Contratto di agenzia

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CONTRATTO DI AGENZIA

TRA LE PARTI

________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante signor ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Preponente")

e

________, con sede presso ________, con partita IVA e codice fiscale numero ________ in persona del legale rappresentante Signor ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "Agente")


PREMESSO:

- Che la Preponente intende incrementare la sua attività nel territorio ed opera principalmente nel settore:

________

- Che la Preponente, per raggiungere il suo obiettivo di aumento di vendite nel territorio, si vuole avvalere delle prestazioni dell'Agente di commercio.

- Che l'Agente ha manifestato il proprio interesse a collaborare con la Preponente, con l'obiettivo di ricercare clienti ed affari che possano incrementare l'attività nel territorio.

- Resta inteso che è reciproco intendimento quello di istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di agenzia che risulta, pertanto, disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (v. art. 1742 e segg.), dalle clausole di seguito specificate, purché conformi alle disposizioni dell'Accordo Economico Collettivo attualmente vigente per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore e sue successive modifiche e variazioni.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1.Il presente contratto disciplina le condizioni base attraverso le quali la Preponente conferisce mandato a ________, nella persona di ________ che consente la possibilità di svolgere il ruolo di Agente di commercio per le seguenti attività:

________

Art. 2 - Svolgimento del contratto

2.1. Nello svolgimento del suo incarico l'agente agisce in piena autonomia, essendo intendimento delle parti non intraprendere un rapporto di lavoro subordinato ma unicamente un rapporto d'agenzia quale delineato dalle vigenti norme di legge e dal presente accordo.

2.2. Nell'espletamento delle sue attività e nei rapporti con i terzi, l'Agente è tenuto a mettere in evidenza che agisce in proprio e risponde in proprio di ogni atto compiuto. A questo scopo deve indicare in tutta la documentazione in carattere più marcato la propria attività e la propria indipendenza e in carattere più minuto la qualifica di Agente della Preponente.

2.3. L'Agente si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi della Preponente o arrecare danno alla stessa.

2.4. I Servizi erogati dalla Preponente, oggetto del presente mandato, sono regolamentati dalla normativa di vendita in vigore, formandone parte integrante; i Servizi e la relativa normativa di vendita sono entrambi pubblicati sul portale aziendale riservato all'accesso da parte degli Agenti Italiaonline. L'Agente prende atto ed accetta tale Tabella Prodotti presente sulla Intranet Aziendale; resta inteso che la Preponente, per ragioni di business, potrà disporre l'ampliamento o la diminuzione della gamma prodotti; le variazioni saranno comunicate mediante aggiornamento della Copia da restituire firmata

2.5. Le parti accordano che, l'Agente, anche in considerazione del fatto che agirà nell'espletamento del proprio incarico in forma autonoma ed indipendente, sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale.

Art. 3 - Zona di competenza dell'Agente ed esclusività

3.1. L'Agente svolgerà la sua attività indicata all'art.1 del presente contratto, in esclusiva, nella seguente zona geografica (d'ora in avanti la "zona di competenza"):

________

3.2.Ai sensi dell'articolo 1743 del codice civile e dell'articolo 2 dell'accordo economico collettivo del settore commercio, la Preponente non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. L'Agente, da parte sua, non potrà assumere l'incarico di trattare, nella stessa zona, con imprese di qualsiasi settore merceologico, essendo il rapporto con la Preponente di esclusiva monomandataria.

3.3. L'Agente non potrà svolgere il suo incarico in zone differenti da quelle sopra indicate, a meno di non ricevere un consenso scritto da parte della Preponente.

3.4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 dell'AEC 30 luglio 2014, la Preponente ha facoltà di ampliare, restringere o comunque modificare la Zona, i marchi, le aziende e/o i Prodotti da trattare.

3.5. L'Agente dovrà realizzare un volume di affari - sia in termini di nuove acquisizioni che in termini di fatturato - adeguato all'importanza ed alle potenzialità della zona assegnata.

3.6. A tal fine, l'Agente dovrà promuovere la vendita dei Prodotti con continuità ed assiduità presso tutta la clientela solvibile - acquisita e potenziale - della Zona.

3.7. In ogni caso, è comunque consentito all'Agente, previa autorizzazione scritta da parte del Suo referente aziendale a cui avrà fatto specifica richiesta, acquisire operatori economici al di fuori della propria Zona-

Art. 4 - Rappresentanza

4.1. L'Agente non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto de Preponente né di impegnarlo in alcun modo nei confronti di terzi. Egli deve soltanto trasmettere gli eventuali ordini ricevuti dal Preponente, il quale potrà accettarli o rifiutarli a sua insindacabile discrezione. La mancata accettazione non comporta per l'Agente alcun diritto verso la Preponente per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti; salvo specifico patto tra le parti.

