Contratto di affitto di fondo rustico

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Indicare se il presente contratto di affitto fondo rustico verrà stipulato con l'aiuto delle associazioni di categoria agricole per aiutare le parti a redigere meglio lo stesso. Nel caso in cui il contratto venisse stipulato con le associazioni di categoria, si potranno derogare alcune normative, altrimenti si dovrà rispettare quanto previsto dalla legge.



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CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

In deroga all'art. 45 legge 3.5.1982 n. 203/1982


Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso: ________

(d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")

E

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________

(d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice")


Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, il fondo rustico ubicato: ________, con superficie di ________ ettari, con i seguenti estremi catastali:

________

2. Tale fondo è meglio descritto nella rispettiva planimetria catastale. L'affitto viene stabilito a corpo e non a misura. Pertanto, ogni annessione o difetto rispetto alla superficie catastale complessiva sopraindicata non comporta alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto.

3. Sono a totale carico del conduttore le eventuali spese di frazionamento, nel caso in cui il fondo non sia univocamente determinato dal punto di vista catastale e della consistenza.

4. L'affitto è concesso ai soli fini agricoli e, pertanto, è ammesso l'utilizzo del fondo per la sola pratica agricola, con esclusione di usi diversi.


Art. 2 -
Durata della locazione

1. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e), la durata del presente contratto sarà di ________ a partire dal ________.

2. Il contratto s'intenderà rinnovato per lo stesso periodo salvo disdetta motivata e comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 1 anno prima della scadenza.

3. La consegna del fondo rustico oggetto del presente contratto sarà attestata mediante apposito verbale.

4. Il primo pagamento coinciderà la con decorrenza dalla data in calce al contratto, con le modalità meglio indicate nell'articolo successivo.


Art. 3 -
Canone locazione e modalità pagamento

1. Il corrispettivo per la locazione viene di comune accordo pattuito e convenuto in complessivi euro ________ (€ ________). Il corrispettivo è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, punto 8 e dovrà essere regolarmente documentato da idoneo documento regolarmente riconosciuto ai fini fiscali.

2. Il canone sopracitato sarà aggiornato annualmente, con decorrenza da un anno dal momento della firma, sulla base delle variazioni fornite dalla Regione su base provinciale.

3. I pagamenti delle somme dovute dal conduttore al locatore, a titolo di corrispettivo della presente locazione, dovranno essere effettuati su base mensile da pagarsi in 12 (dodici) rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

4. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il locatore si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori, in misura pari al Prime Rate Abi in vigore, maggiorato di 3 punti percentuali.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, Legge 3 maggio 1982, n. 203, in caso di mancato pagamento da parte del conduttore di un'annualità, si produrrà la risoluzione del contratto ipso iure.


Art. 4 -
Deposito cauzionale ed altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (€ ________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato del fondo e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:

________


Art. 5 -
Oneri accessori

1. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento dei canoni o degli oneri accessori.

2. Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, le spese relative all'allacciamento delle utenze e la gestione delle stesse, nonché gli oneri del passo carrabile e dello smaltimento rifiuti, e tutti i tipi di spese relative al normale funzionamento del fondo rustico


Art. 6 -
Stato dei luoghi e gestione del fondo

1. Il conduttore dichiara e riconosce che il fondo oggetto del presente contratto è in buono stato di manutenzione e idonea al proprio uso. Egli si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità dei fondi con il limite del rispetto della destinazione economica, dell'ordinamento colturale dei beni e con l'impegno di regimare le acque superficiali mantenendo puliti e ben efficienti i fossi e le scoline.

2. Il conduttore si obbliga inoltre ad assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.

3. Il conduttore potrà eseguire sul terreno i miglioramenti fondiari e gli investimenti immobiliari che riterrà opportuni per una migliore redditività della sua impresa agricola. Nel caso in cui i miglioramenti fossero di natura straordinaria, dovrà informare e ricevere il consenso del locatore.

4. In caso di migliorie effettuate dal conduttore si applicherà quando disposto dagli artt. 16 e 17 della legge 203/1982.


Art. 7 -
Destinazione d'uso

1. Il conduttore si impegna a destinare il fondo alle seguenti attività agricole:

________

2. Il conduttore si impegna a mantenere le condizioni iniziali di fertilità del terreno e lo stato dei fossi e scoline di sgrondo delle acque.

