha manifestato il proprio interesse a collaborare con il preponente, con l'obiettivo di ricercare clienti ed affari che possano incrementare l'attività nel territorio.

- Resta inteso che è reciproco intendimento quello di istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di agenzia che risulta, pertanto, disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (v. art. 1742 e segg.), dalle clausole di seguito specificate, purché conformi alle disposizioni dell'Accordo Economico Collettivo attualmente vigente per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore e sue successive modifiche e variazioni.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



Art. 1 - Oggetto del contratto

1.Il presente contratto disciplina le condizioni base attraverso le quali la società ________ conferisce mandato al Sig. ________, che consente la possibilità di svolgere il ruolo di agente di commercio per i seguenti servizi:

________



Art. 2 - Svolgimento del contratto

1. Nello svolgimento del suo incarico l'agente agisce in piena autonomia, essendo intendimento delle parti non intraprendere un rapporto di lavoro subordinato ma unicamente un rapporto d'agenzia quale delineato dalle vigenti norme di legge e dal presente accordo.

2. Nell'espletamento delle sue attività e nei rapporti con i terzi l'agente può agire in nome e per conto del preponente. A tale scopo, dovrà indicare a terzi, il momento in cui agirà in nome e per conto del preponente, e quando agirà come agente commerciale di quest'ultimo.

3. L'agente si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei servizi del preponente o arrecare danno alla stesso.

4. Le parti accordano che, l'agente, anche in considerazione del fatto che agirà nell'espletamento del proprio incarico in forma autonoma ed indipendente, sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale.



Art. 3 - Zona di competenza dell'agente ed esclusività

1. L'agente svolgerà la sua attività, in esclusiva, nella seguente zona geografica:

________

(d'ora in avanti la "zona di competenza")

2. Ai sensi dell'articolo 1743 del codice civile e dell'articolo 3 commi 1 e 2 dell'accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 del settore commercio, la preponente non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. L'agente, da parte sua, non potrà assumere l'incarico di trattare, nella stesa zona e per lo stesso ramo affari di altre imprese in concorrenza con il preponente.

3. L'agente non potrà svolgere il suo incarico in zone differenti da quelle sopra indicate, a meno di non ricevere un consenso scritto da parte del preponente.



Art. 4 - Rappresentanza

1. L'agente ha la facoltà di concludere contratti in nome e per conto del preponente e di poterlo far valere contro terzi. Il preponente sarà obbligato per qualsiasi tipo di contratto firmato dall'agente ai sensi dell'articolo 1387 e seguenti del Codice Civile.

2. L'agente potrà accettare denaro o pagamenti o qualsiasi altra utilità in nome e per conto del preponente, e quest'ultimo sarà direttamente vincolato al pagamento ricevuto dall'agente.

3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dall'agente e la preponente dovrà accettare quanto richiesto dall'agente.



Art. 5 - Compenso agente e provvigioni

1. L'agente riceverà, per il suo incarico, a titolo di rimborso spese, un importo di ________/00 €.

2. L'agente ha diritto a una percentuale del ________% per ogni tipo di affare andato a buon fine, calcolata sull'importo netto oltre l'IVA. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto dell'agente.

3.L'importo della provvigione sarà liquidato in seguito all'accettazione dei singoli affari e dietro presentazione di regolare fattura.

4. L'agente ha altresì diritto ad una una provvigione del ________% sull'importo netto degli ordini che perverranno al preponente direttamente da clienti residenti nella zona di spettanza dell'agente (ordini indiretti). In ogni caso l'ammontare annuale delle provvigioni per affari indiretti non potrà superare l'ammontare annuale delle provvigioni per affari diretti, e l'eventuale supero sarà trascurato.

5. Nessun compenso sarà dovuto all'agente nei seguenti casi:

  • Non accettazione da parte del preponente delle proposte di contratto proposte dall'agente
  • Proposte accettate dal preponente ma non accettate dal cliente e quindi non effettivamente realizzate e portate a termine.
  • Recesso o revoca da parte del cliente



Art. 6 - Incassi

1. La riscossione degli incassi è di competenza esclusiva del preponente.Le somme che eccezionalmente fossero riscosse dall'agente su autorizzazione del preponente o che comunque dovessero pervenire all'agente, dovranno essere rimesse al preponente con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo.

2. Così come indicato nell'articolo antecedente di questo contratto, l'importo della provvigione sarà liquidato in seguito all'accettazione dei singoli affari e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'agente.

3. La provvigione sarà liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo economico collettivo di settore vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a carico dell'agente dalla legge o da altre disposizioni normative, con l'obbligo per la mandante della trasmissione di detti contributi o trattenute agli Istituti od Enti previsti per legge, nei tempi e modi da questa consentiti. Resta comunque impregiudicato il diritto dell'agente di ottenere gli anticipi previsti dalla contrattazione collettiva.



Art. 7 - Collaboratori e spese

1. I collaboratori, tanto autonomi che subordinati, dei quali eventualmente l'agente vorrà avvalersi per il miglior espletamento dell'attività dipenderanno esclusivamente da questi, non intendendo il preponente avere alcun rapporto con essi.

2. Le spese che l'agente potrà incontrare nello svolgimento dell'attività, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.