4.2. L'Agente non potrà in nessun caso accettare somme di denaro o pagamenti o qualsiasi altro tipo di bene, in nome e per conto della Preponente, salvo specifica pattuizione contraria.

4.3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dal Preponente. Salvo espressa autorizzazione da comunicarsi per iscritto, l'Agente non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal Preponente. L'Agente non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.

Art. 5 - Compenso Agente e provvigioni

5.1. L'Agente ha diritto a una percentuale del ________% per ogni tipo di affare andato a buon fine, calcolata sull'importo totale ricevuto dalla Preponente. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto dell'Agente.

5.2. L'importo della provvigione sarà liquidato solo in seguito all'avvenuto incasso dell'intero prezzo.

5.3. La proviggione verrà erogata tramite bonifico bancario presso il conto corrente indicato dall'agente.

5.4. Nessun compenso sarà dovuto all'Agente nei seguenti casi:

  • Non accettazione da parte della Preponente delle proposte di contratto proposte dall'Agente
  • Proposte accettate dal preponente ma non accettate dal cliente e quindi non effettivamente realizzate e portate a termine.
  • Recesso o revoca da parte del cliente

5.5. In merito alla corresponsione di anticipi provvigionali, la Preponente si riserva di differenziare la percentuale di erogazione degli stessi in funzione del puntuale incasso da parte dei clienti precedentemente acquisiti; si conviene, altresì, che nel caso in cui non sia stato effettuato, in tutto o in parte - a causa di morosità - il pagamento del corrispettivo di un ordine commissionato dalla clientela tramite il Suo operato nell'arco di un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, l'Agente sarà tenuto a restituire, per il valore delle rate scadute e/o a scadere, l'anticipazione corrisposta a fronte di tale ordine.

Art. 6 - Liquidazione provigioni

6.1. Il pagamento degli anticipi e dei saldi provvigionali avverrà con cadenza mensile, una volta maturato il rispettivo diritto all'erogazione.

6.2. L'Agente riconosce come pienamente esaustiva la documentazione indicata nel presente articolo al fine di individuare l'esatto ammontare delle provvigioni a lui spettanti e, pertanto, non troverà applicazione al presente contratto la disposizione contenuta nell'articolo 7 del citato Accordo Economico Collettivo, in merito all'invio di copia delle fatture emesse nei confronti dei clienti.

6.3. L'Agente avrà la facoltà di contestare per iscritto eventuali errori od omissioni contenuti nelle situazioni provvigionali nel termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione sul portale

Art. 7 - Incassi

7.1. La riscossione degli incassi è di competenza esclusiva della Preponente.Le somme che eccezionalmente fossero riscosse dall'Agente su autorizzazione della Preponente o che comunque dovessero pervenire all'Agente, dovranno essere rimesse al preponente con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo.

7.2. L'importo della provvigione sarà liquidato di solo in seguito all'avvenuto incasso dell'intero prezzo da parte della Preponente.

Art. 8 - Numero minimo vendite

8.1. Le parti concordano che l'Agente dovrà raggiungere un fatturato netto di euro ________ annuali (________).

8.2. Per fatturato netto è da intendersi l'effettivo ricavo della Preponente, detratti quindi tutti gli eventuali premi, sconti aggiuntivi, bonus od offerte promozionali riconosciuti al cliente.

8.3. Le parti accordano, che in caso di mancato raggiungimento di vendite minime nel periodo indicato nel punto 1, da parte dell'agente, il contratto si risolverà automaticamente.

Art. 9 - Prezzi e condizioni di vendita

9.1. I prezzi e le condizioni di vendita da proporre ai clienti sono quelle previste dalla Preponente.

9.2. Resta inteso, sin d'ora, che eventuali proposte di contratto inviate dall'Agente con prezzi inferiori o condizioni, anche di pagamento, diverse da quelle comunicategli, non saranno accettate.

9.3. L'Agente non potrà concedere sconti e/o dilazioni di pagamento, salvo espressa autorizzazione della Preponente; in tal caso, se concessa, si darà luogo all'applicazione di tassi provvigionali ridotti. In caso contrario, gli sconti e/o le dilazioni di pagamento resteranno a Suo totale carico, salvo ogni riserva di eventuali danni che dovessero derivare dal Suo inadempimento.

Art. 10 - Proposte di contratto

10.1. Le proposte di contratto saranno assunte dall'Agente con la clausola "salvo approvazione della casa mandante" e dovranno essere trasmesse immediatamente.