3. Con il limite del rispetto della destinazione economica della cosa locata il conduttore potrà, a sua esclusiva cura e spesa e senza diritto ad alcun rimborso, prendere le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del terreno e degli immobili su di esso esistenti e dall'esercizio delle attività connesse. Il conduttore a suo esclusivo rischio e senza alcun onere per la proprietà ha la libertà di procedere a tutte le operazioni che si rendano opportune per una migliore gestione dell'impresa agricola, ivi compresa la partecipazione ad organismi associativi per la conduzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti.


Art. 8 - Fabbricati

1. I fabbricati, con le relative pertinenze, sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, ben conosciuto da entrambe le parti, senza alcun onere manutentivo a carico del lcoatore, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria, salvo eventuali interventi sulle strutture portanti che si rendessero necessari in corso di rapporto.

2. Gli eventuali interventi di adeguamento degli impianti e dei fabbricati stessi alle norme vigenti saranno invece a totale carico del conduttore in relazione all'effettivo utilizzo dei singoli fabbricati, con esonero per la proprietà da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso dovesse accadere al conduttore e/o a terzi in genere.

3. Il conduttore si impegna comunque ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, necessaria a conservare gli stessi nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso e alla vetustà.

4. Il conduttore dichiara di aver ricevuto da parte del locatore le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato (APE), in ordine alla attestazione della prestazione energetica dei fabbricati.


Art. 9 -
Manutenzioni e oneri del conduttore

1. Il conduttore si impegna, per tutta la durata del contratto, a coltivare i terreni concessi in godimento secondo le regole della buona tecnica agraria e, in particolare, ad effettuarne la concimazione organica. Al contempo, il conduttore sarà responsabile della buona manutenzione dei fabbricati e dei fondi oltre che della buona e corretta coltivazione dei medesimi.

2. Il conduttore assume, a suo totale carico, tutte le spese di conduzione sia ordinarie che straordinarie, relative al sopra citato terreno, ivi comprese le imposte sul reddito agrario, i contributi agricoli previdenziali ed assistenziali relativi alla conduzione e assunzione di manodopera ad eccezione delle spese sia ordinarie che straordinarie per la conduzione, mantenimento e manutenzione della casa rurale, che rimangono a carico dei locatori.

3. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire nel fondo.

4. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

5. Saranno addebitati al conduttore le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.


Art. 10 - Sublocazione e comodato

1. E' fatto divieto al conduttore – direttamente od indirettamente – di subaffittare, sublocare e di subconcedere ad altri il godimento a qualsiasi titolo, tutti i beni immobili oggetto del presente contratto, per qualsiasi durata di tempo, nonché di costituire o far costituire servitù passive sui terreni di cui sopra. Si applicherà quanto previsto dall'art. 21, legge 203/82.


Art. 11 - 82822285888825 52882 25528

2. 58 8225522252, 55885 5525 58 82282225 528 8228 2222222 528 25282222 822255222, 2822255 88 82852252 58 82288 5288'552. 5822 528 825882 888882, 55 2228 52822285888825 888882 2 222582 82582 82 822885 2 22528 225 282225588 55228 852 222288252 52588552 5588'282588282 5288'52288825 58 22828222 528 8228 522822528.

5. 58 8225522252 8555 585222522222 528222858882 82582 88 82852252 2 8 22528 528 55228 8558528 225 82825 855 55 82525822222 58 58855, 25252 58 258, 82828522, 2 55 2228 58252 58582 2 2558855522225 2288'582 52885 8285 828525.

8. 58 82852252 2 282225522 55 2228 52822285888825 225 5822222, 5828222 2 528285 58 55225822528228 2 8882222 52282882552882 2 88288558 52852 82 882 5822255 558 8222 828522 25 2 5825288 282225522 55 2228 52822285888825 225 55228 5852228 25 825852228 852 222288252 5258855288 558 25222 2 55 228888222 58 22528 222852 82 8582 58 822255528222 58 8258828 225 85582 825822252228 55885 855 828222&525582;. 5558255 225 22255 58 855888588 2258225, 822888252 55528528 55228, 82222888 25528, 28852528228 2 58258 5252885882 252258225 522822522, 8555 2888822 528 8225522252 58 822825552 822258525 52252885 5882 22522 5288'255822 5882522252 822222225522522222 88 82852252.