Art. 8 - Obblighi dell'agente

1. L'agente si obbliga a svolgere il suo incarico con lealtà e buona fede.

2. L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

3. Se richiesto dal preponente, l'agente dovrà trasmettere il rendiconto particolareggiato dei rapporti intrattenuti con la clientela nel periodo di tempo considerato e le notizie riguardanti l'andamento del mercato sul territorio assegnato. Dovrà inoltre, trasmettere tutte le informazioni utili per la direzione commerciale in relazione a tutte la attività considerate importanti dalla parte preponente.

4. Il preponente si riserva la facoltà di visitare la clientela mediante propri ispettori per verificare l'adempimento del contratto e, in questo caso, l'agente è tenuto a prestare la sua opera al fine di facilitare il compito di questi ultimi ed eventualmente di collaborare con loro senza che nessun particolare compenso sia dovuto per questa collaborazione.

5. Al preponente è altresì riconosciuta la facoltà di far visitare da propri incaricati gli uffici e dipendenze dell'agente che è tenuto a rendere tutte le spiegazioni richieste, mostrare tutti i libri contabili, i contratti e i documenti relativi all'incarico conferito nonché a far compiere tutte le operazioni di informazione e controllo che siano ritenute utili e opportune.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla volontà dell'agente, quest'ultimo non fosse in grado di eseguire l'incarico, ne darà immediatamente notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che impedisca all'agente di svolgere temporaneamente l'incarico affidato, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico collettivo di settore.



Art. 9 - Obblighi del preponente

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge,il preponente ha l'obbligo di iscrivere l'Agente presso l'ENASARCO e provvedere agli adempimenti di legge.

2. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede, mettere a disposizione la documentazione necessaria relativa ai prodotti trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto.



Art. 10 - Diritti dell'agente

In caso di risoluzione del contratto ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente e nei casi di recesso previsti dalle vigenti disposizioni, l'agente ha diritto alle indennità previste dall'accordo economico collettivo applicabile.



Art. 11 - Marchi e proprietà intellettuale

1. Le parti accordano che l'agente, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi del preponente (o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

2. L'agente si impegna ad informare prontamente al preponente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi nella zona di sua competenza.



Art. 12 - Durata contratto

1. Il presente contratto avrà una durata indeterminata con efficacia a partire dalla firma del contratto.

2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, nei termini di preavviso stabiliti dall'articolo 11 dell'accordo collettivo economico di settore.



Art. 13 - Periodo di prova

1. Le parti accordano che l'agente inizierà con un periodo di prova di: ________

2. Durante tale periodo il rapporto potrà essere rescisso in qualunque momento senza bisogno di preavviso.

3. Durante tale periodo, varranno tutte le condizioni stabilite dal presente contratto e dall'accordo economico collettivo.



Art. 14 - 8288528222 528 822255222

2. 52 8582 58 8288528222 528 55222522 58 82885825528222, 8'522222 52855, 82 2228 8582, 2528825252 588'822258525 528282528222 58 2522222222 58 25222 88 252258582 252222822582 2 822255225582 82 852 22882882 222852 58 282225588 8228 58 252258225 528 2522222222 822882. 52 5822222 52885 528282528222 528 8228 58 858 82255, 88 2522222222, 82 528522, 8282225255 88 252522222 5288'282225582 25288828222 822225222 588'522222 282 222 528255 82558822825, 2822 588'822225582 528282528222 58 52228 8228 2 58 52852252 528 8252 822252858252.



Art. 15 - Indennità di fine rapporto

1. Nei casi previsti dall'articolo 1751 codice civile, al momento della cessazione del rapporto sarà corrisposta all'agente l'indennità prevista dall'articolo 13 dell'accordo economico collettivo settore commercio del 16 febbraio 2009.



Art. 16 - Riservatezza

1. Le parti si obbligano a non divulgare al pubblico nessuna informazione sull'esistenza o sul contenuto del presente contratto.

2. Al contempo, ciascuna parte si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dall'altra parte assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare:

Non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi; limitare la divulgazione delle informazioni esclusivamente al proprio personale e ai terzi che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della negoziazione ed esecuzione del presente contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla parte che li terrà individualmente e previamente edotti, degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, fermo restando la responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra, in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto da parte del proprio personale; non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della parte da cui le stesse provengono.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di: ________ oltre il termine di cessazione degli effetti del presente contratto per qualunque ragione.



Art. 17 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

2. L'agente e il preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
  • non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
  • curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

3. Il mancato rispetto da parte dell'agente o del preponente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.



Art. 18 - Foro competente

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana e dall'accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 e successive modifiche.

2. Salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Tribunale competente ex art. 409, comma 3, del C.P.C.



Art. 19 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

________



Art. 20 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno a carico dell'agente.



Art. 21 - Clausola finale

1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.



Art. 22 - 22222 52228525882 528 822255222

2. 225 855222 222 2825288522222 825888822 558 25282222 822255222 82 25528 58288522 5 855222 25288822 5588'5882552 282222882 8288222882 528 25 22885582 5888 2 8588288882 modifiche.

5. 828 8582 58 822225528222 2 58 5822282 822255225582, 2228 58858522 588' 5882552 282222882 8288222882 528 25 22885582 5888 52855 8222252588 58225822 5882 82558822252228 22522 528 822255222 582228522 2 2258288522.





.......................................................... Data...................................................





Il Preponente



............................................................................................................................



L'agente



.............................................................................................................................