10.2. L'Agente dovrà utilizzare, per la trasmissione delle proposte contrattuali e/o dei dati di vendita ivi contenuti, gli specifici strumenti informatici messi a disposizione dalla Preponente, in relazione ai quali si impegna sin d'ora, con specifico obbligo di risultato, a conoscere ogni specifica relativa al funzionamento.

10.3. È in facoltà della Preponente ed a suo insindacabile giudizio, accettare o meno le proposte inviate dall'Agente, senza che da parte dello stesso, in caso di mancata accettazione, possa essere preteso alcun compenso provvigionale o altro; in tal caso alcuna provvigione o rimborso spese sarà dovuto all'Agente.

10.4. L'Agente dovrà assicurarsi che la copia del contratto lasciata al cliente riporti gli stessi dati riportati nel primo originale consegnato alla Preponente; ciò al fine di evitare che si possa invocare l'annullamento, lo storno, l'invalidità o l'irregolarità della proposta stessa.

Art. 11 - Collaboratori e spese

11.1. I collaboratori, tanto autonomi che subordinati, dei quali eventualmente l'agente vorrà avvalersi per il miglior espletamento dell'attività dipenderanno esclusivamente da questi, non intendendo la Preponente avere alcun rapporto con essi.

11.2. Le spese che l'agente potrà incontrare nello svolgimento dell'attività, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.

Art. 12 - Obblighi dell'agente

12.1. L'Agente si obbliga a svolgere il suo incarico con lealtà e buona fede.

12.2. L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

12.3. Se richiesto dal preponente, l'Agente dovrà trasmettere il rendiconto particolareggiato dei rapporti intrattenuti con la clientela nel periodo di tempo considerato e le notizie riguardanti l'andamento del mercato sul territorio assegnato. Dovrà inoltre, trasmettere tutte le informazioni utili per la direzione commerciale in relazione a tutte la attività considerate importanti dalla parte preponente.

12.4. La Preponente si riserva la facoltà di visitare la clientela mediante propri ispettori per verificare l'adempimento del contratto e, in questo caso, l'agente è tenuto a prestare la sua opera al fine di facilitare il compito di questi ultimi ed eventualmente di collaborare con loro senza che nessun particolare compenso sia dovuto per questa collaborazione.

12.5. Al preponente è altresì riconosciuta la facoltà di far visitare da propri incaricati gli uffici e dipendenze dell'agente che è tenuto a rendere tutte le spiegazioni richieste, mostrare tutti i libri contabili, i contratti e i documenti relativi all'incarico conferito nonché a far compiere tutte le operazioni di informazione e controllo che siano ritenute utili e opportune.

12.6. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla volontà dell'agente, quest'ultimo non fosse in grado di eseguire l'incarico, ne darà immediatamente notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che impedisca all'agente di svolgere temporaneamente l'incarico affidato, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico collettivo di settore.

Art. 13 - Informazioni dell'agente

13.1. L'Agente dovrà visitare periodicamente, secondo le istruzioni che verranno fornite da parte di funzionari/manager aziendali e/o da agenti con funzioni di coordinamento, tutti i clienti della Zona dallo stesso acquisiti e/o segnalati dalla Preponente, al fine di assicurare loro la necessaria assistenza e tutte le informazioni commerciali utili o solo opportune.

13.2. L'Agente, inoltre, dovrà acquisire nuovi clienti e diversi rispetto a quelli già acquisiti dalla Preponente purché gli stessi abbiano la propria sede o l'ufficio che emette l'ordine di acquisto nella Zona di sua competenza.

13.3. L'Agente informerà, altresì, costantemente la Preponente sulle condizioni del mercato nella Zona e darà ogni altra informazione utile per valutare i – nuovi e vecchi - clienti proposti e la convenienza dei singoli affari.

13.4. L'Agente dovrà informare, a stretto giro, la Preponente di ogni contestazione da parte dei clienti.

13.5. L'Agente, nell'espletamento dell'incarico, dovrà curare tutte quelle attività necessarie o solo opportune per la conclusione del contratto da parte della Preponente; dovrà curare il buon fine delle commissioni acquisite, attività fra le quali rientra la tempestiva informazione circa eventuali contestazioni e l'opportuna assistenza per facilitare il recupero degli eventuali insoluti da parte della Società e per risolvere eventuali controversie

13.6. Con l'obiettivo di aumentare la fidelizzazione della clientela, contenere la negatività, rafforzare la relazione con il cliente e migliorare il livello di servizio offerto, l'Agente si obbliga, in conformità alle istruzioni che gli verranno fornite, a visitare la clientela con la dovuta frequenza, avendo cura di utilizzare, nella gestione della relazione commerciale e nella resa delle informazioni conseguenti alla sua conclusione, le procedure, le piattaforme ed i supporti informatici forniti dalla nostra Società, in relazione ai quali si impegna sin d'ora, con specifico obbligo di risultato, a conoscere ogni specifica relativa al funzionamento.