Art. 12 - Assicurazione

1. Il conduttore si obbliga a stipulare, ed a mantenere per tutta la durata del contratto, con una primaria Compagnia di assicurazioni, idonea polizza di assicurazioni comprendente l'incendio e "tutti i rischi", nessuno escluso o eccettuato, con vincolo a favore della proprietà o comunque della parte lesa, a copertura integrale dei danni arrecati al fondo rustico locato e ad ogni altro bene del locatore nonché dei danni arrecati a terzi, imputabili a fatti o a comportamenti omissivi, commissivi o accidentali, comunque verificatisi.

2. Detta polizza dovrà essere consegnata al locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il locatore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR, ovvero di stipulare esso stesso una analoga polizza in luogo del conduttore addebitando a quest'ultimo i costi che dovranno essere rimborsati entro quindici giorni dalla richiesta.


Art. 13 - Privacy

1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.


Art. 14 -
Diritto di prelazione

1. Il locatore concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione o di vendita.


Art. 15 - Oneri fiscali di registrazione

1. Le parti convengono di comune accordo che le spese relative all'imposta da bollo, nonché quelle inerenti all'imposta di registrazione del contratto saranno a carico di entrambi le parti contraenti ai sensi della legge 441/1998.


Art. 16 - Diritto applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi n. 203/1982 e n.441/1998, nonché alla normativa vigente in materia.


Art. 17 -
Modifica delle clausole contrattuali

1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.


Art. 18 -
Risoluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


Art. 19 -
Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Planimetria del Fondo;

- Certificato A.P.E;

- ________.


Art. 20 -
Clausola finale

1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

________, il ________


Il locatore


Il conduttore

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. "Oggetto del contratto", "Durata della locazione" "Canone locazione e modalità pagamento", "Deposito cauzionale ed altre garanzie", "Oneri accessori", "Stato dei luoghi e gestione del fondo", "Destinazione d'uso" "Fabbricati", "Manutenzioni ed oneri del conduttore", "Sublocazione e comodato" "Responsabilità delle parti", "Risoluzione delle controversie", le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.



Il locatore



Il conduttore

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CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

In deroga all'art. 45 legge 3.5.1982 n. 203/1982


Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso: ________

(d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")

E

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________

(d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice")


Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, il fondo rustico ubicato: ________, con superficie di ________ ettari, con i seguenti estremi catastali:

________

2. Tale fondo è meglio descritto nella rispettiva planimetria catastale. L'affitto viene stabilito a corpo e non a misura. Pertanto, ogni annessione o difetto rispetto alla superficie catastale complessiva sopraindicata non comporta alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto.

3. Sono a totale carico del conduttore le eventuali spese di frazionamento, nel caso in cui il fondo non sia univocamente determinato dal punto di vista catastale e della consistenza.

4. L'affitto è concesso ai soli fini agricoli e, pertanto, è ammesso l'utilizzo del fondo per la sola pratica agricola, con esclusione di usi diversi.


Art. 2 -
Durata della locazione

1. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e), la durata del presente contratto sarà di ________ a partire dal ________.

2. Il contratto s'intenderà rinnovato per lo stesso periodo salvo disdetta motivata e comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 1 anno prima della scadenza.

3. La consegna del fondo rustico oggetto del presente contratto sarà attestata mediante apposito verbale.

4. Il primo pagamento coinciderà la con decorrenza dalla data in calce al contratto, con le modalità meglio indicate nell'articolo successivo.


Art. 3 -
Canone locazione e modalità pagamento

1. Il corrispettivo per la locazione viene di comune accordo pattuito e convenuto in complessivi euro ________ (€ ________). Il corrispettivo è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, punto 8 e dovrà essere regolarmente documentato da idoneo documento regolarmente riconosciuto ai fini fiscali.

2. Il canone sopracitato sarà aggiornato annualmente, con decorrenza da un anno dal momento della firma, sulla base delle variazioni fornite dalla Regione su base provinciale.

3. I pagamenti delle somme dovute dal conduttore al locatore, a titolo di corrispettivo della presente locazione, dovranno essere effettuati su base mensile da pagarsi in 12 (dodici) rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

4. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il locatore si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori, in misura pari al Prime Rate Abi in vigore, maggiorato di 3 punti percentuali.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, Legge 3 maggio 1982, n. 203, in caso di mancato pagamento da parte del conduttore di un'annualità, si produrrà la risoluzione del contratto ipso iure.


Art. 4 -
Deposito cauzionale ed altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (€ ________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato del fondo e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:

________


Art. 5 -
Oneri accessori

1. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento dei canoni o degli oneri accessori.

2. Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, le spese relative all'allacciamento delle utenze e la gestione delle stesse, nonché gli oneri del passo carrabile e dello smaltimento rifiuti, e tutti i tipi di spese relative al normale funzionamento del fondo rustico


Art. 6 -
Stato dei luoghi e gestione del fondo

1. Il conduttore dichiara e riconosce che il fondo oggetto del presente contratto è in buono stato di manutenzione e idonea al proprio uso. Egli si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità dei fondi con il limite del rispetto della destinazione economica, dell'ordinamento colturale dei beni e con l'impegno di regimare le acque superficiali mantenendo puliti e ben efficienti i fossi e le scoline.

2. Il conduttore si obbliga inoltre ad assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.

3. Il conduttore potrà eseguire sul terreno i miglioramenti fondiari e gli investimenti immobiliari che riterrà opportuni per una migliore redditività della sua impresa agricola. Nel caso in cui i miglioramenti fossero di natura straordinaria, dovrà informare e ricevere il consenso del locatore.

4. In caso di migliorie effettuate dal conduttore si applicherà quando disposto dagli artt. 16 e 17 della legge 203/1982.


Art. 7 -
Destinazione d'uso

1. Il conduttore si impegna a destinare il fondo alle seguenti attività agricole:

________

2. Il conduttore si impegna a mantenere le condizioni iniziali di fertilità del terreno e lo stato dei fossi e scoline di sgrondo delle acque.

3. Con il limite del rispetto della destinazione economica della cosa locata il conduttore potrà, a sua esclusiva cura e spesa e senza diritto ad alcun rimborso, prendere le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del terreno e degli immobili su di esso esistenti e dall'esercizio delle attività connesse. Il conduttore a suo esclusivo rischio e senza alcun onere per la proprietà ha la libertà di procedere a tutte le operazioni che si rendano opportune per una migliore gestione dell'impresa agricola, ivi compresa la partecipazione ad organismi associativi per la conduzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti.


Art. 8 - Fabbricati

1. I fabbricati, con le relative pertinenze, sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, ben conosciuto da entrambe le parti, senza alcun onere manutentivo a carico del lcoatore, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria, salvo eventuali interventi sulle strutture portanti che si rendessero necessari in corso di rapporto.

2. Gli eventuali interventi di adeguamento degli impianti e dei fabbricati stessi alle norme vigenti saranno invece a totale carico del conduttore in relazione all'effettivo utilizzo dei singoli fabbricati, con esonero per la proprietà da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso dovesse accadere al conduttore e/o a terzi in genere.

3. Il conduttore si impegna comunque ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, necessaria a conservare gli stessi nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso e alla vetustà.

4. Il conduttore dichiara di aver ricevuto da parte del locatore le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato (APE), in ordine alla attestazione della prestazione energetica dei fabbricati.


Art. 9 -
Manutenzioni e oneri del conduttore

1. Il conduttore si impegna, per tutta la durata del contratto, a coltivare i terreni concessi in godimento secondo le regole della buona tecnica agraria e, in particolare, ad effettuarne la concimazione organica. Al contempo, il conduttore sarà responsabile della buona manutenzione dei fabbricati e dei fondi oltre che della buona e corretta coltivazione dei medesimi.

2. Il conduttore assume, a suo totale carico, tutte le spese di conduzione sia ordinarie che straordinarie, relative al sopra citato terreno, ivi comprese le imposte sul reddito agrario, i contributi agricoli previdenziali ed assistenziali relativi alla conduzione e assunzione di manodopera ad eccezione delle spese sia ordinarie che straordinarie per la conduzione, mantenimento e manutenzione della casa rurale, che rimangono a carico dei locatori.

3. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire nel fondo.

4. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

5. Saranno addebitati al conduttore le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.


Art. 10 - Sublocazione e comodato

1. E' fatto divieto al conduttore – direttamente od indirettamente – di subaffittare, sublocare e di subconcedere ad altri il godimento a qualsiasi titolo, tutti i beni immobili oggetto del presente contratto, per qualsiasi durata di tempo, nonché di costituire o far costituire servitù passive sui terreni di cui sopra. Si applicherà quanto previsto dall'art. 21, legge 203/82.


Art. 11 - 82822285888825 52882 25528

2. 58 8225522252, 55885 5525 58 82282225 528 8228 2222222 528 25282222 822255222, 2822255 88 82852252 58 82288 5288'552. 5822 528 825882 888882, 55 2228 52822285888825 888882 2 222582 82582 82 822885 2 22528 225 282225588 55228 852 222288252 52588552 5588'282588282 5288'52288825 58 22828222 528 8228 522822528.

5. 58 8225522252 8555 585222522222 528222858882 82582 88 82852252 2 8 22528 528 55228 8558528 225 82825 855 55 82525822222 58 58855, 25252 58 258, 82828522, 2 55 2228 58252 58582 2 2558855522225 2288'582 52885 8285 828525.

8. 58 82852252 2 282225522 55 2228 52822285888825 225 5822222, 5828222 2 528285 58 55225822528228 2 8882222 52282882552882 2 88288558 52852 82 882 5822255 558 8222 828522 25 2 5825288 282225522 55 2228 52822285888825 225 55228 5852228 25 825852228 852 222288252 5258855288 558 25222 2 55 228888222 58 22528 222852 82 8582 58 822255528222 58 8258828 225 85582 825822252228 55885 855 828222&525582;. 5558255 225 22255 58 855888588 2258225, 822888252 55528528 55228, 82222888 25528, 28852528228 2 58258 5252885882 252258225 522822522, 8555 2888822 528 8225522252 58 822825552 822258525 52252885 5882 22522 5288'255822 5882522252 822222225522522222 88 82852252.


Art. 12 - Assicurazione

1. Il conduttore si obbliga a stipulare, ed a mantenere per tutta la durata del contratto, con una primaria Compagnia di assicurazioni, idonea polizza di assicurazioni comprendente l'incendio e "tutti i rischi", nessuno escluso o eccettuato, con vincolo a favore della proprietà o comunque della parte lesa, a copertura integrale dei danni arrecati al fondo rustico locato e ad ogni altro bene del locatore nonché dei danni arrecati a terzi, imputabili a fatti o a comportamenti omissivi, commissivi o accidentali, comunque verificatisi.

2. Detta polizza dovrà essere consegnata al locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il locatore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR, ovvero di stipulare esso stesso una analoga polizza in luogo del conduttore addebitando a quest'ultimo i costi che dovranno essere rimborsati entro quindici giorni dalla richiesta.


Art. 13 - Privacy

1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.


Art. 14 -
Diritto di prelazione

1. Il locatore concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione o di vendita.


Art. 15 - Oneri fiscali di registrazione

1. Le parti convengono di comune accordo che le spese relative all'imposta da bollo, nonché quelle inerenti all'imposta di registrazione del contratto saranno a carico di entrambi le parti contraenti ai sensi della legge 441/1998.


Art. 16 - Diritto applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi n. 203/1982 e n.441/1998, nonché alla normativa vigente in materia.


Art. 17 -
Modifica delle clausole contrattuali

1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.


Art. 18 -
Risoluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


Art. 19 -
Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Planimetria del Fondo;

- Certificato A.P.E;

- ________.


Art. 20 -
Clausola finale

1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

________, il ________


Il locatore


Il conduttore

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. "Oggetto del contratto", "Durata della locazione" "Canone locazione e modalità pagamento", "Deposito cauzionale ed altre garanzie", "Oneri accessori", "Stato dei luoghi e gestione del fondo", "Destinazione d'uso" "Fabbricati", "Manutenzioni ed oneri del conduttore", "Sublocazione e comodato" "Responsabilità delle parti", "Risoluzione delle controversie", le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.



Il locatore



Il conduttore