13.7. L'Agente sarà altresì tenuto a dare seguito e partecipare a tutte le iniziative commerciali poste in essere dalla Preponente per incentivare e dare impulso agli investimenti pubblicitari dei clienti.

Art. 14 - Enasarco

14.1. L'Agente s'impegna ad iscriversi ed a mantenere, per l'intera durata del rapporto, l'iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente per la categoria Agenti di Commercio.

14.2. La Preponente provvederà a comunicare alla Fondazione Enasarco la costituzione e la cessazione del rapporto ed ad accantonare i contributi previsti dalla normativa vigente per gli agenti impegnati ad operare in esclusiva per un solo preponente.

14.3. La parte di contribuzione a carico dell'Agente sarà versata direttamente dalla Preponente alla Fondazione Enasarco detraendola dall'importo provvigionale spettante all'Agente.

Art. 15 - Marchi e proprietà intellettuale

15.1. Le parti accordano che l'agente, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi della Preponente (o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

15.2. L'agente si impegna ad informare prontamente al preponente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi nella zona di sua competenza.

Art. 16 - Durata contratto

16.1. Il presente contratto avrà una durata indeterminata con efficacia a partire dalla firma del contratto.

16.2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, nei termini di preavviso stabiliti dall'articolo 11 dell'accordo collettivo economico di settore.

16.3. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, nei termini di preavviso stabiliti dall'articolo 11 dell'accordo collettivo economico di settore.

Art. 17 - 8288528222 528 822255222

________. 52 8582 58 8288528222 528 55222522 58 82885825528222, 8'522222 52855, 82 2228 8582, 2528825252 588'822258525 528282528222 58 2522222222 58 25222 88 252258582 252222822582 2 822255225582 82 852 22882882 222852 58 282225588 8228 58 252258225 52885 2522222222 822885. 52 5822222 52885 528282528222 528 8228 58 858 82255, 85 2522222222, 82 528522, 8282225255 88 252522222 5288'282225582 25288828222 822225222 588'522222 282 222 528255 82558822825, 2822 588'822225582 528282528222 58 52228 8228 2 58 52852252 528 8252 822252858252.

Art. 18 - 525222825 58 2822 55222522

________. 828 8588 25288828 5588'55288282 2822 825882 888882, 58 2222222 52885 8288528222 528 55222522 8555 82558822825 588'522222 8'825222825 25288825 5588'55288282 22 5288'5882552 282222882 8288222882 8222252 822225882.

Art. 19 - Riservatezza

19.1. Le parti si obbligano a non divulgare al pubblico nessuna informazione sull'esistenza o sul contenuto del presente contratto.

19.2. Al contempo, ciascuna parte si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dall'altra parte assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare:

Non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi; limitare la divulgazione delle informazioni esclusivamente al proprio personale e ai terzi che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della negoziazione ed esecuzione del presente contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla parte che li terrà individualmente e previamente edotti, degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, fermo restando la responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra, in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto da parte del proprio personale; non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della parte da cui le stesse provengono.

19.3. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di due oltre il termine di cessazione degli effetti del presente contratto per qualunque ragione.

Art. 20 - Indennità di fine rapporto

20.1. Al momento della cessazione del rapporto, ove ne ricorrano le condizioni, l'Agente avrà diritto all'indennità di cessato rapporto per la cui quantificazione le Parti concordano l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni di cui all'AEC del 30 luglio 2014 - settore industria - e successive modifiche, interpretazioni e/o aggiornamenti.

20.2. Pertanto, l'Agente riconosce fin d'ora che, limitatamente all'indennità di fine rapporto prevista dalla legge, null'altro gli spetterà se non quanto risulterà dalla corretta applicazione dei suddetti criteri.

Art. 21 - Trattamento dati personali

21.1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

21.2. L'agente e la Preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
  • non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
  • curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

21.3. Il mancato rispetto da parte dell'agente o della Preponente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

Art. 22 - Foro Competente

22.1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.

22.2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che le parti sceglieranno.

22.3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.

22.4. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 giorni del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verrano risolte dal Foro territoriale ordinario.

Art. 23 - Allegati

23.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Privacy

Art. 24 - Clausola finale

24.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Art. 25 - Legge regolatrice del contratto

25.1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto le parti rinviano a quanto previsto dall'accordo economico collettivo vigente.

25.2. Nel caso di integrazione o di rinnovo contrattuale, ogni richiamo all' accordo economico collettivo dovrà intendersi riferito alle corrispondenti norme del contratto rinnovato o modificato.


________, il ________


La Preponente



L'agente

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CONTRATTO DI AGENZIA

TRA LE PARTI

________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante signor ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Preponente")

e

________, con sede presso ________, con partita IVA e codice fiscale numero ________ in persona del legale rappresentante Signor ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "Agente")


PREMESSO:

- Che la Preponente intende incrementare la sua attività nel territorio ed opera principalmente nel settore:

________

- Che la Preponente, per raggiungere il suo obiettivo di aumento di vendite nel territorio, si vuole avvalere delle prestazioni dell'Agente di commercio.

- Che l'Agente ha manifestato il proprio interesse a collaborare con la Preponente, con l'obiettivo di ricercare clienti ed affari che possano incrementare l'attività nel territorio.

- Resta inteso che è reciproco intendimento quello di istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di agenzia che risulta, pertanto, disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (v. art. 1742 e segg.), dalle clausole di seguito specificate, purché conformi alle disposizioni dell'Accordo Economico Collettivo attualmente vigente per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore e sue successive modifiche e variazioni.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1.Il presente contratto disciplina le condizioni base attraverso le quali la Preponente conferisce mandato a ________, nella persona di ________ che consente la possibilità di svolgere il ruolo di Agente di commercio per le seguenti attività:

________

Art. 2 - Svolgimento del contratto

2.1. Nello svolgimento del suo incarico l'agente agisce in piena autonomia, essendo intendimento delle parti non intraprendere un rapporto di lavoro subordinato ma unicamente un rapporto d'agenzia quale delineato dalle vigenti norme di legge e dal presente accordo.

2.2. Nell'espletamento delle sue attività e nei rapporti con i terzi, l'Agente è tenuto a mettere in evidenza che agisce in proprio e risponde in proprio di ogni atto compiuto. A questo scopo deve indicare in tutta la documentazione in carattere più marcato la propria attività e la propria indipendenza e in carattere più minuto la qualifica di Agente della Preponente.

2.3. L'Agente si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi della Preponente o arrecare danno alla stessa.

2.4. I Servizi erogati dalla Preponente, oggetto del presente mandato, sono regolamentati dalla normativa di vendita in vigore, formandone parte integrante; i Servizi e la relativa normativa di vendita sono entrambi pubblicati sul portale aziendale riservato all'accesso da parte degli Agenti Italiaonline. L'Agente prende atto ed accetta tale Tabella Prodotti presente sulla Intranet Aziendale; resta inteso che la Preponente, per ragioni di business, potrà disporre l'ampliamento o la diminuzione della gamma prodotti; le variazioni saranno comunicate mediante aggiornamento della Copia da restituire firmata

2.5. Le parti accordano che, l'Agente, anche in considerazione del fatto che agirà nell'espletamento del proprio incarico in forma autonoma ed indipendente, sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale.

Art. 3 - Zona di competenza dell'Agente ed esclusività

3.1. L'Agente svolgerà la sua attività indicata all'art.1 del presente contratto, in esclusiva, nella seguente zona geografica (d'ora in avanti la "zona di competenza"):

________

3.2.Ai sensi dell'articolo 1743 del codice civile e dell'articolo 2 dell'accordo economico collettivo del settore commercio, la Preponente non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. L'Agente, da parte sua, non potrà assumere l'incarico di trattare, nella stessa zona, con imprese di qualsiasi settore merceologico, essendo il rapporto con la Preponente di esclusiva monomandataria.

3.3. L'Agente non potrà svolgere il suo incarico in zone differenti da quelle sopra indicate, a meno di non ricevere un consenso scritto da parte della Preponente.

3.4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 dell'AEC 30 luglio 2014, la Preponente ha facoltà di ampliare, restringere o comunque modificare la Zona, i marchi, le aziende e/o i Prodotti da trattare.

3.5. L'Agente dovrà realizzare un volume di affari - sia in termini di nuove acquisizioni che in termini di fatturato - adeguato all'importanza ed alle potenzialità della zona assegnata.

3.6. A tal fine, l'Agente dovrà promuovere la vendita dei Prodotti con continuità ed assiduità presso tutta la clientela solvibile - acquisita e potenziale - della Zona.

3.7. In ogni caso, è comunque consentito all'Agente, previa autorizzazione scritta da parte del Suo referente aziendale a cui avrà fatto specifica richiesta, acquisire operatori economici al di fuori della propria Zona-

Art. 4 - Rappresentanza

4.1. L'Agente non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto de Preponente né di impegnarlo in alcun modo nei confronti di terzi. Egli deve soltanto trasmettere gli eventuali ordini ricevuti dal Preponente, il quale potrà accettarli o rifiutarli a sua insindacabile discrezione. La mancata accettazione non comporta per l'Agente alcun diritto verso la Preponente per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti; salvo specifico patto tra le parti.

4.2. L'Agente non potrà in nessun caso accettare somme di denaro o pagamenti o qualsiasi altro tipo di bene, in nome e per conto della Preponente, salvo specifica pattuizione contraria.

4.3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dal Preponente. Salvo espressa autorizzazione da comunicarsi per iscritto, l'Agente non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal Preponente. L'Agente non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.

Art. 5 - Compenso Agente e provvigioni

5.1. L'Agente ha diritto a una percentuale del ________% per ogni tipo di affare andato a buon fine, calcolata sull'importo totale ricevuto dalla Preponente. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto dell'Agente.

5.2. L'importo della provvigione sarà liquidato solo in seguito all'avvenuto incasso dell'intero prezzo.

5.3. La proviggione verrà erogata tramite bonifico bancario presso il conto corrente indicato dall'agente.

5.4. Nessun compenso sarà dovuto all'Agente nei seguenti casi:

  • Non accettazione da parte della Preponente delle proposte di contratto proposte dall'Agente
  • Proposte accettate dal preponente ma non accettate dal cliente e quindi non effettivamente realizzate e portate a termine.
  • Recesso o revoca da parte del cliente

5.5. In merito alla corresponsione di anticipi provvigionali, la Preponente si riserva di differenziare la percentuale di erogazione degli stessi in funzione del puntuale incasso da parte dei clienti precedentemente acquisiti; si conviene, altresì, che nel caso in cui non sia stato effettuato, in tutto o in parte - a causa di morosità - il pagamento del corrispettivo di un ordine commissionato dalla clientela tramite il Suo operato nell'arco di un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, l'Agente sarà tenuto a restituire, per il valore delle rate scadute e/o a scadere, l'anticipazione corrisposta a fronte di tale ordine.

Art. 6 - Liquidazione provigioni

6.1. Il pagamento degli anticipi e dei saldi provvigionali avverrà con cadenza mensile, una volta maturato il rispettivo diritto all'erogazione.

6.2. L'Agente riconosce come pienamente esaustiva la documentazione indicata nel presente articolo al fine di individuare l'esatto ammontare delle provvigioni a lui spettanti e, pertanto, non troverà applicazione al presente contratto la disposizione contenuta nell'articolo 7 del citato Accordo Economico Collettivo, in merito all'invio di copia delle fatture emesse nei confronti dei clienti.

6.3. L'Agente avrà la facoltà di contestare per iscritto eventuali errori od omissioni contenuti nelle situazioni provvigionali nel termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione sul portale

Art. 7 - Incassi

7.1. La riscossione degli incassi è di competenza esclusiva della Preponente.Le somme che eccezionalmente fossero riscosse dall'Agente su autorizzazione della Preponente o che comunque dovessero pervenire all'Agente, dovranno essere rimesse al preponente con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo.

7.2. L'importo della provvigione sarà liquidato di solo in seguito all'avvenuto incasso dell'intero prezzo da parte della Preponente.

Art. 8 - Numero minimo vendite

8.1. Le parti concordano che l'Agente dovrà raggiungere un fatturato netto di euro ________ annuali (________).

8.2. Per fatturato netto è da intendersi l'effettivo ricavo della Preponente, detratti quindi tutti gli eventuali premi, sconti aggiuntivi, bonus od offerte promozionali riconosciuti al cliente.

8.3. Le parti accordano, che in caso di mancato raggiungimento di vendite minime nel periodo indicato nel punto 1, da parte dell'agente, il contratto si risolverà automaticamente.

Art. 9 - Prezzi e condizioni di vendita

9.1. I prezzi e le condizioni di vendita da proporre ai clienti sono quelle previste dalla Preponente.

9.2. Resta inteso, sin d'ora, che eventuali proposte di contratto inviate dall'Agente con prezzi inferiori o condizioni, anche di pagamento, diverse da quelle comunicategli, non saranno accettate.

9.3. L'Agente non potrà concedere sconti e/o dilazioni di pagamento, salvo espressa autorizzazione della Preponente; in tal caso, se concessa, si darà luogo all'applicazione di tassi provvigionali ridotti. In caso contrario, gli sconti e/o le dilazioni di pagamento resteranno a Suo totale carico, salvo ogni riserva di eventuali danni che dovessero derivare dal Suo inadempimento.

Art. 10 - Proposte di contratto

10.1. Le proposte di contratto saranno assunte dall'Agente con la clausola "salvo approvazione della casa mandante" e dovranno essere trasmesse immediatamente.

10.2. L'Agente dovrà utilizzare, per la trasmissione delle proposte contrattuali e/o dei dati di vendita ivi contenuti, gli specifici strumenti informatici messi a disposizione dalla Preponente, in relazione ai quali si impegna sin d'ora, con specifico obbligo di risultato, a conoscere ogni specifica relativa al funzionamento.

10.3. È in facoltà della Preponente ed a suo insindacabile giudizio, accettare o meno le proposte inviate dall'Agente, senza che da parte dello stesso, in caso di mancata accettazione, possa essere preteso alcun compenso provvigionale o altro; in tal caso alcuna provvigione o rimborso spese sarà dovuto all'Agente.

10.4. L'Agente dovrà assicurarsi che la copia del contratto lasciata al cliente riporti gli stessi dati riportati nel primo originale consegnato alla Preponente; ciò al fine di evitare che si possa invocare l'annullamento, lo storno, l'invalidità o l'irregolarità della proposta stessa.

Art. 11 - Collaboratori e spese

11.1. I collaboratori, tanto autonomi che subordinati, dei quali eventualmente l'agente vorrà avvalersi per il miglior espletamento dell'attività dipenderanno esclusivamente da questi, non intendendo la Preponente avere alcun rapporto con essi.

11.2. Le spese che l'agente potrà incontrare nello svolgimento dell'attività, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.

Art. 12 - Obblighi dell'agente

12.1. L'Agente si obbliga a svolgere il suo incarico con lealtà e buona fede.

12.2. L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

12.3. Se richiesto dal preponente, l'Agente dovrà trasmettere il rendiconto particolareggiato dei rapporti intrattenuti con la clientela nel periodo di tempo considerato e le notizie riguardanti l'andamento del mercato sul territorio assegnato. Dovrà inoltre, trasmettere tutte le informazioni utili per la direzione commerciale in relazione a tutte la attività considerate importanti dalla parte preponente.

12.4. La Preponente si riserva la facoltà di visitare la clientela mediante propri ispettori per verificare l'adempimento del contratto e, in questo caso, l'agente è tenuto a prestare la sua opera al fine di facilitare il compito di questi ultimi ed eventualmente di collaborare con loro senza che nessun particolare compenso sia dovuto per questa collaborazione.

12.5. Al preponente è altresì riconosciuta la facoltà di far visitare da propri incaricati gli uffici e dipendenze dell'agente che è tenuto a rendere tutte le spiegazioni richieste, mostrare tutti i libri contabili, i contratti e i documenti relativi all'incarico conferito nonché a far compiere tutte le operazioni di informazione e controllo che siano ritenute utili e opportune.

12.6. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla volontà dell'agente, quest'ultimo non fosse in grado di eseguire l'incarico, ne darà immediatamente notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che impedisca all'agente di svolgere temporaneamente l'incarico affidato, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico collettivo di settore.

Art. 13 - Informazioni dell'agente

13.1. L'Agente dovrà visitare periodicamente, secondo le istruzioni che verranno fornite da parte di funzionari/manager aziendali e/o da agenti con funzioni di coordinamento, tutti i clienti della Zona dallo stesso acquisiti e/o segnalati dalla Preponente, al fine di assicurare loro la necessaria assistenza e tutte le informazioni commerciali utili o solo opportune.

13.2. L'Agente, inoltre, dovrà acquisire nuovi clienti e diversi rispetto a quelli già acquisiti dalla Preponente purché gli stessi abbiano la propria sede o l'ufficio che emette l'ordine di acquisto nella Zona di sua competenza.

13.3. L'Agente informerà, altresì, costantemente la Preponente sulle condizioni del mercato nella Zona e darà ogni altra informazione utile per valutare i – nuovi e vecchi - clienti proposti e la convenienza dei singoli affari.

13.4. L'Agente dovrà informare, a stretto giro, la Preponente di ogni contestazione da parte dei clienti.

13.5. L'Agente, nell'espletamento dell'incarico, dovrà curare tutte quelle attività necessarie o solo opportune per la conclusione del contratto da parte della Preponente; dovrà curare il buon fine delle commissioni acquisite, attività fra le quali rientra la tempestiva informazione circa eventuali contestazioni e l'opportuna assistenza per facilitare il recupero degli eventuali insoluti da parte della Società e per risolvere eventuali controversie

13.6. Con l'obiettivo di aumentare la fidelizzazione della clientela, contenere la negatività, rafforzare la relazione con il cliente e migliorare il livello di servizio offerto, l'Agente si obbliga, in conformità alle istruzioni che gli verranno fornite, a visitare la clientela con la dovuta frequenza, avendo cura di utilizzare, nella gestione della relazione commerciale e nella resa delle informazioni conseguenti alla sua conclusione, le procedure, le piattaforme ed i supporti informatici forniti dalla nostra Società, in relazione ai quali si impegna sin d'ora, con specifico obbligo di risultato, a conoscere ogni specifica relativa al funzionamento.

13.7. L'Agente sarà altresì tenuto a dare seguito e partecipare a tutte le iniziative commerciali poste in essere dalla Preponente per incentivare e dare impulso agli investimenti pubblicitari dei clienti.

Art. 14 - Enasarco

14.1. L'Agente s'impegna ad iscriversi ed a mantenere, per l'intera durata del rapporto, l'iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente per la categoria Agenti di Commercio.

14.2. La Preponente provvederà a comunicare alla Fondazione Enasarco la costituzione e la cessazione del rapporto ed ad accantonare i contributi previsti dalla normativa vigente per gli agenti impegnati ad operare in esclusiva per un solo preponente.

14.3. La parte di contribuzione a carico dell'Agente sarà versata direttamente dalla Preponente alla Fondazione Enasarco detraendola dall'importo provvigionale spettante all'Agente.

Art. 15 - Marchi e proprietà intellettuale

15.1. Le parti accordano che l'agente, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi della Preponente (o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

15.2. L'agente si impegna ad informare prontamente al preponente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi nella zona di sua competenza.

Art. 16 - Durata contratto

16.1. Il presente contratto avrà una durata indeterminata con efficacia a partire dalla firma del contratto.

16.2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, nei termini di preavviso stabiliti dall'articolo 11 dell'accordo collettivo economico di settore.

16.3. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, nei termini di preavviso stabiliti dall'articolo 11 dell'accordo collettivo economico di settore.

Art. 17 - 8288528222 528 822255222

________. 52 8582 58 8288528222 528 55222522 58 82885825528222, 8'522222 52855, 82 2228 8582, 2528825252 588'822258525 528282528222 58 2522222222 58 25222 88 252258582 252222822582 2 822255225582 82 852 22882882 222852 58 282225588 8228 58 252258225 52885 2522222222 822885. 52 5822222 52885 528282528222 528 8228 58 858 82255, 85 2522222222, 82 528522, 8282225255 88 252522222 5288'282225582 25288828222 822225222 588'522222 282 222 528255 82558822825, 2822 588'822225582 528282528222 58 52228 8228 2 58 52852252 528 8252 822252858252.

Art. 18 - 525222825 58 2822 55222522

________. 828 8588 25288828 5588'55288282 2822 825882 888882, 58 2222222 52885 8288528222 528 55222522 8555 82558822825 588'522222 8'825222825 25288825 5588'55288282 22 5288'5882552 282222882 8288222882 8222252 822225882.

Art. 19 - Riservatezza

19.1. Le parti si obbligano a non divulgare al pubblico nessuna informazione sull'esistenza o sul contenuto del presente contratto.

19.2. Al contempo, ciascuna parte si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela delle informazioni ricevute dall'altra parte assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare:

Non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi; limitare la divulgazione delle informazioni esclusivamente al proprio personale e ai terzi che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della negoziazione ed esecuzione del presente contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla parte che li terrà individualmente e previamente edotti, degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, fermo restando la responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra, in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto da parte del proprio personale; non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della parte da cui le stesse provengono.

19.3. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di due oltre il termine di cessazione degli effetti del presente contratto per qualunque ragione.

Art. 20 - Indennità di fine rapporto

20.1. Al momento della cessazione del rapporto, ove ne ricorrano le condizioni, l'Agente avrà diritto all'indennità di cessato rapporto per la cui quantificazione le Parti concordano l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni di cui all'AEC del 30 luglio 2014 - settore industria - e successive modifiche, interpretazioni e/o aggiornamenti.

20.2. Pertanto, l'Agente riconosce fin d'ora che, limitatamente all'indennità di fine rapporto prevista dalla legge, null'altro gli spetterà se non quanto risulterà dalla corretta applicazione dei suddetti criteri.

Art. 21 - Trattamento dati personali

21.1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

21.2. L'agente e la Preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
  • non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
  • curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

21.3. Il mancato rispetto da parte dell'agente o della Preponente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

Art. 22 - Foro Competente

22.1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.

22.2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione che le parti sceglieranno.

22.3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.

22.4. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 giorni del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verrano risolte dal Foro territoriale ordinario.

Art. 23 - Allegati

23.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Privacy

Art. 24 - Clausola finale

24.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Art. 25 - Legge regolatrice del contratto

25.1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto le parti rinviano a quanto previsto dall'accordo economico collettivo vigente.

25.2. Nel caso di integrazione o di rinnovo contrattuale, ogni richiamo all' accordo economico collettivo dovrà intendersi riferito alle corrispondenti norme del contratto rinnovato o modificato.


________, il ________


La Preponente



L'agente